Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di svolgere entro il 2009 un referendum obbligatorio nel caso in cui preveda la continuazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.
Motivazione
La durata dell'accordo sulla libera circolazione delle persone è limitata fino al 31 maggio 2009. Le Camere federali decideranno sulla continuazione. La decisione sottostà a referendum facoltativo. Tuttavia, essendo definitiva, la decisione è di competenza del popolo. La popolazione svizzera deve misurarsi quotidianamente con le conseguenze della libera circolazione delle persone e pertanto deve anche decidere sulla continuazione dell'accordo. Il referendum obbligatorio è dunque assolutamente necessario.
Parere del Consiglio federale
del
16.05.2007
L'articolo 140 della Costituzione federale precisa a quali condizioni un oggetto dev'essere sottoposto a referendum obbligatorio. La continuazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea (ALC) non adempie i criteri enunciati nell'articolo 140 della Costituzione federale. Nel decreto federale dell'8 ottobre 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali (Bilaterali I, FF 1999 7585), il Parlamento ha dunque ritenuto che l'Assemblea federale può decidere mediante decreto federale sottoposto a referendum facoltativo il rinnovo dell'ALC.
L'articolo 25 capoverso 3 ALC prevede inoltre la possibilità di denunciare l'accordo. L'asserzione secondo cui la decisione relativa alla sua continuazione sarebbe "definitiva" non è dunque corretta. Qualora la Svizzera intendesse denunciare l'accordo successivamente, potrebbe quindi senz'altro farlo.
Proposta del Consiglio federale del 16.05.2007
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.