Stato: dicembre 2011
Ricerca, formazione e perfezionamento:
Nella seduta del 12-14 gennaio 2011, dopo aver concluso la deliberazione di dettaglio già nel novembre 2010, la CSEC-N ha proceduto a una seconda lettura della legge federale concernente la ricerca sull’essere umano (09.079). La Commissione ha deciso di rinunciare alla nozione d’intervento introdotta nell’ambito della prima lettura. Ha per contro adottato una proposta che prevede di includere i dati sanitari personali non genetici e genetici, nonché i dati sanitari personali, nei «dati sanitari». Nella votazione sul complesso ha infine accolto il progetto con 15 voti contro 2 e 6 astensioni. Il Consiglio nazionale ha fatto altrettanto nella sessione primaverile 2011.
L’omologa Commissione del Consiglio degli Stati ha trattato l’oggetto nella seduta del 24-25 marzo 2011 dopo aver sentito rappresentanti della ricerca, dell’industria farmaceutica, della Commissione centrale di etica, nonché dell'organizzazione di pazienti. La CSEC-S è quindi entrata in materia all’unanimità, avviando la deliberazione di dettaglio. In particolare sono state oggetto di intensi dibattiti la problematica delle sperimentazioni terapeutiche, l’istituzione di organi di mediazione e questioni riguardanti la responsabilità. La votazione sul complesso è tuttavia stata rinviata.
Poiché nell’ambito del progetto appena esposto è emerso a più riprese il tema delle sperimentazioni terapeutiche, la CSEC-N ha deciso di depositare la mozione di commissione « sperimentazioni terapeutiche » (11.3001) in occasione della seconda lettura della legge federale concernente la ricerca sull’essere umano. Tale proposta fa seguito alla decisione della Commissione di non disciplinare le sperimentazioni terapeutiche nella legge summenzionata. La mozione incarica il Consiglio federale di illustrare le disposizioni vigenti in Svizzera nel settore delle sperimentazioni terapeutiche, di individuare le zone grigie esistenti nel diritto e di indicare quali ordinanze, direttive o leggi vanno completate in materia di sperimentazioni terapeutiche. Dopo che la mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale, il 24-25 marzo 2011 la CSEC-S ha tuttavia deciso di trattare i due oggetti separatamente. Il 9 maggio 2011 ha approvato il progetto di legge all'unanimità. La divergenza principale rispetto al Consiglio nazionale era la richiesta di istituire organi di mediazione cantonali incaricati di trattare le questioni e le obiezioni dei partecipanti a progetti di ricerca. Il Consiglio nazionale si è opposto a questa proposta e, alla fine della procedura di eliminazione delle divergenze nel corso della sessione autunnale, è stata infine adottata la versione del Consiglio nazionale
La legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057) attua il «nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione» (il cosiddetto «articolo sulla formazione» o «disposizione costituzionale sulla formazione») nel settore delle scuole universitarie e sancisce che la Confederazione e i Cantoni provvedano insieme al miglior coordinamento del settore universitario svizzero. Concretamente, occorre uniformare le direttive sulla qualità e l’accreditamento e migliorare la permeabilità tra le diverse scuole universitarie. La CSEC-S ha concluso la deliberazione di dettaglio fondandosi sulle proposte della sottocommissione istituita a tale scopo e ha approvato il progetto nella votazione sul complesso. Nella sessione autunnale 2010, anche il Consiglio degli Stati ha accolto la proposta della sua Commissione.
La Commissione del Consiglio nazionale ha avviato la deliberazione di dettaglio nella seduta del 12-14 gennaio 2011. Dopo una lunga procedura di eliminazione delle divergenze, il progetto è stato finalmente adottato dalle due Camere nel corso della sessione autunnale 2011.
Ogni quadriennio, il Consiglio federale presenta alle due Camere un messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell’innovazione (FRI). Al fine di garantire in futuro un migliore coordinamento con i programmi di legislatura, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento, il 3 dicembre 2010, un messaggio FRI intermedio per il solo anno 2012 (10.109). Lo scopo è di perseguire gli obiettivi e le misure già fissati per gli anni 2008-2011, che prevedono un tasso di crescita annuo della spesa in questo ambito pari al 4,5 per cento. Entrambe le Commissioni hanno conferito grande importanza alla partecipazione della Confederazione, fissata dalla legge al 25 per cento, ai contributi a favore della formazione professionale. Il Consiglio degli Stati, quale Camera prioritaria, ha seguito la maggioranza della sua Commissione, decidendo di aumentare il limite di spesa e l’importo del credito d’impegno per la formazione professionale (rispettivamente a 711, 25 milioni e a 83 milioni di franchi), senza tuttavia raggiungere il 25 per cento. Il Consiglio nazionale, per parte sua, ha seguito la proposta della sua Commissione e deciso di innalzare il limite di spesa a 757,6 milioni e il credito d’impegno a 88 milioni, generando in tal modo una divergenza che non è stata eliminata nel corso delle 48a legislatura. Le due Camere erano, per contro, unanimi nel volere un aumento del limite di spesa a 439,4 milioni di franchi per i contributi alle scuole universitarie professionali e nel destinare 900 000 franchi del credito d’impegno alle associazioni mantello nell'ambito del perfezionamento.
Nelle due Commissioni, il decreto federale C sui crediti secondo la legge sull’aiuto alle università ha suscitato un intenso dibattito. Il messaggio FRI intermedio del Consiglio federale relativo all’anno 2012 intendeva sincronizzare i limiti di spesa con i crediti a preventivo. Finora, le diverse tranche annuali del limite di spesa quadriennale venivano iscritte nel bilancio soltanto l’anno successivo a quello relativo a ognuna di esse. Cinque dei dieci Cantoni universitari (BL, BS, FR, NE e VD ) hanno chiesto che il versamento dei contributi avvenga secondo questo metodo al fine di evitare correzioni degli importi. Tuttavia, né il Consiglio nazionale né il Consiglio degli Stati hanno adottato proposte che andassero nel senso auspicato da questi Cantoni. Se si eccettua il decreto federale relativo al finanziamento della formazione professionale, le due Camere hanno adottato, nel corso della sessione autunnale 2011, tutti i decreti federali e tutte le proposte di modifiche di legge (legge sui PF, legge sull’aiuto alle università e legge federale relativa ai contributi a favore di progetti realizzati congiuntamente da Confederazione e Cantoni, progetti comuni per la gestione dello spazio formativo svizzero). La divergenza concernente la formazione professionale è stata eliminata nel corso della sessione invernale 2011. La conferenza di conciliazione si è pronunciata a favore della versione del Consiglio nazionale.
Politica sull’infanzia e sulla gioventù:
Nel settembre 2010 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (10.087), il cui scopo è rispondere ai bisogni di una società in evoluzione e rafforzare l’impegno della Confederazione nella politica dell’infanzia e dei giovani nell’ambito delle competenze costituzionali esistenti (art. 67 cpv. 2 Cost.). Dopo che il Consiglio degli Stati ha approvato l’oggetto nella sessione primaverile accogliendo la proposta della sua Commissione, il progetto è stato trattato dal Consiglio nazionale nel corso della sessione estiva. Le divergenze sono state infine eliminate nella sessione autunnale e il progetto è stato adottato dalle due Camere. Nel quadro di questo progetto, è stata presa una decisione relativa all’Iv. pa. Viola Amherd. Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell’infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione (07.402). Le Commissioni sono d’accordo nel ritenere che non esiste nessuna base costituzionale per tutelare maggiormente la gioventù. Una sottocommissione della CSEC-N sta perciò elaborando un progetto in tal senso.
Cultura:
Dopo aver proceduto alle prime audizioni e a un’analisi approfondita dell’iniziativa popolare «gioventù + musica» (09.095), la CSEC-N ha iniziato il dibattito sull’oggetto il 20 maggio 2010. La Commissione ha dibattuto le questioni relative sia al finanziamento del progetto sia alla sua costituzionalità con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e altri specialisti.
In considerazione dell’alto valore simbolico del progetto e dell’ampio sostegno della popolazione, la CSEC-N ha deciso di non tener conto degli argomenti contrari e si è pertanto pronunciata a favore dell'iniziativa. Nella sessione autunnale 2010, il Consiglio nazionale ha seguito la proposta della Commissione di accogliere l’iniziativa popolare e ha respinto una proposta di minoranza a sostegno di un controprogetto diretto. Consapevole che questa iniziativa rischia di violare l’articolo costituzionale sulla formazione adottato nel maggio 2006, la CSEC-S ha deciso di esaminare un controprogetto diretto che rispetti la sovranità dei Cantoni nel settore scolastico sancita dall’articolo 62 della Costituzione federale e che tenga conto degli obiettivi perseguiti dagli autori dell’iniziativa. Questo controprogetto diretto prevede che Confederazione e Cantoni s’impegnino congiuntamente, nell’ambito delle loro competenze rispettive, sia per un insegnamento musicale di qualità sia per la promozione dei talenti musicali. Occorre inoltre che la Confederazione fissi i principi applicabili all’insegnamento della musica al di fuori delle scuole, in particolare per i bambini e i giovani. Il controprogetto diretto è stato sottoposto ai Cantoni e al comitato d’iniziativa nell’ambito di una procedura di consultazione abbreviata. La Commissione ha infine sottoposto alla Camera il suo controprogetto diretto, senza tuttavia nominare la promozione dei talenti, raccomandando di respingere l’iniziativa. Nel contempo, ha chiesto una proroga del termine di trattazione, considerato che il termine legale scadeva in estate e per quella data non sarebbe stato possibile raggiungere un’intesa. Il Consiglio degli Stati ha accolto tutte le proposte della sua Commissione. La proroga del termine è stata approvata dal Consiglio nazionale nella sessione estiva; nella sessione invernale, la sua Commissione ha presentato un nuovo controprogetto più aderente al contenuto dell'iniziativa.
Il 23 febbraio 2011, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio sulla cultura (11.020), che definisce l’impostazione strategica della politica culturale della Confederazione per il periodo creditizio 2012–2015. In particolare, passa in rassegna le priorità programmatiche dell’Ufficio federale della cultura, della fondazione Pro Helvetia, della Biblioteca nazionale svizzera e del Museo nazionale svizzero per il periodo citato. In occasione della seduta del 9 maggio 2011, la CSEC-S ha effettuato una serie di audizioni per poi passare all’esame del progetto. Otto decreti federali definiscono sostanzialmente l’insieme dei sussidi assegnati al promovimento della cultura della Confederazione, indipendentemente dal fatto che le basi giuridiche figurino nella legge sul promovimento della cultura o nelle leggi speciali (ad es. la legge sul cinema o la legge sulle lingue). Il Consiglio federale ha chiesto un finanziamento totale di 637,9 milioni di franchi per il periodo 2012-2015. Nel corso della sessione autunnale 2011, il Parlamento ha approvato un importo totale di 669,5 milioni di franchi per il promovimento della cultura dal 2012 al 2015. I mezzi supplementari vanno a beneficio soprattutto delle protezione del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici e della promozione del cinema.
Protezione degli animali:
Il 7 settembre 2011, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento non meno di tre progetti concernenti la protezione e la salute degli animali.
11.058 n Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. Legge federale
Importanti disposizioni per l’attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in via di estinzione (Convenzione CITES) sono attualmente definite a livello di ordinanza. Il Consiglio federale vuole ora sancire le pertinenti norme a livello di legge. La questione inerente la delega delle competenze al Consiglio federale per la stipula di trattati internazionali nel settore del controllo della circolazione di specie di animali e di piante (art. 4) è stata oggetto di una discussione approfondita. La maggioranza della Commissione considera questa soluzione prammatica e del tutto adeguata. Una minoranza chiede invece che sia in linea di massima il Parlamento a decidere in materia di trattati internazionali.
Per quanto concerne le deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione, la versione del Consiglio federale - fondata sulla convenzione summenzionata - esclude gli oggetti adibiti a uso privato (art. 8). Questo articolo ha ottenuto l’approvazione della maggioranza, mentre una minoranza chiede che le deroghe dettagliate, disciplinate attualmente da un’ordinanza, vengano iscritte nella legge.
La Commissione ha inoltre espresso un certo disagio circa il termine “Exemplar” utilizzato nella versione tedesca della legge, riferito anche ad animali vivi. Essa è dell’avviso che sia indegno impiegare questo termine generico che designa animali e piante. Nella votazione sul complesso il progetto è stato approvato con 14 voti, 6 astensioni e un voto contrario.
Il disegno figura nel programma del Consiglio nazionale per la sessione invernale 2011.
11.059 n Legge sulle epizoozie. Modifica
Il progetto prevede misure più efficaci e più rapide per la lotta contro le epizoozie e le zoonosi come pure una migliore prevenzione. La Commissione ha deciso all’unanimità di entrare in materia. Nella deliberazione di dettaglio, ha modificato soltanto l’articolo relativo alle indennità (art. 34). È stata stralciata la disposizione secondo la quale non deve essere versata alcuna indennità per animali indigeni che si trovano in macelli pubblici e privati. Una minoranza ha proposto l’emanazione, da parte della Confederazione e di concerto con i Cantoni, di prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende (art. 22). Ben sapendo che le frontiere nazionali non fermano le epizoozie, la maggioranza della Commissione ha approvato la disposizione che disciplina la collaborazione internazionale (art. 53b). Una minoranza propone lo stralcio di questo articolo.
La questione relativa all’armonizzazione nazionale del finanziamento di prestazioni per la lotta contro le epizoozie e la prevenzione ha suscitato un ampio dibattito. La Commissione ha deciso di introdurre nella legge sulle epizoozie una disposizione apposita. Con il nuovo articolo 31a si istituisce una base legale unitaria a livello nazionale per il finanziamento limitato nel tempo di programmi di lotta contro le epizoozie. Tale articolo autorizza il Consiglio federale a riscuotere una tassa presso i detentori di animali per un periodo limitato. Per quanto riguarda il finanziamento di tali misure, il Governo è incaricato di definire la quota dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dalla Confederazione e dai Cantoni. Una minoranza propone di limitare ai Cantoni l'obbligo di partecipazione finanziaria. Nella votazione sul complesso, la Commissione ha approvato il progetto all’unanimità e l’ha trasmesso al Consiglio nazionale, che lo discuterà nel corso della sessione invernale.
11.060 s Legge federale sulla protezione degli animali. Modifica
La CSEC-S ha accolto con favore le modifiche proposte dal Consiglio federale alla legge sulla protezione degli animali. Riconoscendo che la revisione pone l’accento sulla dignità e sul benessere degli animali rafforzandone in tal modo la protezione, la Commissione ha approvato tutte le proposte di modifica, ad eccezione di un unico articolo. Il nuovo articolo 20a, che si prefigge di migliorare la qualità e la trasparenza delle informazioni nel settore della sperimentazione sugli animali, è considerato pertinente e necessario. I membri della Commissione si sono tuttavia chiesti quali informazioni potevano essere diffuse senza nuocere agli interessi privati o pubblici degni di protezione. Visto tuttavia che le pubblicazioni e le banche dati della ricerca sono in grado di fornire informazioni sufficienti agli ambienti interessati, una maggioranza ha approvato una proposta di modifica dell'articolo. D'ora in poi, alla conclusione di ogni esperimento su animali, l’Ufficio federale di veterinaria non sarà più tenuto a pubblicare informazioni concernenti il titolo e il settore specifico dell’esperimento; quando l’Ufficio fornirà informazioni, dovrà tenere conto degli interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.
Una minoranza della Commissione si attiene alla disposizione proposta dal Consiglio federale, ritenendo che essa migliorerebbe l’accettazione e la comprensione dell’opinione pubblica nei confronti della sperimentazione animale, e respinge la proposta di modifica. Nella votazione sul complesso, la CSEC-S ha approvato all’unanimità il progetto, che sarà sottoposto al Consiglio degli Stati nel corso della sessione invernale 2011.