Compito e istituzione di una CPI
L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulle attività del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. Per adempiere a tale compito, può istituire una CPI quando occorre fare luce su eventi di grande portata, fermo restando che la CPI non è un tribunale penale e neppure un organo disciplinare.
L'istituzione di una CPI può essere chiesta da un gruppo, da una commissione o da un singolo deputato mediante un'iniziativa parlamentare. Sentito il Consiglio federale, la CPI è istituita mediante decreto federale semplice.
Organizzazione della CPI
Dotata di una propria segreteria, la CPI consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera, designati dall'Ufficio rispettivo. La presidenza è invece nominata dalla Conferenza di coordinamento (Ufficio del Consiglio nazionale e Ufficio del Consiglio degli Stati).
Diritti d'informazione della CPI
La CPI ha gli stessi diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione, Delegazione delle finanze). Più in particolare, può interrogare testimoni, prendere visione dei verbali e dei documenti relativi alle sedute del Consiglio federale e far capo a inquirenti per l'assunzione delle prove.
Status del Consiglio federale
Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante dinanzi alla CPI.
Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all’audizione di persone informate sui fatti e testimoni e di porre domande completive. Può inoltre pronunciarsi sul risultato dell’inchiesta davanti alla CPI e in un rapporto all’Assemblea federale.
Obbligo del segreto
Tutte le persone partecipanti alle sedute e alle audizioni sono tenute al segreto fintanto che il rapporto della CPI non sia pubblicato. Dopo la pubblicazione del rapporto, si applicano le disposizioni generali sulla natura confidenziale delle sedute di commissione.
Falsa testimonianza
La falsa testimonianza e il rifiuto di deporre o di consegnare documenti sono perseguibili conformemente al Codice penale.
Ripercussioni su altri procedimenti
L’istituzione di una CPI esclude che altre commissioni si occupino di chiarire ulteriormente gli stessi fatti. L’istituzione di una commissione d’inchiesta non impedisce tuttavia l’esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi.