Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di proporre all'UE trattative volte a concludere un accordo sul mutuo esaurimento regionale, sviluppando l'accordo di libero scambio Svizzera-CE, aderendo contrattualmente alla giurisdizione europea dei brevetti o stipulando un nuovo accordo bilaterale.
Motivazione
Nell'ambito della proprietà intellettuale, nello Spazio economico europeo (SEE) vige generalmente il principio dell'esaurimento regionale. La Svizzera prevede invece un disciplinamento differenziato: nell'ambito del diritto dei marchi e del diritto d'autore vige l'esaurimento internazionale mentre in quello del diritto dei brevetti l'esaurimento nazionale. Nel diritto dei brevetti, diritti di esclusiva più estesi per la distribuzione sono giustificati, dato che i diritti d'autore sorgono facilmente e sono protetti per lungo tempo. La protezione dei marchi è persino possibile a tempo indeterminato. Per contro, occorre sormontare grandi e onerosi ostacoli prima di conseguire la protezione brevettuale, che inoltre è limitata al massimo a venti anni. Poiché non fa parte dello SEE, la Svizzera è libera di mantenere questa distinzione opportuna anche se l'esaurimento nel diritto dei brevetti dovesse essere adeguato alle norme dello SEE.
Tuttavia, in caso di introduzione dell'esaurimento regionale nel diritto dei brevetti occorre senza dubbio rispettare le regole dell'OMC. I professori Katzenberger e Straus, nella loro perizia destinata al Consiglio federale, hanno espresso un parere molto chiaro. A loro avviso, in materia di esaurimento, una soluzione differenziata a seconda dei mercati e dei Paesi viola la clausola della nazione più favorita secondo l'accordo TRIPS a scapito dei membri dell'UE et dello SEE, poiché introduce l'esaurimento regionale nei rapporti con l'Unione europea e lo SEE e non può quindi essere decisa unilateralmente, ma soltanto mediante accordo. La violazione del principio della nazione più favorita del GATT 94 nei confronti di membri di Stati terzi può essere evitata mediante un accordo qualificato con l'UE e lo SEE.
Questa tesi è stata di recente confermata da un'altra perizia dettagliata del professor Cottier, che ha tenuto conto anche della breve perizia dei professori Ziegler e Rapin. Anche se il rischio di un'azione legale contro la Svizzera fosse esiguo, la Confederazione non potrebbe permettersi una violazione intenzionale del diritto dell'OMC, in particolare una violazione dell'accordo TRIPS. Il nostro Paese esige sempre dagli altri Stati il rispetto dell'accordo TRIPS (e degli obblighi previsti nell'accordo di libero scambio) per tutelare la proprietà intellettuale delle nostre imprese esportatrici. Per continuare ad avanzare tali pretese la Svizzera deve continuare a dare il buon esempio. Il Consiglio federale deve pertanto intavolare con l'UE trattative volte a introdurre un regime regionale nel diritto dei brevetti compatibile con il diritto dell'OMC. Occorre tenere conto delle peculiarità di prodotti il cui prezzo è fissato dallo Stato.
Parere del Consiglio federale
del
18.02.2009
Il 19 dicembre 2008 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato il passaggio al sistema dell'esaurimento regionale unilaterale nel diritto dei brevetti. La richiesta avanzata nella mozione è stata respinta. Con la sua risposta, il Consiglio federale tiene conto della decisione delle Camere.
Proposta del Consiglio federale del 18.02.2009
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.