Testo depositato
Un progetto pilota ha permesso di verificare se la parità salariale ai sensi dell'articolo 8 della legge sugli acquisti pubblici (LAPub) è rispettata (art. 8 Principi procedurali:
1. c "il committente aggiudica la commessa solo ad offerenti che garantiscono la parità tra uomo e donna, in ambito salariale, ai lavoratori che forniscono prestazioni in Svizzera;" ...
2. Il committente ha il diritto di controllare o far controllare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro, delle condizioni di lavoro e della parità di trattamento tra uomo e donna. Su richiesta, l'offerente deve presentare le prove necessarie.)
Come emerge dalle esperienze raccolte nell'ambito del progetto pilota, le imprese coinvolte sono ben disposte a cooperare. Visto il cospicuo volume delle commesse (13 miliardi), il rispetto dell'articolo 8 non ha solo ripercussioni dirette sui salari delle lavoratrici direttamente impiegate, ma ha anche un significato indiretto preventivo da non sottovalutare.
1. Se dai controlli per campionatura emergono discriminazioni salariali, con quali strumenti vengono sollecitate le imprese in questione ad adottare misure correttive (concertazioni misurabili di obiettivi; controlling)? Come si verifica l'efficacia delle misure adottate?
2. Quanti controlli per campionatura saranno effettuati l'anno prossimo e secondo quali criteri (settore, dimensione dell'azienda ecc.)? A quanto ammonterebbe la quota delle imprese controllate al volume totale degli appalti (percentuali delle lavoratrici interessate, percentuali delle imprese; percentuale secondo i settori)?
3. Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di effettuare, oltre ai controlli per campionatura, anche ad esempio un controllo unico esteso a tutte le imprese?
4. Ha esaminato la possibilità di esigere che le imprese che eseguono subappalti debbano di principio fornire di propria iniziativa la prova di non praticare discriminazioni salariali e la prova che i controlli al riguardo sono affidati a un organo esterno o effettuati secondo una procedura standardizzata? Come garantisce la Confederazione la standardizzazione dei controlli? I controlli standardizzati potrebbero essere integrati negli strumenti di certificazione esistenti?
5. Con quali mezzi (ad es. pubblicazione, liste positive) si potrebbero incoraggiare le imprese che promuovono attivamente la parità salariale e adottano misure per evitare discriminazioni?
6. In quali settori vengono eseguiti acquisti, quante sono le donne impiegate complessivamente e qual è la quota delle donne in ogni singolo settore? Esistono liste delle imprese cui sono state aggiudicate commesse della Confederazione e, in caso affermativo, queste liste sono consultabili?
7. Il principio della parità salariale vale anche per i subappaltatori? L'appaltatore primario è anch'esso responsabile del rispetto della parità salariale nel subappalto determinati lavori?
8. Quante imprese cui sono stato aggiudicate commesse della Confederazione non possono essere controllate con il nuovo metodo (per ragioni metodologiche, ad es. per il fatto che le imprese non raggiungono il numero necessario di collaboratrici o non impiegano nessuna donna)?
9. Il Consiglio federale prevede di verificare se anche in seno alla Confederazione vi sono discriminazioni salariali (il 10%, secondo una statistica dell'ASF), applicando il metodo econometrico approntato?
Risposta del Consiglio federale
del
03.12.2004
Conformemente alla legge federale sugli acquisti pubblici, la Confederazione aggiudica le sue commesse per prestazioni in Svizzera solo ad imprese che tra le altre cose garantiscono l'osservanza della parità salariale tra uomo e donna (art. 8 LAPub; RS 172.056.1). Lo scopo è di evitare effetti indesiderati a livello politico-sociale e distorsioni concorrenziali tra gli offerenti. Le imprese che non rispettano tale principio possono essere escluse dalla procedura di aggiudicazione oppure l'aggiudicazione già assegnata può essere loro revocata (art. 11 LAPub). Inoltre, può essere richiesto il pagamento di una pena convenzionale (art. 6 OAPub). In caso di acquisti di grande entità, le imprese sottoscrivono mediante autodichiarazione di attenersi al summenzionato principio. Nelle condizioni generali di contratto e nella homepage sugli acquisti della Confederazione viene richiamata l'attenzione sull'obbligo di ottemperare a questo principio. Siccome è ora disponibile nella prassi un metodo applicato per verificare la parità salariale all'interno di un'impresa, la Confederazione si propone di eseguire controlli regolari. Inoltre, sussiste per le imprese la possibilità di autocontrollarsi grazie al suddetto metodo.
Domanda 1
Qualora a seguito di un controllo venisse stabilita la violazione della parità salariale tra uomo e donna da parte di un'impresa, tale violazione viene comunicata alla stessa mediante decisione impugnabile. Al contempo sono convenute con l'impresa interessata misure per ridurre la discriminazione salariale. Se gli obiettivi fissati non vengono realizzati con successo, la Confederazione può imporre all'impresa le sanzioni previste dal diritto sugli acquisti pubblici nel rispetto del principio della proporzionalità. L'autorità di controllo è l'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo (art. 6 cpv. 4 OAPub).
anda 2
Il piano di attuazione per la promozione dell'osservanza della parità salariale negli acquisti pubblici comprende le seguenti misure: sensibilizzazione, promozione dell'autocontrollo nonché controllo statale.
In una prima fase i controlli non devono rappresentare il punto centrale del piano di attuazione; sono dunque previsti, anche in ragione delle risorse limitate, circa cinque controlli per campionatura all'anno. Tuttavia, in questa prima fase le imprese hanno la possibilità di autocontrollarsi su base volontaria con un metodo affidabile e, se del caso, di realizzare sotto la propria responsabilità misure per eliminare la discriminazione salariale al loro interno. In una seconda fase si tratterà di accertare se la discriminazione salariale nei settori rilevanti per gli acquisti pubblici è diminuita. Qualora non vi fosse nessun miglioramento, il Consiglio federale esaminerà la possibilità di aumentare i controlli statali.
La base per l'estrazione dei campioni è costituita dalle decisioni di aggiudicazione pubblicate da un committente della Confederazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Sono pubblicate le commesse il cui volume supera il valore soglia. Nel 2004, i valori soglia ammontavano a 248 950 franchi per forniture e prestazioni di servizi e a 9,575 milioni di franchi per opere edili.
Ulteriori criteri di scelta sono:
- Settore (importanza sufficiente nel quadro delle commesse della Confederazione; quota delle donne nel settore che ammonta almeno al 25%)
- Dimensioni dell'azienda (minimo 50 collaboratori).
La percentuale di lavoratrici, imprese e settori dipende dai campioni estratti.
I controlli dovranno essere effettuati anche quando esiste il sospetto fondato che un'impresa violi il principio della parità salariale.
Il Consiglio federale presuppone che anche un numero relativamente limitato di controlli abbia un effetto indicativo. Parallelamente ai controlli, la Confederazione attua le seguenti misure: potenziamento per imprese e servizi d'acquisto dell'informazione in Internet e mediante pubblicazioni, svolgimento di convegni informativi e di formazione nonché sostegno alle imprese durante l'autocontrollo, ad esempio mettendo a disposizione esperti specializzati.
Domanda 3
Diverse decine di migliaia di imprese forniscono prestazioni alla Confederazione. Un controllo capillare di tutte queste imprese comporterebbe spese ingenti. Le risorse finanziarie e di personale per la realizzazione di tali controlli non sono disponibili.
Domanda 4
La Commissione degli acquisti della Confederazione raccomanda ai servizi d'acquisto di attestare il rispetto del principio delle condizioni di lavoro, delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e del principio della parità salariale tra uomo e donna attraverso una relativa autodichiarazione.
Avvalendosi della legge sugli acquisti pubblici (art. 8 LAPub), l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo può eseguire dei controlli per quanto riguarda il rispetto della parità salariale nel quadro degli acquisti della Confederazione.
I controlli avvengono per mezzo di metodi econometrici (analisi di regressione). Secondo gli standard si tiene conto dell'influenza di formazione, anzianità di servizio, esperienza professionale potenziale (fattori legati al capitale umano) nonché di esigenze del posto di lavoro e della funzione (fattori legati al posto di lavoro).
Tutti i controlli sono effettuati con il medesimo metodo in modo da garantire un'applicazione standardizzata.
Per le modifiche alla procedura di controllo è responsabile l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, che collabora con il mondo scientifico nelle questioni metodiche. Al fine di garantire gli stessi standard anche negli autocontrolli, su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo vengono organizzati corsi su questo tema per esperti interessati.
Al momento, nel settore della parità non esiste ancora una procedura di certificazione valida che potrebbe essere adottata dalla Confederazione. I corrispondenti marchi di qualità possono ad esempio essere richiesti in ambito degli acquisti pubblici a dimostrazione dell'osservanza della parità salariale tra uomo e donna. Il metodo di controllo descritto potrebbe servire come parte di un simile marchio. La Confederazione seguirà con interesse gli sviluppi in merito al marchio.
Domanda 5
Conformemente al diritto sugli acquisti pubblici, i criteri di idoneità e di aggiudicazione previamente definiti dal servizio d'acquisto devono orientarsi alla prestazione da acquisire. Secondo il diritto nazionale e internazionale in materia di acquisti pubblici, i cosiddetti criteri estranei all'aggiudicazione non sono ammissibili per determinare l'offerta più economica. Il rispetto del principio della parità salariale tra uomo e donna non può dunque essere fatto valere come criterio positivo al fine di determinare l'offerta migliore.
Domanda 6
Gli acquisti della Confederazione concernono i settori più disparati, che presentano di volta in volta una quota di donne diversa. Gli acquisti di beni quantitativamente più significativi sono effettuati nei seguenti settori dell'economia: elettronica / elettrotecnica, macchinari, editoria e stampa, informatica. In questi settori, la quota delle donne è piuttosto scarsa e non supera di norma il 25 per cento. Sono esclusi i settori "fabbricazione di vestiti" (76%) e industria tessile (50%). Anche nel settore delle prestazioni edili la quota delle donne è debole (9,7%). Nel settore dei servizi, in particolar modo nel settore della fornitura di servizi alle imprese (42%), la quota delle donne è generalmente più elevata. Queste informazioni sono tratte dai dati raccolti dall'Ufficio federale di statistica per il 2003.
Non sono disponibili liste di imprese cui sono state assegnate commesse della Confederazione. I nomi delle imprese cui vengono aggiudicate commesse nel quadro di un pubblico concorso possono essere consultati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).
Domanda 7
L'obbligo dell'osservanza del principio della parità salariale si applica anche ai subappaltatori (art. 6 OAPub).
Domanda 8
Non è possibile rispondere a questa domanda in quanto non esiste una statistica relativa agli acquisti pubblici che rilevi la grandezza dell'impresa interessata.
Domanda 9
Il Consiglio federale prevede di ordinare una verifica al momento opportuno.