Stato: dicembre 2011
08.011 s CO. Diritto della società anonima e diritto contabile
08.080 s Contro le retribuzioni abusive. Iniziativa popolare. CO. Modifica
10.443 s Iv. Pa. Controprogetto indiretto all ’ iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive"
La revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile (08.011) si prefigge di modernizzare il diritto societario per adeguarlo alle attuali esigenze dell’economia. In particolare, il disegno prevede di migliorare il governo d’impresa. Per rafforzare la posizione degli azionisti quali proprietari della società, i diritti all’informazione saranno regolati in modo più chiaro; per le società non quotate in borsa è previsto il diritto di essere informati per scritto. Vengono anche abbassate le soglie previste per l’esercizio di taluni diritti degli azionisti. Inoltre, i membri del consiglio d’amministrazione dovranno essere nominati ogni anno dall’assemblea generale e gli azionisti di società anonime private godranno del diritto di conoscere l’importo delle retribuzioni corrisposte ai membri dell’alta direzione. Il disegno disciplina altresì le norme applicabili alla struttura del capitale, che garantiscono alle imprese maggiore flessibilità e dunque una maggiore libertà di adeguamento della suddetta struttura, e istituisce le basi legali che consentono alle imprese di avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici per preparare e svolgere l’assemblea generale.
L’iniziativa popolare federale «Contro le retribuzioni abusive» (08.080) intende porre un freno alle indennità giudicate eccessive versate all’alta direzione di società anonime quotate in borsa. Il comitato d’iniziativa si prefigge in primo luogo di raggiungere il proprio obiettivo mediante un rafforzamento del governo d’impresa. Gli azionisti devono poter influire maggiormente sulla politica delle retribuzioni dei quadri dirigenti. Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un controprogetto indiretto all’iniziativa sotto forma di un messaggio complementare alla revisione del diritto della società e del diritto contabile (08.011).
Durante la sessione estiva 2009 il Consiglio degli Stati, nella sua veste di Camera prioritaria, ha esaminato il progetto di revisione del diritto della società anonima. Ha inoltre raccomandato al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa popolare. Durante la sessione primaverile 2010 il Consiglio nazionale ha raccomandato l’adozione dell’iniziativa popolare e del controprogetto diretto che ha elaborato. La Commissione del Consiglio degli Stati ha quindi elaborato due nuovi controprogetti indiretti (10.443). Il progetto 2 si distingue dal progetto 1 per il fatto di prevedere normative specifiche in materia di diritto fiscale e di diritto societario. Il Consiglio degli Stati ha approvato entrambi i progetti nel corso della sessione invernale 2010 e ha respinto il controprogetto diretto. Nella sessione primaverile 2011 e nella sessione invernale 2011, il Consiglio nazionale ha deciso di non entrare in materia sul progetto 2; il progetto e respinto definitivamente. Il progetto 1 è stato approvato dal Consiglio nazionale nel corso della sessione estiva 2011 con alcune divergenze. Il progetto si trova attualmente in procedura di composizione delle divergenze.
Oltre a una revisione del diritto della società anonima, il Consiglio federale proponeva, con il disegno 08.011, una revisione completa del diritto contabile. Il Consiglio degli Stati ha separato questa parte del disegno da quella relativa al diritto della società anonima, esaminandola e adottandola, come suo progetto distinto (08.011 Progetto 2), durante la sessione invernale 2009. Il Consiglio nazionale ha adottato questo progetto (con differenze rispetto al Consiglio degli Stati) nella sessione invernale 2010. Il progetto si trova attualmente in procedura di composizione delle divergenze.
Inoltre, le Camere, nel corso della sessione estiva 2011, hanno adottato, nella votazione finale, come progetto separato (08.011 Progetto 3) un progetto di modifica del diritto in materia di revisione (art. 727 CO).
09.086 n Legge federale sulla protezione dei marchi. Modifica e progetto Swissness
Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di modifica della legge sulla protezione dei marchi e un disegno di revisione totale della legge per la protezione degli stemmi pubblici. La prima ha lo scopo di preservare a lungo termine il valore del «marchio Svizzera». Il disegno prevede di definire nella legge nuovi criteri che permettano di determinare con sufficiente chiarezza e precisione la provenienza geografica di un prodotto. In altre parole la legge deve definire chi può usare la designazione «Svizzera», a quali condizioni e in quale maniera. Invece, la nuova legge sulla protezione degli stemmi riserva per principio l’uso degli stemmi ufficiali alla Confederazione e alle sue unità.
L’oggetto è stato sottoposto a esame preliminare da parte della Commissione del Consiglio nazionale, che si occuperà del progetto presumibilmente nel corso della sessione primaverile 2012.
05.445 n Iv. Pa. Giurisdizione costituzionale
07.476 Iv. Pa. Costituzione federale determinante per le autorità incaricate dell'applicazione del diritto
La Commissione del Consiglio nazionale ha adottato un progetto per l’attuazione delle due iniziative parlamentari che si prefiggono di abrogare l’articolo 190 Cost. con la conseguente soppressione dell'esclusione del controllo delle norme per le leggi federali. Tutte le autorità chiamate ad applicarle leggi federali, come pure le ordinanze federali e gli atti normativi cantonali, potrebbero controllarne la conformità alla Costituzione federale e al diritto internazionale. In primo luogo verrebbe controllata la conformità con la Costituzione. Contrariamente alla prassi attuale, in caso di conflitto il Tribunale federale non darebbe la precedenza alla legge federale ma ai diritti fondamentali non garantiti dal diritto internazionale e alle disposizioni costituzionali sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni.
Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto nel corso della sessione invernale 2011.
10.077 n Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Procedura di risanamento
L’8 settembre 2010 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il disegno volto a modificare in modo mirato le norme in materia di insolvenza e a migliorare in particolare alcuni aspetti della procedura concordataria. Benché siano idonee e applicabili in caso di risanamento delle imprese, le norme svizzere in materia di insolvenza presentano pure qualche lacuna che occorre eliminare.
Il testo sottoposto al Parlamento contiene, segnatamente, le seguenti novità: con il nuovo approccio, la moratoria concordataria − come nel caso del Chapter Eleven della legislazione statunitense − non sfocia più obbligatoriamente in un concordato o in un fallimento, ma può essere accordata anche soltanto a come un mero differimento; il differimento del fallimento è trasferito dal diritto della società anonima nella LEF, affinché tutte le forme societarie possano avvalersene; i diritti di partecipazione dei creditori durante la moratoria concordataria sono rafforzati, in particolare per tutelarli da atti di liquidazione affrettati; le condizioni per omologare un concordato sono semplificate − l’obbligo di garantire il soddisfacimento dei crediti collocati in terza classe non costituisce più una condizione imperativa per l'omologazione del concordato; è disciplinata la sorte dei rapporti obbligatori di durata; la revocazione di un negozio giuridico è esclusa se gli organi di esecuzione competenti lo hanno espressamente autorizzato; è soppresso il diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali; viene a cadere l’obbligo di trasferire automaticamente tutti i rapporti di lavoro in caso di cessione aziendale per stato di insolvenza; a titolo di compensazione, il disegno propone un obbligo generale di allestire un piano sociale per le imprese che impiegano oltre 250 collaboratori, intendono licenziarne almeno 30 e non si trovano in stato di insolvenza; per consentire i risanamenti anche in futuro, è abrogato il privilegio nel fallimento entrato in vigore il 1° gennaio 2010 a favore di crediti provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.
Nel corso della sessione autunnale, il Consiglio nazionale ha deciso di non entrare in materia sul disegno. L’oggetto è attualmente in deliberazione nella Commissione del Consiglio degli Stati.
11.039 n CP, CPM e DPMin. Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi
Per l’attuazione a livello di legge dell’iniziativa popolare già adottata «Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi» (art. 123b della Costituzione federale [Cost]) il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di modifica del revisione del diritto penale. Al fine di garantire la certezza del diritto, nonché un’applicazione efficace e uniforme dell’articolo 123b Cost. da parte delle autorità di perseguimento penale, il Consiglio federale propone di specificare nella legge il tenore di tale disposizione. Pertanto, il disegno prevede di inserire nel Codice penale un nuova disposizione per rendere imprescrittibili i reati previsti negli articoli 187 capoverso 1 (atti sessuali su fanciulli), 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale) e 191 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) del Codice penale, purché commessi su fanciulli minori di dodici anni. Si prevede altresì di applicare l’imprescrittibilità soltanto agli autori maggiorenni. Infine, il disegno prevede espressamente l’imprescrittibilità per i reati che non erano ancora caduti in prescrizione il giorno della votazione.
11.070 n CC. Autorità parentale
La revisione del Codice civile proposta dal Consiglio federale si prefigge di fare in modo che l'autorità parentale congiunta costituisca la regola, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, garantendo in tal modo l’uguaglianza tra uomo e donna. Un genitore potrà essere privato dell'autorità parentale soltanto se necessario per tutelare gli interessi del figlio. Per lo stesso motivo, la legge prevede già la possibilità di revocare l’autorità parentale ai genitori coniugati. Il giudice, in caso di divorzio, o l'autorità di protezione dei minori, nel caso di un figlio nato al di fuori del matrimonio decide se vi è motivo per la revoca in tal senso. Nel contempo, il disegno di revisione accorda al genitore che accudisce il figlio il diritto di prendere autonomamente decisioni riguardanti questioni di ordine quotidiano o urgenti. Il disegno disciplina inoltre, quale ulteriore misura accompagnatoria, il cambiamento del luogo di dimora del figlio e dei suoi genitori.
08.458 n Iv. Pa. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata
All'origine dell’iniziativa parlamentare vi è una decisione del Tribunale federale del 2008. Fino a quella data nella prassi si distingueva tra «inchiesta mascherata», per la quale occorreva soddisfare severi requisiti legali, e «indagini in incognito». La decisione citata ha invece giuridicamente equiparato le due misure investigative limitando in modo drastico le possibilità di operazioni sotto copertura. In particolare ha reso impossibili gli acquisti di piccoli quantitativi di droga da parte della polizia a fini investigativi. La problematica si è acuita con l’abrogazione della legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata, che costituiva la base legale per le inchieste mascherate preventive, e l’entrata in vigore del Codice di procedura penale. I problemi più gravi si sono riscontrati nelle inchieste relative alle chat room.
La Commissione del Consiglio nazionale ha elaborato un progetto preliminare volto a modificare il Codice di procedura penale ponendo fine a questo impianto giuridico insoddisfacente in questo ambito di competenza della Confederazione. Il progetto preliminare è stato inviato in consultazione tra la fine di maggio e la metà di settembre 2011. La Commissione si occuperà nuovamente di questo oggetto presumibilmente agli inizi del 2012.
10.444 s Iv. Pa. Codice di procedura penale. Disposizioni relative alla redazione dei verbali
Il Codice di procedura penale prescrive che il verbale dell’interrogatorio sia immediatamente letto o dato da leggere all’interrogato, prima che questi lo firmi. In particolare quando l’interrogatorio si svolge in lingua straniera, questa disposizione, che si applica anche nel caso in cui l’interrogatorio sia stato registrato su un supporto audio, può comportare un allungamento della procedura; oltre a dover essere letto, infatti, il verbale va anche tradotto nella sua lingua.
La Commissione del Consiglio degli Stati ha elaborato un progetto preliminare di modifica del Codice di procedura penale, conformemente al quale, nell’interesse di un procedimento celere, sarà possibile rinunciare alla lettura del verbale quando l’interrogatorio viene registrato. Il campo d'applicazione della nuova normativa è limitato ai tribunali competenti a pronunciare sentenze. La Commissione ha sottoposto questo progetto preliminare, per parere, a una cerchia ristretta di interessati e si occuperà nuovamente di questo oggetto agli inizi del 2012.
11.067 Segreto professionale degli avvocati. Adeguamento di disposizioni di diritto procedurale. Legge federale
La legge federale che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, sottoposta dal Consiglio federale al Parlamento, uniforma l’uso probatorio dei documenti degli avvocati contemplato nelle varie leggi procedurali della Confederazione. Le normative procedurali interessate devono essere adeguate alle norme del Codice di procedura civile (art. 160 cpv. 1 lett. b) e del Codice di procedura penale (art. 264 cpv. 1). Queste precisano le regole applicabili al segreto professionale degli avvocati nel corso della procedura. La corrispondenza dell’avvocato non deve essere consegnata e non può essere sequestrata se è in possesso del cliente o di terzi. Sono inoltre protetti tutti gli oggetti e i documenti allestiti nell’ambito dell’attività professionale di avvocato, indipendentemente dal momento della loro creazione.