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Con l’introduzione della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal RS 832.10) entrata in vigore il 1° gennaio 1996 sono state create le basi legali per forme assicurative particolari. In conformità a tali disposizioni, in breve tempo sono stati sviluppati vari modelli speciali di assicurazione. Tra i più frequenti si conta l’Health Maintence Organizations (HMO) ed il modello del medico di famiglia, più raramente i modelli con liste di medici. Dopo una breve euforia iniziale, oggi le forme particolari d’assicurazione non raccolgono molti consensi, come dimostra tra l’altro l’analisi degli effetti della LAMal (Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Analisi degli effetti della LAMAL, rapporto di sintesi; Berna 2001; ted. / franc. pag. 124).
Nel frattempo diversi studi hanno mostrato l’opportunità, dal punto di vista qualitativo e finanziario, di promuovere un’assistenza medica condotta da una sola persona dalla diagnosi alla terapia conclusiva. Proprio al fine di promuovere questi modelli di gestione delle cure «managed care», la seconda revisione della LAMal, peraltro fallita, intendeva obbligare gli assicuratori, singolarmente o in gruppo, ad offrire uno o più modelli speciali con scelta limitata del fornitore di prestazioni. Il Parlamento aveva inoltre proposto di far offrire dagli assicuratori modelli in cui i fornitori di prestazioni dovevano assumere la responsabilità budgetaria concordata con gli assicuratori. Di fatto, in questo modo si presupponeva l’obbligo di offrire una rete di assistenza integrata in alternativa alla libertà di scelta. Il Consiglio federale ritiene che questo sistema debba essere messo da parte e che si debbano invece definire chiaramente le forme speciali di assicurazione, introducendole nella legge indipendentemente dalla questione della libertà di contrarre.
Perciò il Consiglio federale intende migliorare le condizioni quadro per questi modelli e vede nella libertà di contrarre, associata a maggiori incentivi, il mezzo adeguato per promuoverli. Per quanto possibile, gli accordi conclusi tra le parti interessate non devono essere basati su obblighi legali, bensì sulla libera concorrenza. Al fine di strutturare meglio il testo legislativo, le vecchie e le nuove disposizioni sull’argomento vengono riunite in un’unica sezione «Forme particolari di assicurazione». Inoltre viene introdotta nel testo di legge la definizione di rete d’assistenza integrata: cioè, i fornitori di prestazioni devono assumere la responsabilità budgetaria concordata con gli assicuratori.
Nel quadro di questa revisione, il Consiglio federale propone inoltre misure nel settore dei medicamenti. L’elenco delle specialità viene completato con medicinali importanti contro malattie rare. Per contenere i costi dei farmaci, il fornitore della prestazione è tenuto a consegnare medicamenti a prezzo vantaggioso, sia su prescrizione di un medicamento preciso, sia su pescrizione delle sostanze attive. Inoltre la disposizione viene completata per quel che riguarda la concessione di riduzioni in relazione con i medicamenti.