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Curia Vista - Atti parlamentari

06.3827 – Interpellanza

Genocidio nel Darfur. Tradurre in giudizio i responsabili

Depositato da
Ripreso da
Sommaruga Carlo
Data del deposito
20.12.2006
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

1. In che modi il Consiglio federale ritiene di poter contribuire a garantire lo svolgimento di inchieste sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale bellico e ad assicurare che i responsabili siano tradotti in giudizio e le vittime ascoltate? In quali modi la Svizzera può intensificare il suo appoggio alle inchieste della Corte internazionale penale?

2. Quali misure sono state prese dalla Svizzera per attuare le sanzioni mirate pronunciate dall'ONU? In che modo la Svizzera può influire sul Consiglio di sicurezza dell'ONU affinché esso adotti sanzioni mirate contro altri responsabili della situazione catastrofica degli abitanti del Darfur? La Svizzera intende prendere misure più incisive in cooperazione con altri Stati nel caso in cui il Consiglio di sicurezza - ad esempio a causa della posizione della Cina o della Russia - non fosse disposto ad adottare sanzioni mirate contro altri responsabili delle atrocità nel Darfur? A tale scopo, il Consiglio federale intende basarsi anche sulle sue conoscenze specifiche della situazione?

3. Con la modifica del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 anche la Svizzera ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini ritenuti gravi conformemente alle Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime della guerra. Inoltre è prevista la possibilità di perseguire penalmente le persone che commettono all'estero crimini particolarmente gravi proscritti dalla comunità giuridica internazionale. Queste disposizioni sono applicabili ai responsabili della situazione umanitaria catastrofica nel Darfur? Quali inchieste sono previste?

Motivazione

Nella regione di Darfur nel Sudan meridionale è in corso la più grande catastrofe umanitaria degli ultimi anni con massicce violazioni dei diritti dell'uomo. Sino ad oggi da 200 000 a 400 000 persone sono decedute a causa di atti di violenza o sono morte di fame o per sfinimento. 2 milioni di donne, uomini e bambini hanno perso la loro dimora e quasi 4 milioni di persone non sono in grado di provvedere alla propria alimentazione. Il governo sudanese continua a collaborare con le milizie Janjawid che assalgono e saccheggiano in modo mirato villaggi, uccidono e mettono in fuga i civili e violentano sistematicamente le donne.

Sino ad oggi i crimini commessi nel Darfur non sono stati oggetto di perseguimento penale. Nella sua risoluzione 1593 del 31 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso, in base al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, di sottoporre la situazione nel Darfur al procuratore della Corte penale internazionale (CPI) all'Aia. La CPI ha avviato un'inchiesta volta a identificare gli autori delle violazioni dei diritti umani nel Darfur e intende entro il mese di febbraio 2007 sollevare accusa contro i responsabili delle atrocità ivi commesse. Il 25 aprile 2006 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso un divieto di viaggio nei confronti di due capi dei ribelli, un capo delle Janjawid e un ex ufficiale delle forze aeree responsabili di violazioni dei diritti umani nel Darfur, e ha ordinato il congelamento di tutti i conti intestati a queste persone all'estero. La cerchia dei responsabili delle atrocità nel Darfur è però molto più ampia.

Risposta del Consiglio federale del 16.03.2007

1. Il perseguimento penale dei responsabili delle atrocità commesse nel Darfur compete innanzitutto alle autorità sudanesi. Tale competenza potrebbe essere assunta dalla Corte penale internazionale solo nella misura in cui le autorità sudanesi non volessero o non fossero in grado di intervenire. Già nell'autunno 2004 la Svizzera ha sostenuto l'idea di proporre al Consiglio di sicurezza dell'ONU di affidare alla CPI un mandato relativo al Darfour. In virtù della legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, la Svizzera è in grado di rispondere in modo completo e senza indugio a eventuali richieste di collaborazione o di assistenza giuridica presentate dalla CPI. Dal punto di vista della Svizzera, la piena indipendenza e la libertà d'inchiesta della CPI garantiscono l'idoneità della Corte ad assumere la propria importante funzione in modo mirato ed efficiente. Dopo l'istituzione della CPI la Svizzera si è attivamente impegnata per il conseguimento di tale obiettivo.

2. La Svizzera applica le sanzioni dell'ONU in virtù della legge federale del 22 marzo 2002 sull'applicazione delle sanzioni internazionali (legge sugli embarghi). Il Consiglio federale precisa le modalità di attuazione delle sanzioni mediante ordinanza e nel caso del Sudan ha emanato il 25 febbraio 2005 l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18), in applicazione delle risoluzioni 1556 (2004) e 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il 10 maggio 2006 si è poi provveduto a inserire nel relativo allegato i nomi delle quattro persone menzionate nella risoluzione 1672 del 25 aprile 2006. Il Consiglio federale ritiene che attualmente il Consiglio di sicurezza rappresenti l'istanza più idonea e legittimata a ordinare efficaci sanzioni nel caso relativo al Sudan. Le decisioni del Consiglio di sicurezza sono vincolanti dal punto di vista del diritto internazionale e beneficiano di un'autorità universale di cui altri organi non dispongono. Nell'ambito dell'attività presso le Nazioni Unite, la Svizzera cercherà di garantire il mantenimento delle pressioni internazionali nei confronti del governo del Sudan.

3. Già da vari anni la Svizzera ha dichiarato l'imprescrittibilità di determinati crimini particolarmente gravi, come i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Il Codice penale consente inoltre alle autorità svizzere di perseguire reati commessi da stranieri all'estero, in particolare nel caso di crimini che la Svizzera si è impegnata in ambito internazionale a perseguire. Anche dopo la revisione del Codice penale è però necessario che la persona incriminata si trovi in Svizzera e non possa essere estradata. In tal caso le autorità penali svizzere darebbero avvio a un'inchiesta.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
23.03.2007 CN La discussione è differita.
06.12.2007 CN L'intervento viene ripreso dal Signore Sommaruga Carlo.
19.12.2008 CN Tolto dal ruolo poiché pendente da più di due anni.
 
 
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