Testo depositato
Nell'anno 1915 in Turchia furono uccisi circa 750 000 Assiri. Si trattò di un genocidio analogo a quello che vide vittime gli Armeni. Storicamente è appurato che le responsabilità del gesto ricadono sull'esercito ottomano, che allora fungeva da esecutore di ordini impartiti da un'autorità politica che voleva semplicemente eliminare le minoranze religiose e linguistiche che vivevano nella stessa Turchia.
Il tema è complesso. Infatti, basta ricordare la fattispecie che concerne la storia del popolo armeno, la quale occasionalmente ha già condizionato le relazioni tra Svizzera e Turchia (così come tra Ankara e Unione europea), poiché sussistono divergenze di vedute in merito all'interpretazione degli antefatti.
A tal proposito mi permetto di formulare le seguenti domande:
1. Come definisce il Consiglio federale un genocidio?
2. Quali sono le premesse per riconoscere politicamente un genocidio?
3. Sarebbe disposto il Consiglio federale a pronunciarsi ufficialmente sul genocidio del popolo assiro, riconoscendolo come tale?
4. Per quale motivo sino ad oggi non vi è stata la volontà di attivarsi in tal senso?
5. Vi sono forse timori riverenziali da parte del Consiglio federale nei confronti delle autorità turche?
Risposta del Consiglio federale
del
15.06.2007
1. Il genocidio è considerato il crimine più grave in assoluto. È definito giuridicamente nell'articolo II della Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio come esposto qui di seguito:
"Nella presente convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:
a. uccisione di membri del gruppo;
b. lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c. il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d. misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
e. trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo all'altro."
L'articolo 6 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale contiene una definizione identica, la cui natura rientra nell'ambito del diritto internazionale consuetudinario: nel perseguire questo crimine, di conseguenza, gli Stati non possono andare al di sotto di quanto la definizione chiede. Sono invece liberi di prevedere, nel loro diritto interno, una definizione più ampia che, se del caso, qualifichi per esempio come genocidio anche la distruzione di gruppi politici o sociali. A differenza di qualche altro Stato, la Svizzera non ha ancora fatto questo passo. Un adeguamento del Codice penale svizzero (art. 264) su questo punto è attualmente in fase di elaborazione nell'ambito delle "misure complementari per l'attuazione dello Statuto di Roma".
2./3./4. La nozione di genocidio ha un effetto stigmatizzante. In passato il Consiglio federale ha quindi parlato di genocidio unicamente nel caso in cui un'autorità giudiziaria aveva qualificato un determinato avvenimento come tale.
5. Nella sua risposta del 14 febbraio 2007 all'interpellanza Wehrli 06.3842, "Sorte del popolo assiro", il Consiglio federale ha già sottolineato che il DFAE è intervenuto a più riprese in Turchia perché la situazione degli Assiri venga migliorata.