Testo depositato
Il Consiglio federale è pregato di verificare se nella legge sul credito al consumo possa essere inserita una disposizione che obblighi gli istituti di credito a mettere a disposizione per la consulenza in materia di debiti e di budget una determinata percentuale della loro cifra d'affari ricavata dai crediti al consumo. Questa percentuale potrebbe contribuire a finanziare servizi di consulenza in materia di debiti e di budget già esistenti e consentirebbe di istituirne nuovi.
Motivazione
L'indebitamento dei giovani, ma anche degli adulti, a causa delle carte di credito, del leasing e dei crediti al consumo è un problema in aumento. Il 40 per cento delle persone che si rivolgono ai servizi di consulenza in materia di debiti sono indebitate perché hanno contratto dei crediti. Il problema riguarda in particolare i giovani e le persone con un piccolo reddito o senza reddito.
Nel suo rapporto sulla povertà di giovani e fanciulli in Svizzera, la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù propone di costringere gli istituti di credito ad assumersi le loro responsabilità, impiegando una determinata percentuale della cifra d'affari per la consulenza in materia di debiti o di budget. I servizi di consulenza in materia di debiti o di budget costituiscono un'offerta importantissima e irrinunciabile per gli interessati e anche per i creditori. Il finanziamento di questi servizi di consulenza non è purtroppo sempre garantito. I centri di consulenza in materia di debiti che sono riuniti nell'Associazione Consulenza debiti Svizzera dispongono soltanto di poco più di quaranta posti a tempo pieno. Il finanziamento pubblico non è sufficiente per garantire l'ampliamento specialistico necessario.
È appropriato coinvolgere gli istituti di credito nel finanziamento dei servizi di consulenza in materia di debiti o di budget.
Parere del Consiglio federale
del
07.12.2007
La nuova legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) ha rafforzato la protezione dei consumatori. I creditori sono in particolare obbligati a esaminare la capacità creditizia prima di concludere un contratto (art. 28 LCC). Tale obbligo si applica anche al contratto di leasing (art. 29 LCC) e all'emissione di una carta di credito o di una carta-cliente (art. 30 LCC). I crediti concessi devono essere notificati alla Centrale d'informazione per il credito al consumo istituita dalla legge (art. 25-27 LCC). Se non osserva tali obblighi, il creditore rischia di perdere il capitale del prestito e gli interessi (art. 32 LCC).
A tale obbligo si aggiungono il contenuto obbligatorio del contratto (art. 9-12 LCC), la limitazione del tasso d'interesse (art. 14 LCC) e il diritto di revoca (art. 16 LCC). Il dispositivo così istituito mira a prevenire il sovraindebitamento. Dovrebbe permettere di sgravare gli istituti di prevenzione e consulenza. Il rispetto della legge sul credito al consumo genera già attività e costi addizionali per i creditori. Il Consiglio federale non reputa pertanto opportuno imporre loro un'ulteriore partecipazione finanziaria come proposto nel postulato. L'esame di una corrispondente modifica della LCC è dunque superfluo.
Anche il Consiglio nazionale è dello stesso avviso. Per questo motivo, il 26 settembre 2007 non ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Rossini 06.417, "Indebitamento, piccolo credito e carte di credito". Le inchieste e i sondaggi effettuati dall'Università di Zurigo e dall'Alta scuola specializzata della Svizzera nord-occidentale lo confermano nella sua posizione. Da tali indagini emerge che il problema dell'indebitamento dei giovani adulti - un gruppo già di per sé particolarmente a rischio - è stato ampiamente sopravvalutato. È vero che anche i giovani adulti hanno debiti, ma perlopiù presso parenti o conoscenti. I crediti al consumo in senso proprio portano soltanto di rado all'indebitamento.
Proposta del Consiglio federale del 07.12.2007
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.