Testo depositato
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo l'iniziativa parlamentare seguente:
L'articolo 117 e l'articolo 118 della Costituzione federale svizzera sono completati e modificati come segue:
Art. 117a (nuovo) Ordinamento e sicurezza dell'approvvigionamento
Cpv. 1
La Confederazione emana i principi per un approvvigionamento efficiente, adeguato ed economico della popolazione in prestazioni mediche.
Cpv. 2
Provvede, congiuntamente ai cantoni e agli enti privati, al coordinamento delle cure ospedaliere sovracantonali come pure della medicina di punta.
Cpv. 3
La collaborazione tra Confederazioni e cantoni è assicurata mediante organi comuni e altre misure.
Art. 117b Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Cpv. 4 (nuovo)
Nell'ambito dell'assicurazione di base, la Confederazione emana prescrizioni sui mandati di prestazioni tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori
Art. 118 Protezione della salute
Cpv. 1 (modificato)
Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione prende provvedimenti per la promozione e la tutela della salute.
Motivazione
Mediante una precisazione delle disposizioni costituzionali (art. 117a Cost.), la Confederazione può definire i principi di un ordinamento liberale in virtù del quale i partner della sanità sono tenuti ad assicurare l'approvvigionamento in prestazioni mediche (ambulatorie e stazionarie).
Analogamente alle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione, le disposizioni costituzionali in materia di sanità devono rafforzare la collaborazione tra Confederazione e cantoni come pure quella con gli enti privati, nonché garantire la sicurezza dell'approvvigionamento della popolazione in prestazioni mediche mediante il coordinamento e la concentrazione delle cure ospedaliere. L'istituzionalizzazione di questa collaborazione grazie alla creazione di organi comuni, consente in tutta la Svizzera una gestione delle prestazione mediche adeguata ai bisogni. Nella misura in cui la Confederazione, nell'ambito dell'assicurazione di base, emana chiare prescrizioni sui mandati di prestazioni tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori (art. 117b Cost.), l'approvvigionamento in prestazioni mediche su tutto il territorio nazionale è assicurato anche nel caso di una (parziale) introduzione della libertà contrattuale ai fini del contenimento dei costi.
Considerata l'evoluzione demografica della nostra società, la focalizzazione sulla protezione della salute ai sensi della Costituzione vigente (art. 118 Cost.) è troppo univoca; è perciò necessario che anche la promozione della salute sia sancita a livello costituzionale.