Testo depositato
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento l'iniziativa parlamentare seguente:
"Le disposizioni legali applicabili alla sottrazione d'imposta (CP, LIFD, LAID, ecc.) distinguono tra la sottrazione d'imposta intenzionale e/o ripetuta da un lato, e la sottrazione d'imposta per negligenza e/o commessa un'unica volta dall'altro. Mentre la sottrazione d'imposta intenzionale e/o ripetuta va considerata un delitto (o un crimine nei casi più gravi), la stessa infrazione commessa per negligenza e/o un'unica volta va punita in quanto contravvenzione. Se al fisco è sottratta una somma ingente, andrebbe presunta l'intenzionalità, mentre in presenza di somme più modeste occorrerebbe propendere piuttosto per la negligenza."
Motivazione
In Svizzera viene operata una distinzione tra la sottrazione d'imposta e la frode fiscale. Il diritto penale punisce la frode fiscale in quanto delitto e la considera una sottrazione d'imposta intenzionale commessa mediante falsificazione di documenti. Tale reato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una multa fino a 30 000 franchi. La procedura è di natura giudiziaria. La sottrazione d'imposta, al contrario, è considerata una bagattella, una trasgressione minore sanzionata quindi come contravvenzione. L'elusione fiscale avviene in questo caso mediante l'occultamento di reddito e/o sostanza, e l'elemento soggettivo della fattispecie è rappresentato dalla negligenza. La pena inflitta è esclusivamente la multa, mentre la procedura non è giudiziaria, bensì amministrativa (è competente l'autorità fiscale cantonale).
Questa distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale, oltre a essere un caso unico a livello mondiale, si rivela problematica sotto diversi aspetti:
- Il campo di applicazione della sottrazione d'imposta è vasto: comprende la sottrazione al fisco, unica o ripetuta, di porzioni più o meno ingenti di reddito e/o sostanza, e chi la commette sa di non rischiare di incorrere in sanzioni particolarmente gravi;
- la sottrazione d'imposta, considerata una mera contravvenzione, beneficia della protezione del segreto bancario e sfugge pertanto al perseguimento penale, anche in caso di sottrazione di importi ingenti;
- fino ad ora non è stata fatta alcuna distinzione tra la sottrazione d'imposta commessa un'unica volta o ripetutamente oppure tra la sottrazione di somme ingenti o di importi esigui; si è pure rinunciato a operare la differenziazione, peraltro usuale nell'ambito del diritto penale, tra reato commesso intenzionalmente o per negligenza.
Il diritto vigente è manifestamente lacunoso e le sue disposizioni non permettono di definire e sanzionare adeguatamente la sottrazione d'imposta. L'evasione fiscale richiede un approccio differenziato. Occorre continuare a considerare come trasgressione minore soltanto la dimenticanza, commessa un'unica volta e per negligenza, di dichiarare al fisco reddito o sostanza. La sottrazione intenzionale, e in particolare quella ripetuta e concernente somme ingenti, va invece considerata un delitto o, nei casi più gravi, addirittura un crimine. In questo modo sarà possibile trattare le bagattelle in quanto tali, mentre le infrazioni più gravi all'obbligo fiscale saranno punite in quanto reati. La giustizia fiscale è un principio importante, e un approccio differenziato in materia di sottrazione d'imposta non potrà che rafforzarla.