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Curia Vista - Atti parlamentari

06.3038 – Mozione

Abrogazione dell'articolo 293 del Codice penale

Depositato da
Data del deposito
09.03.2006
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

L'articolo 293 del Codice penale ("Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete") va abrogato.

Motivazione

Il tanto discusso articolo 293 del Codice penale, che soltanto nel mese di gennaio ha portato a tre procedimenti contro due massmedia per pubblicazione di segreti d'ufficio, limita la libertà di stampa ed è contrario all'articolo 10 della CEDU (libertà di espressione) e alla sentenza Goodwin (che si basa su tale articolo) della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte CEDU) del 27 marzo 3 1996 (protezione dell'informatore).

In tale ottica a metà gennaio l'incaricato OSCE per la libertà di stampa Miklos Haraszti, in una lettera ai consiglieri federali Samuel Schmid e Christoph Blocher, ha chiesto di far sì che i media non vengano più citati in giudizio per aver pubblicato documenti segreti, auspicando pertanto l'abrogazione dell'articolo 293 del Codice penale.

In un articolo intitolato "Strafe für die Überbriger der Nachricht" relativo al procedimento sopra citato e alla lettera OSCE, il quotidiano "NZZ" del 4 febbraio 2006 faceva notare come "allo stato attuale nessuno specialista autorevole del diritto dei media o del diritto penale sia a favore del mantenimento della norma".

Lo stesso Consiglio federale, nel messaggio relativo alla modifica del Codice penale e del CPM del 17 giugno 1996, aveva motivato l'abrogazione dell'articolo 293 del Codice penale con le seguenti argomentazioni: "L'articolo 293 protegge infatti soltanto i segreti formali, vale a dire fatti che mediante la legge o una semplice decisione sono stati dichiarati segreti. È inoltre scandaloso che venga giudicata la persona che ha propalato il segreto mentre il funzionario o il parlamentare che ha infranto il segreto sfugge al perseguimento penale ... in caso di veri e propri segreti di Stato o militari ... il diritto vigente, indipendentemente dall'articolo 293 del Codice penale, prevede comunque una doppia protezione."

Nonostante la maggioranza della commissione del Consiglio nazionale avesse seguito il parere del Consiglio federale, l'abrogazione dell'articolo 293 del Codice penale non ha ottenuto la maggioranza - seppur per pochi voti - né al Consiglio nazionale (19 marzo 1997) né al Consiglio degli Stati (12 giugno 1997). Entrambe le votazioni si erano tenute al momento della pubblicazione da parte dei media di un documento strategico di Carlo Jagmetti, ambasciatore svizzero negli Stati Uniti. L'allora presidente della Confederazione Arnold Koller, dinanzi al Consiglio nazionale, aveva definito l'articolo 293 del Codice penale come "pane vecchio".

Parere del Consiglio federale del 07.05.2008

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione e giudica insoddisfacente il tenore dell'articolo 293 del Codice penale. Da quasi trent'anni questa disposizione è continuamente oggetto di critiche, in particolare perché punisce soltanto la divulgazione di segreti formali, persegue ingiustamente il messaggero, è difficilmente compatibile con l'articolo 10 CEDU e perché anche altre disposizioni tutelano la divulgazione di segreti essenziali della Confederazione (art. 267, 329 del Codice penale e art. 86, 106 CPM). In effetti anche per queste ragioni il Consiglio federale aveva proposto l'abrogazione dell'articolo 293 del Codice penale nell'ambito della revisione del diritto dei mass media (FF 1996 IV 492 seg.). Tuttavia, visto l'evolversi della situazione negli ultimi dieci anni, attualmente ritiene che una semplice abrogazione non sia la soluzione più appropriata.

2. Anche se la libertà d'espressione ha un'importanza considerevole nella nostra società e deve quindi poter essere esercitata nella misura più ampia possibile, essa non è tuttavia assoluta; restrizioni sono ammesse se dettate da un interesse (art. 10 par. 2 CEDU). Nella sentenza Stoll del 10 dicembre 2007, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che la condanna di un giornalista a una multa in applicazione dell'articolo 293 del Codice penale non violava il principio della libertà d'espressione. Attenendosi alla richiesta dall'autore della mozione, il Consiglio federale ha deciso di attendere questa sentenza prima di dare il suo parere sulla presente mozione depositata nel 2006. La sentenza dimostra che è lecito perseguire la pubblicazione di segreti essenziali nel rispetto della CEDU. Allo stesso tempo, dai considerandi della sentenza si evince chiaramente che l'articolo 293 del Codice penale, così come lo interpreta attualmente il Tribunale federale, è giudicato difficilmente difendibile; il giudice deve infatti poter esaminare il contenuto dell'informazione confidenziale e ponderare gli interessi per determinare se una condanna è giustificata.

3. La maggior parte degli argomenti invocati a sostegno di un'abrogazione non sono peraltro del tutto convincenti. In primo luogo, dato che l'articolo 293 del Codice penale protegge unicamente i segreti formali e quindi è in contraddizione con l'articolo 10 CEDU, è più opportuna una sua nuova interpretazione o una modifica invece di un'abrogazione. Secondariamente, l'ingiustizia derivante dal perseguimento del messaggero non è una peculiarità esclusiva dell'articolo 293 del Codice penale; anche altri ambiti del diritto penale puniscono la ricettazione, il possesso o il consumo di materiale illegale senza che ciò sia contestato (cfr. p. es. gli art. 160, 197 cpv. 3 del Codice penale e l'art. 19 LStup). In terzo luogo, le altre disposizioni penali che puniscono la pubblicazione di segreti non coprono lo stesso campo d'applicazione dell'articolo 293 del Codice penale, la cui abrogazione cagionerebbe così lacune nella tutela del segreto. Questioni di politica interna o informazioni su inchieste in corso sarebbero dunque protette soltanto dall'articolo 320 del Codice penale (violazione del segreto d'ufficio). Non è nemmeno certo se gli articoli 179 e seguenti del Codice penale nonché le disposizioni del Codice civile sulla protezione della personalità sono sufficienti per proteggere i privati dalla divulgazione di segreti che li concernono. Infine, l'argomentazione talvolta avanzata secondo cui il principio di pubblicità introdotto dalla legge federale sulla trasparenza (RS 152.3) rende l'articolo 293 del Codice penale obsoleto non è pertinente. Anche dopo l'entrata in vigore di questa legge determinati documenti ufficiali e specifici settori d'attività dell'amministrazione sottostanno ancora al segreto. Tali informazioni dovranno essere protette anche in futuro.

4. Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio federale non reputa appropriata una semplice abrogazione dell'articolo 293 del Codice penale. Si propone tuttavia di rivedere tale disposizione al fine di adeguare la normativa alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, migliorando pertanto la certezza giuridica. Questo era anche lo scopo dell'iniziativa del rappresentante dell'OSCE nel gennaio 2006 menzionata dall'autore della mozione nella sua motivazione. Il Consiglio federale verificherà anche l'opportunità di rivedere l'articolo 267 del Codice penale (tradimento nelle relazioni diplomatiche) o di riunire i due articoli in un'unica disposizione che protegga i segreti essenziali.

Proposta del Consiglio federale del 07.05.2008

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
13.06.2008 CN Termine prorogato
20.03.2009 CN Tolto dal ruolo poiché pendente da più di due anni.
 
 
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