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Curia Vista - Atti parlamentari

07.3422 – Postulato

Applicazione della Convezione sui diritti del fanciullo in caso di allontanamento

Depositato da
Data del deposito
21.06.2007
Depositato in
Consiglio degli Stati
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Secondo la Commissione federale di ricorso in materia d'asilo, in base alla Convenzione sui diritti del fanciullo, "nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere in considerazione .... Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia".

Attualmente tale disposizione non è applicata a sufficienza e numerosi fanciulli ben integrati e scolarizzati in Svizzera sono allontanati nei loro Paesi d'origine, senza che si sappia se potranno continuarvi i loro studi.

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare:

- le modalità di applicazione di tale giurisprudenza, tanto in funzione della qualità dell'integrazione scolastica in Svizzera, quanto delle possibilità di successo di un nuovo inserimento scolastico dei fanciulli nel sistema formativo del Paese di ritorno, indipendentemente dal termine stabilito dalla legge;

- le modalità dell'aiuto al ritorno e la possibilità di fornire un aiuto non soltanto finanziario ma anche pratico per il reinserimento scolastico nel Paese di ritorno.

Parere del Consiglio federale del 29.08.2007

Dalla giurisprudenza sviluppata dall'autorità di ricorso in materia d'asilo emerge che il principio dell'interesse superiore del fanciullo, di cui all'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, costituisce un fattore importante da prendere in considerazione al momento di esaminare l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di richiedenti l'asilo minorenni. Pertanto, i criteri d'applicazione dell'articolo 14a della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri devono essere determinati e valutati alla luce di tale principio.

Ne consegue che l'Ufficio federale della migrazione (UFM), al momento di esaminare se allontanare un minorenne, tiene conto segnatamente degli elementi seguenti: l'età, il grado di maturità, il grado di dipendenza, la natura dei suoi rapporti con le persone di riferimento, le risorse di queste ultime, la formazione scolastica rispettivamente preprofessionale, il grado d'integrazione in relazione con la durata del soggiorno in Svizzera nonché le opportunità e i rischi legati a un reinserimento nel Paese d'origine o di provenienza. L'autorità di ricorso ha parimenti indicato che in presenza di fanciulli scolarizzati e di adolescenti che hanno vissuto a lungo in Svizzera, un'integrazione avanzata nel nostro Paese è atta a giustificare il prosieguo del loro soggiorno sul territorio elvetico. Nel quadro dell'abbondante giurisprudenza sviluppata in materia, le modalità d'applicazione di questi criteri sono state oggetto di precisazioni di cui l'UFM tiene conto al momento di esaminare individualmente ogni situazione concernente un richiedente minorenne.

Inoltre, come rilevato dal Consiglio federale in risposta al postulato Ory 07.3423, ogni decisione emanata dall'UFM può essere contestata dinanzi al Tribunale amministrativo federale. L'apprezzamento dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di ciascun minorenne può pertanto essere oggetto di un controllo da parte di un'istanza giudiziaria indipendente.

Per quanto concerne l'aiuto al ritorno, i minorenni rientranti nel settore dell'asilo possono beneficiarne (direttiva del 1° aprile 2006 sull'aiuto individuale al ritorno). Le prestazioni di aiuto al ritorno comprendono sia la preparazione del ritorno e la pertinente consulenza che l'assistenza finanziaria e materiale. Le famiglie e i figli sono consigliati dai consultori cantonali per il ritorno e sono oggetto di particolare attenzione. Le questioni amministrative e pratiche relative alla formazione o alla scolarizzazione dei fanciulli nel Paese d'origine possono essere chiarite prima della partenza per il tramite dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM). L'aiuto materiale complementare, dell'importo massimo di 3000 franchi, in vista del reinserimento delle persone che rientrano al Paese d'origine, può parimenti essere concesso per coprire spese di formazione, di scolarizzazione oppure legate all'acquisto di materiale scolastico. Se necessario, la missione dell'OIM in loco può parimenti essere incaricata di garantire l'attuazione delle misure di aiuto sul posto, garantendo in tal modo un sostegno dopo il ritorno.

Nella pratica, la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale amministrativo federale in materia di apprezzamento dell'esigibilità dell'allontanamento di minorenni è rispettata dall'UFM. D'altro canto, tenuto conto della portata, rispetto ad altri Paesi dell'Europa occidentale, delle prestazioni di aiuto al ritorno concesse, il Consiglio federale non ritiene necessario né definire nuove modalità né prevedere nuove misure in tale ambito.

Proposta del Consiglio federale del 29.08.2007

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
27.09.2007 CS Reiezione.
 

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

 
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