Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica dell'articolo 269d del Codice delle obbligazioni (CO).
Art. 269d cpv. 1bis (nuovo)
Dal profilo giuridico è sufficiente che il modulo di cui al capoverso 1 sia sottoscritto mediante firma riprodotta meccanicamente.
Motivazione
Gli aumenti di pigione da parte del locatore devono essere comunicati con il modulo approvato dal cantone (art. 269d cpv. 1 CO; art. 19 OLAL).
Le grandi amministrazioni immobiliari redigono gli aumenti della pigione in gran numero, in modo che i moduli contengono tutti una firma riprodotta meccanicamente, il cosiddetto facsimile di firma. La firma autografa di tutti i moduli comporterebbe un dispendio amministrativo considerevole, senza alcun beneficio per l'utente (destinatario/locatario).
Il Tribunale federale ha tuttavia deciso (decisione 4C.110/2003) che il modulo ufficiale va sottoscritto di propria mano, in quanto la firma del locatore rappresenta un elemento essenziale per la forma scritta qualificata del modulo ufficiale. Un facsimile di firma può essere riconosciuto sufficiente conformemente all'articolo 14 capoverso 2 CO soltanto se nella fattispecie è dimostrato che la riproduzione meccanica è "ammessa dall'uso" nell'ambito in questione. Ciò comporta un'incertezza giuridica con conseguenze potenzialmente gravi: la mancata osservanza dell'obbligo di utilizzare un modulo comporta la nullità della comunicazione, che in linea di massima può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche dopo anni. Su tutti gli aumenti di pigione eseguiti dal 1990 e non firmati a mano incombe dunque la spada di Damocle della nullità.
Al fine di creare certezza giuridica e aumentare la praticabilità e l'efficienza, occorre dichiarare ammissibile la firma in facsimile dei moduli ufficiali. Dato che il Tribunale federale fa derivare l'obbligo di firmare di propria mano il modulo ufficiale dalla normativa legale relativa alla forma scritta (art. 14 CO), ciò non è possibile mediante un completamento dell'ordinanza sul diritto di locazione, bensì è necessario un disciplinamento a livello di legge.
Parere del Consiglio federale
del
15.06.2007
Gli aumenti della pigione vanno comunicati al conduttore su un modulo approvato dal cantone (art. 269d cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, CO; art. 19 dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali, OLAL; RS 221.213.11). Per la giurisprudenza e la dottrina dominante l'esigenza di un modulo ufficiale costituisce una forma scritta qualificata che richiede l'apposizione di una firma manoscritta conformemente all'articolo 14 capoverso 1 CO (decisione del Tribunale federale dell'8 luglio 2003, 4C.110/2003, consid. 3.2 e rimandi citati). Secondo l'articolo 14 capoverso 2 CO, la riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammesso dall'uso.
Nel suo parere sulla mozione Theiler 04.3235 - identica, dal profilo del contenuto, alla mozione Steiner -, il Consiglio federale, ritenendo sufficiente il diritto in vigore, ha proposto di respingere la mozione. Oggi, dopo aver riesaminato la questione, adotta una posizione differente. Come rileva a giusto titolo l'autore della mozione, esigere che il modulo ufficiale approvato dal cantone sia firmato a mano costituisce un formalismo eccessivo. L'utilizzo del modulo ufficiale è sufficiente a proteggere i locatari.
Per questo motivo, il Consiglio federale - contrariamente al parere espresso nel 2004 in risposta alla mozione Theiler 04.3235 - è disposto a esaminare se una revisione dell'articolo 19 OLAL, che preveda che il modulo ufficiale non debba essere firmato a mano, può soddisfare la richiesta dell'autore della mozione. Se non dovesse essere il caso, in virtù dell'articolo 121 capoverso 4 della legge sul Parlamento (RS 171.10), proporrà alla seconda Camera di modificare la mozione formulandola come segue: "Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del CO secondo cui la comunicazione degli aumenti di pigione non esige la firma manoscritta". Per contro, il Consiglio federale non approva l'equivalenza tra la firma manoscritta e la firma in facsimile, limitata alla comunicazione di un aumento di pigione, come propone il tenore della mozione Steiner.
Proposta del Consiglio federale del 15.06.2007
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.