Testo depositato
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale approva il fatto che un'impresa della Confederazione come le FFS pratichi di fatto il dumping sociale alleandosi con società che non hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro (CCL)?
2. Ritiene corretto che le FFS, che non dispongono né dei mezzi né delle infrastrutture per operare nel settore del trasporto su strada, mettano la propria logistica a disposizione di imprese che da sole non sarebbero in grado di partecipare alle gare di appalto, introducendo così, in un settore estraneo al loro ambito di attività, una concorrenza selvaggia basata sul peggioramento delle condizioni di lavoro?
3. Condivide l'opinione che la legge sulle ferrovie (la cui revisione del 1996 ha concesso ai cantoni la possibilità di indire gare d'appalto nel settore dei trasporti pubblici) sia insufficiente in materia di condizioni di lavoro da rispettare nell'ambito degli appalti e che abbia l'effetto indesiderato di favorire una concorrenza essenzialmente fondata sui costi salariali, vale a dire in pratica sul deterioramento delle condizioni di lavoro, e non sulla qualità del prodotto, la creatività e la competenza, come invece si auspicava che fosse?
4. Considerato quanto sopra, il Consiglio federale intende migliorare questo stato di cose nell'ambito della riforma delle ferrovie 2, introducendo l'obbligo, per le imprese che partecipano alle gare d'appalto, di sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro?
5. È almeno disposto a rimediare al suddetto problema obbligando per legge tali imprese ad applicare, quando esiste, un CCL quadro cantonale?
6. Condivide l'opinione che l'articolo 21 dell'ordinanza sulle indennità (OIPAF) implica che, quando viene indetta una gara d'appalto per una linea di trasporto ed esiste un contratto collettivo di settore, quest'ultimo debba essere rispettato?
Motivazione
Per ottenere mandati per l'esercizio di linee di trasporto pubblico regionale o locale, la cui attribuzione avviene mediante gare d'appalto, le FFS si alleano con imprese di trasporto che non hanno stipulato alcun contratto collettivo di lavoro (CCL). Queste imprese non sarebbero in grado, da sole, di partecipare alla gara d'appalto; grazie al sostegno logistico delle FFS esse possono presentare offerte che risultano vantaggiose sotto il profilo dei costi solamente a causa delle peggiori condizioni di lavoro applicate rispetto ai concorrenti. Queste imprese, e attraverso esse le FFS, ottengono gli appalti non tanto per la qualità del loro prodotto o per la loro competenza, ma solamente perché possono comprimere i costi per mezzo del dumping sociale.
Ciò si verifica in particolare per quanto riguarda la rete di linee di autobus di Zofingen/Wiggertal, che il consorzio FFS/BDWM Transport AG ha ottenuto in appalto a spese del precedente gestore, AutoPostale Svizzera, poiché BDWM ha potuto ridurre i propri costi salariali a spese dei dipendenti.
Il medesimo modo di procedere si osserva, più in generale, anche quando ad una gara partecipano esclusivamente imprese private, che ottengono l'appalto per il medesimo motivo, come è accaduto in Alta Engadina, dove l'impresa ChurBus ha ottenuto l'appalto a scapito di AutoPostale Svizzera perché i suoi salari erano più bassi di quelli della concorrenza.
Risposta del Consiglio federale
del
16.02.2005
La base legale per l'attribuzione in appalto di servizi di trasporto pubblico si trova nella legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101). Le gare di appalto permettono una comparazione dei costi e della qualità e portano ad un aumento dell'efficienza; in ultima analisi, si tratta di offrire ai viaggiatori servizi di trasporto di alta qualità a un prezzo non eccessivo. Costi per il personale ridotti possono costituire un vantaggio in termini di competitività; essi rappresentano tuttavia solo una parte della struttura dei costi di una determinata offerta, che presenta anche altri elementi di costo. L'offerta deve essere superiore nel suo complesso a quelle della concorrenza, per poter essere presa in considerazione. L'esperienza dimostra che imprese con elevati livelli salariali sono senz'altro in grado di aggiudicarsi appalti, perché possono sfruttare altri vantaggi nella struttura dei costi o perché presentano offerte qualitativamente superiori.
Non si può parlare di dumping sociale solamente per il fatto che un'impresa offre salari inferiori a quelli della Posta e delle FFS; è un dato di fatto che nelle imprese di trasporto pubblico vigano condizioni di lavoro differenziate. Non esiste alcuna base legale che obblighi le FFS e la Posta a subordinare la collaborazione con terzi all'esistenza di un CCL. Gli obiettivi strategici del Consiglio federale, che prevedono una regolamentazione delle condizioni di lavoro mediante contratto collettivo di lavoro, valgono invece per le società affiliate delle quali la Posta o le FFS detengono la maggioranza del capitale. Nelle gare di appalto è determinate il fatto che l'azienda che offre le prestazioni e i suoi eventuali partner rispettino le condizioni di lavoro, le disposizioni in materia di protezione deli lavoratori e il principio della parità di salario per uomini e donne. Questo vale nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione (Art. 8 legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici - LAPub; RS 172.056.1) ed è determinante anche per quanto riguarda l'attribuzione di mandati per la fornitura di prestazioni di trasporto pubblico da parte delle FFS.
In merito alle domande:
1. Il fatto che un'impresa non abbia stipulato un CCL non significa, di per sé, che essa pratichi il dumping sociale. Come già detto, è un fatto comune che le imprese del trasporto pubblico applichino condizioni di lavoro diverse. Nelle gare di appalto della Confederazione non vengono prese in considerazione le offerte delle aziende che non rispettano le vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro.
2. La FFS SA non dispone di molta esperienza nel settore del trasporto su strada. Essa è innegabilmente molto competente, invece, per quanto riguarda la realizzazione e la gestione di offerte complesse nel settore dei trasporti pubblici in generale. Come impresa, la FFS SA è libera di collaborare con imprese di trasporto su strada. Del resto la maggior parte delle imprese del settore dei trasporti pubblici in Svizzera è in grado di partecipare a una gara di appalto e di vincerla anche se non può contare sulla forza logistica delle FFS. È compito del regolatore del mercato (in questo caso l'Ufficio federale dei trasporti) creare le condizioni per una concorrenza leale. In linea di principio, quindi, nulla si oppone a che anche le FFS e la Posta si facciano concorrenza su questo mercato, ove non vogliano o non possano collaborare. Ciò è anche nell'interesse del committente. Nel frattempo la FFS SA ha deciso di rinunciare ad una strategia espansiva nel settore delle linee su strada. Essa non investirà neanche nell'acquisto di autobus propri.
3. Le gare di appalto sono state introdotte in Svizzera con la revisione della Lferr del 1996. Da allora la procedura viene costantemente ottimizzata sulla base delle esperienze raccolte. Nelle gare di appalto la concorrenza si esplica a tutti i livelli: qualità del prodotto, creatività, competenza, come pure in ambito salariale. In sede di esame delle offerte vengono effettuate analisi che permettono di escludere le offerte che si basano su meccanismi di dumping. Grazie ai CCL della Posta, delle FFS e ai già esistenti CCL delle imprese di trasporto pubblico, gli organi che indicono gare d'appalto per linee di trasporto regionale dispongono di punti di riferimento precisi che consentono loro di definire che cosa si intende per condizioni di lavoro in uso nel settore. La Confederazione, da parte sua, ha intensificato i suoi sforzi per garantire un'applicazione efficace e coordinata delle disposizioni di legge in materia di condizioni di lavoro in uso nel settore dei trasporti pubblici. Laddove le condizioni di lavoro non sono regolamentate tramite un contratto collettivo, è necessario sviluppare per quanto possibile, sulla base della prassi in vigore, valori di riferimento per i parametri salario, orario di lavoro e giorni di vacanza, oppure devono avere luogo periodicamente dei colloqui informativi con le associazioni del personale.
4. Il Consiglio federale non ha intenzione di fissare nella legge sulle ferrovie l'obbligo della stipulazione di un CCL; spetta alle parti sociali negoziare tali contratti. Il Consiglio federale sostiene pertanto gli sforzi tesi a giungere a un CCL di categoria nel settore dei trasporti pubblici. In quanto proprietaria o co-proprietaria di imprese ferroviarie, la Confederazione, dal canto suo, opera affinché vengano stipulati CCL aziendali.
5. Il Consiglio federale non ha intenzione di consentire unicamente alle aziende che hanno stipulato un CCL o che applichino un CCL quadro cantonale di competere sul mercato. Un obbligo alla stipulazione o all'applicazione di un CCL che fosse sancito dal legislatore costituirebbe un'interferenza nella libertà negoziale delle parti sociali. Nella loro veste di committenti, la Confederazione e i cantoni hanno tuttavia la possibilità di fare riferimento a un CCL quadro cantonale per valutare le offerte presentate.
6. Secondo l'art. 21 OIPAF (Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie - OIPAF; RS 742.101.1), l'impresa di trasporto che si aggiudica l'appalto deve impiegare alle condizioni usuali i lavoratori che vengono ripresi dall'impresa precedente. Se in questo settore di servizi di trasporto esiste un CCL, è ad esso che bisogna fare riferimento per definire che cosa si intende per "condizioni usuali ". Nelle gare di appalto per la fornitura di prestazioni di trasporto si tiene sempre conto di un CCL esistente.