Testo depositato
Nel corso dell'estate estremisti animalisti hanno commesso reati contro il signor Daniel Vasella e la sua famiglia. Alcuni collaboratori della Novartis sono anch'essi già stati vittime di questo tipo d'estremismo. Simili azioni preoccupano seriamente gli ambienti della ricerca biomedica in Svizzera, uno dei Paesi più severi in materia di sperimentazione animale.
In un comunicato stampa del 17 settembre 2009 il Ministero pubblico della Confederazione informa di essere giunto alla conclusione che la competenza della Confederazione non è data né per quanto concerne i fatti né a livello di legislazione. La Polizia giudiziaria federale dell'Ufficio federale di polizia coordina le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e quelle straniere. I cantoni sono responsabili del perseguimento penale, del primo intervento sul posto e delle questioni relative alla sicurezza.
Invito Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Le attuali disposizioni legali sono sufficienti per lottare in maniera efficace contro i gruppuscoli estremisti violenti e prevenire le loro azioni illecite?
2. Da qualche anno in Gran Bretagna lo strumentario legale che consente di fronteggiare gli estremisti animalisti è stato rafforzato con successo. È possibile prendere spunto da questa esperienza per completare la legislazione svizzera?
3. Il disegno di modifica della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) è stato rinviato al Consiglio federale dal Consiglio degli Stati nella sessione primaverile 2009. Le misure previste nel quadro di tale disegno sono limitate agli ambiti della lotta al terrorismo, dello spionaggio politico o militare e del commercio illegale disostanze radioattive. A che punto si trova il disegno di modifica della LMSI? Non sarebbe opportuno estendere ai gruppuscoli estremisti violenti il campo di applicazione delle misure previste?
Risposta del Consiglio federale del
11.11.2009
1. Il 17 settembre 2009 il Ministero pubblico della Confederazione ha comunicato che, sulla base della situazione e della legislazione attuali in relazione con i summenzionati reati, la competenza penale della Confederazione non è data. Nel suo Rapporto del 9 giugno 2006 (FF 2006 5223, par. 2.3.1 e 2.3.2) in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza del 21 febbraio 2005 il Consiglio federale ha già stabilito che le basi legali entrate in vigore il 1° gennaio 2001 volte al perseguimento di reati nel contesto della criminalità organizzata pongono la prassi relativa al perseguimento penale davanti a determinati problemi di applicazione. Come esposto dal Consiglio federale nel suddetto rapporto, esso segue attentamente la recente giurisprudenza in merito a tali disposizioni. Ciò vale segnatamente per quanto concerne i piccoli gruppi o cellule, già menzionati nel rapporto, i cui membri esprimono la loro solidarietà per reati di matrice ideologico-politica, ma per il resto non si distinguono per l'assoluta segretezza e la gerarchia consolidata caratteristiche delle organizzazioni della mafia italiana, con riferimento alle quali sono stati creati gli strumenti legislativi del perseguimento del crimine organizzato conformemente all'articolo 260ter del Codice penal. In considerazione delle circostanze presenti, che illustrano nuovamente l'attualità della problematica, da lungo tempo studiata, dell'estremismo animalista, su cui si basa l'interpellanza, il Consiglio federale è del parere che sia giunto il momento di conferire al DFGP il mandato di presentare in un rapporto, entro la fine del 2010, raccomandazioni concernenti eventuali modifiche o ampliamenti degli strumenti legali summenzionati. Nel quadro dell'allestimento di tale rapporto si vaglieranno anche gli eventuali vantaggi che offre l'ordinamento giuridico inglese nel perseguimento penale di questi fenomeni in generale e dell'estremismo animalista in particolare.
Le misure preventive saranno quindi verificate nel quadro della revisione della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120 - cfr. risposta alla domanda 3).
2. Si può partire dal presupposto che si tratti di una rete internazionale di attivisti animalisti. I Paesi interessati, compresa la Svizzera, traggono per contro beneficio dalla collaborazione internazionale delle autorità competenti. Lo scambio di informazioni a livello internazionale serve a conseguire un quadro completo della situazione. Nel settore della prevenzione, il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) assicura a livello nazionale e internazionale lo scambio di informazioni tra i servizi informazioni. La Svizzera segue le misure adottate all'estero. Ciò comprende anche l'evoluzione della giurisprudenza, come ad esempio le condanne pronunciate in Gran Bretagna contro attivisti attivi su scala europea. Come già accennato, nell'ambito dei paragoni giuridici previsti per quanto concerne l'estremismo animalista sarà dedicata la necessaria attenzione alle peculiarità del sistema giuridico inglese.
3. Dal 2003 il SAP elabora in maniera mirata informazioni sulle organizzazioni dell'estremismo animalista: tale attività è parte integrante dei suoi compiti legali di prevenzione dell'estremismo violento. Nella primavera del 2009, con il rinvio da parte del Parlamento al Consiglio federale del disegno di modifica della LMSI, il Consiglio federale è stato, tra l'altro, incaricato di accertare dettagliatamente la compatibilità del disegno di legge con la Costituzione federale. Inoltre, sulla base della perizia allestita al riguardo, che sarà pubblicata ancora nel corso di quest'anno, il Consiglio federale deciderà l'ulteriore modo di procedere in merito alla revisione della legge. Nel quadro della revisione in corso della LMSI occorrerà verificare in quale misura gli strumenti preventivi potrebbero essere ampliati, considerando eventualmente anche le summenzionate cellule che non soddisfano le caratteristiche specifiche delle organizzazioni terroristiche. Anche in tale contesto si dovranno eseguire i necessari paragoni giuridici.