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Il 21 settembre 2007 il comitato promotore «Bündnis gegen Kriegsmaterial-Exporte» ha presentato l’iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico».
L’iniziativa chiede di vietare l’esportazione e il transito di materiale bellico, in particolare di materiale militare, e dei relativi beni immateriali. Parimenti si devono proibire la mediazione e il commercio di tali beni con destinatari all'estero. Sono previste regolamentazioni particolari per: armi per gli sport e per la caccia, apparecchi per lo sminamento umanitario e beni temporaneamente trasferiti all'estero dalle autorità svizzere. Quale misura di accompagnamento l'iniziativa popolare prevede l’obbligo della Confederazione di sostenere per la durata di dieci anni le regioni e i posti di lavoro toccati dal divieto. Inoltre, l'iniziativa chiede che la Confederazione sostenga e promuova gli sforzi internazionali nel campo del disarmo e del controllo degli armamenti.
Dopo aver esaminato l’iniziativa, il Consiglio federale ha deciso di respingerla senza controproposta; conformemente alle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (art. 5 dell'ordinanza sul materiale bellico) ha tuttavia precisato i criteri di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico. All'articolo 5 sono stati aggiunti cinque criteri esclusivi, secondo i quali saranno vietate le esportazioni di materiale bellico se nel Paese destinatario vengono violati in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo, se il Paese fa parte della lista OCSE-DAC dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, se sussiste un rischio elevato di utilizzo contro la popolazione civile o di trasferimento a destinatari finali sgraditi o se il Paese destinatario è coinvolto in conflitti interni o internazionali. Il Consiglio federale è convinto che questa precisazione contribuirà in futuro a evitare casi di esportazioni discutibili.