L’Assemblea federale dispone di una competenza elettorale che esercita a Camere riunite, sotto la presidenza del presidente del Consiglio nazionale. In questa forma assembleare il Parlamento elegge i sette membri del Governo (Consiglio federale) e la Cancelliera o il Cancelliere della Confederazione.
Il Parlamento elegge anche i membri dei Tribunali federali (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti, Tribunale militare di cassazione) e i membri dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, sul procuratore generale della Confederazione e sui suoi supplenti.
In caso di minaccia di guerra, il Parlamento elegge inoltre il generale in capo dell’esercito svizzero.
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