Testo depositato
Considerando, da un lato, la pubblicità sempre più aggressiva per il credito al consumo nonché la proliferazione di carte di credito offerte da istituti finanziari o imprese e, dall'altro, l'aumento dell'indebitamento delle economie domestiche e dei fallimenti personali, il Consiglio federale è disposto a istituire un fondo per il disindebitamento, finanziato dagli istituti finanziari e dalle imprese che propongono tali crediti al consumo, affinché le persone indebitate possano ricorrervi per disindebitarsi in un lasso di tempo ragionevole?
Motivazione
Da svariati anni si assiste a un sensibile aumento dell'indebitamento delle economie domestiche e addirittura dei fallimenti personali. Tale evoluzione è dovuta alla pubblicità aggressiva secondo cui è facile consumare oggi e pagare domani e ai nuovi strumenti finanziari (leasing, carte di credito, carte-cliente, ecc.) immessi sul mercato per incrementare il consumo compulsivo, senza un reale adeguamento al budget dei consumatori interessati. Dinanzi alle dimensioni di tale fenomeno, auspichiamo che gli emittenti di carte di credito e gli istituti finanziari si assumano i costi sociali che cagionano concedendo indiscriminatamente tali crediti e partecipino al disindebitamento delle economie domestiche, poiché tale appianamento dei debiti non deve diventare un compito pubblico.
Risposta del Consiglio federale
del
22.11.2006
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1). Essa impone al creditore di esaminare la capacità creditizia del consumatore (art. 28 LCC). Lo stesso obbligo vale anche per la conclusione di un contratto di leasing (art. 29 LCC) e per il rilascio di una carta di credito o di una carta-cliente (art. 30 LCC). Il credito accordato va quindi notificato all'apposita centrale d'informazione istituita con la legge sul credito al consumo (art. 25-27 LCC). Se viola l'obbligo di esaminare la capacità creditizia e l'obbligo di notifica, il creditore rischia di perdere il capitale del credito e gli interessi (art. 32 LCC). La Svizzera dispone quindi, anche dal profilo del diritto comparato, di strumenti molto sviluppati per prevenire situazioni di eccessivo indebitamento. Alla luce di tale situazione, il Consiglio federale non vede motivo per obbligare i creditori a istituire un fondo per il disindebitamento. Il Consiglio federale aveva già sostenuto la medesima posizione nella sua risposta alla mozione 04.3640 Meier-Schatz "Legge sul piccolo credito. Migliorare la protezione dei giovani adulti".