Testo depositato
In Gran Bretagna si intende limitare la pubblicità televisiva per alimentari e bevande ad alto tenore di grassi, sale e zucchero rivolta ai bambini di meno di 16 anni. L'obiettivo dovrebbe essere realizzato con un divieto di pubblicità per questi prodotti prima, durante e dopo le fasce di programmazione dedicate ai bambini e in relazione ad altri programmi che si rivolgono principalmente a un pubblico di spettatori sotto i 16 anni.
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui un simile divieto di pubblicità favorirebbe la protezione della salute dei bambini? È disposto ad adottare una misura di questo genere?
2. Il Consiglio federale ritiene che le vigenti basi legali siano sufficienti per permettere l'introduzione del divieto a livello di ordinanza?
3. È disposto a sottoporre al Parlamento un relativo disegno di modifica della legge federale sulla radiotelevisione?
Risposta del Consiglio federale
del
21.02.2007
1. Durante la procedura legislativa concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione (nLRTV), le Camere federali hanno a lungo dibattuto sulla problematica della pubblicità rivolta a bambini e giovani. Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 nLRTV, le trasmissioni per bambini non devono essere interrotte da pubblicità. Inoltre, l'articolo 10 capoverso 5 nLRTV conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare altre prescrizioni per proteggere la salute e i giovani. Durante i dibattiti su quest'ultimo articolo, il Consiglio degli Stati aveva espresso il timore che una delega disciplinata in modo così ampio avrebbe potuto portare a numerosi divieti pubblicitari. Il Consiglio federale aveva dunque garantito che al riguardo avrebbe agito con moderazione.
Nell'esecuzione di questa disposizione, il Consiglio federale prevede d'inserire nell'ordinanza sulla radiotelevisione il divieto di pubblicità a schermo ripartito e di product placement nelle trasmissioni per bambini.
In questo tipo di trasmissione non potranno dunque esserci interruzioni pubblicitarie, pubblicità a schermo ripartito o product placement per alimenti o bibite ricchi di grassi, sale e zuccheri. Il Consiglio federale ritiene che così si tenga sufficientemente conto delle esigenze legate alla protezione dei giovani in questo settore e che non sia necessario, per ora, prevedere un divieto più esteso.
2. Il Consiglio federale ritiene che le basi legali dell'articolo 10 capoverso 5 nLRTV siano fondamentalmente sufficienti a introdurre mediante ordinanza un divieto di pubblicità per prodotti particolarmente ricchi di grassi, sale e zuccheri. Occorrerebbe tuttavia valutare la questione della proporzionalità.
3. Per i motivi sopraccitati, il Consiglio federale non ritiene che per il momento sia necessario sottoporre al Parlamento una modifica della LRTV.