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Curia Vista - Atti parlamentari

08.1139 – Interrogazione

Misure di salvataggio a beneficio delle imprese di rilevanza sistemica

Depositato da
Data del deposito
19.12.2008
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

L'attuale crisi finanziaria e il pacchetto di misure varato per il salvataggio di UBS dimostrano che le imprese di rilevanza sistemica devono essere protette dallo Stato e, di conseguenza, di fatto non possono fallire. Alla luce di ciò, le imprese suddette potrebbero essere indotte ad assumere rischi eccessivi - allo scopo di massimizzare i loro guadagni - e allo Stato, vale a dire ai cittadini, spetterebbero gli eventuali oneri legati ad un intervento di salvataggio, nel caso in cui quest'ultimo si rendesse necessario.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Come pensa il Consiglio federale di procedere per impedire che in futuro nascano falsi incentivi a beneficio degli organi direttivi superiori delle imprese di rilevanza sistemica?

2. Ritiene che, affinché gli organi direttivi superiori delle imprese di rilevanza sistemica vengano resi responsabili dei danni allo Stato derivanti dalle misure di salvataggio, sia necessario intervenire con provvedimenti legislativi? In caso affermativo, di quali provvedimenti legislativi si tratta?

Risposta del Consiglio federale del 25.02.2009

1. In un sistema economico liberale, al diritto societario e al diritto in materia di vigilanza spetta, sul piano giuridico, soprattutto il compito di creare un quadro di condizioni che favorisca uno svolgimento delle attività di gestione aziendale conforme ai principi di responsabilità. La revisione del diritto azionario, pendente in Parlamento, contempla alcuni elementi importanti in grado di accrescere la sintonia tra gli interessi delle diverse parti - il consiglio di amministrazione e le persone a cui sono affidati compiti di direzione da un lato, e i detentori di titoli e pacchetti azionari dall'altro - nei confronti di una durevole prosperità aziendale (ad es.: definizione più precisa degli standard di diligenza in materia di retribuzione; competenze spettanti all'assemblea generale in materia di approvazione dei compensi destinati al consiglio di amministrazione; abbassamento dei valori soglia per l'esercizio dei diritti degli azionisti, come nel caso delle revisioni straordinarie). Verso la fine del 2007 sono inoltre iniziate le attività dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori e, di conseguenza, vi è una maggiore vigilanza sulle aziende che si occupano della revisione dei bilanci di società con azioni quotate in borsa o obbligazioni. Da ultimo, in virtù delle sue competenze in materia di vigilanza l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sta accelerando l'elaborazione di ulteriori disposizioni volte a disciplinare i sistemi di retribuzione ed applicabili anche nei confronti di chi non beneficia di una posizione d'organo.

2. Fatte salve le disposizioni contemplate da normative specifiche o contratti, la Confederazione non è tenuta a impedire il fallimento di una società privata in situazione di difficoltà. Se tuttavia la Confederazione viene in aiuto di una società come quella suddetta, essa può vincolare tale aiuto al rispetto di determinate condizioni; nel caso delle società per azioni, però, la Confederazione deve rispettare i principi fondamentali del diritto azionario (ad es. per ciò che concerne la parità di trattamento degli azionari). Essa può, per esempio, obbligare gli organi competenti ad accertare quali risultati positivi siano prevedibili nel caso di un'azione di responsabilità intrapresa nei confronti dei precedenti membri del consiglio di amministrazione o direzione. Tuttavia, sono in primo luogo la società danneggiata e i suoi azionisti (tra questi vi possono essere anche le casse pensione) a beneficiare della legittimazione attiva per quanto concerne i diritti di restituzione e risarcimento danni (art. 678 rispettivamente art. 754 del Codice delle obbligazioni, CO). La maggioranza del capitale può inoltre validamente deliberare in merito alla promozione di un'azione di responsabilità contro il consiglio di amministrazione che controlla la società (art. 693 CO). Si tratta di una possibilità che, nell'ambito della riforma del diritto azionario attualmente in corso, dovrebbe essere estesa al settore delle azioni di risarcimento del danno.

Se a causa del sostegno fornito ad una società, o a persone legate ad essa, la Confederazione subisce un danno diretto, le possibilità di rivalsa - o addirittura di prevenzione del danno - sono diverse. A seconda delle caratteristiche giuridiche dell'accordo su cui è basato il sostegno fornito dalla Confederazione è applicabile il diritto pubblico o quello civile. Tra le diverse possibilità vi sono quelle seguenti:

- Alla luce del diritto azionario (ad es. secondo l'articolo 754 CO), la Confederazione può rivalersi di un danno diretto in quanto creditrice o, se del caso, come azionista.

- Se l'accordo relativo al sostegno è attinente al diritto civile, è plausibile che la Confederazione possa beneficiare delle disposizioni in materia di responsabilità contemplate dal diritto generale della responsabilità civile e dal diritto contrattuale generale (v. ad es. art. 41 segg. e art. 97 segg. CO), nel caso in cui la società abbia colpevolmente violato obblighi principali o accessori nel quadro dell'intervento di sostegno, e da ciò sia derivato un danno.

- L'articolo 26 della legge sulle banche prevede diverse misure di protezione che la FINMA - anche a titolo superprovvisionale - può decidere.

- Se vengono corrisposte indennità per insolvenza ai lavoratori, i relativi diritti - in particolare i diritti di privilegio secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) - passano, commisuratamente alle prestazioni fornite, all'assicurazione contro la disoccupazione.

- Nell'ambito della revisione del diritto azionario in corso, nel quadro di un'azione di risarcimento del danno anche i creditori dovrebbero beneficiare della legittimazione attiva e le richieste di rimborso di compensi troppo elevati dovrebbero poter essere avanzate a condizioni più facili (art. 678 E CO).

- Inoltre - anche alla luce delle esperienze maturate con la liquidazione del gruppo Swissair - sono previste la rielaborazione e l'integrazione di alcuni aspetti della procedura concordataria contemplata dalla LEF; in particolare, anche nel caso delle grandi imprese si dovrebbe poter intervenire con maggiore facilità per risanare almeno parte delle attività commerciali.

Per queste ragioni, non vi è la necessità di intervenire immediatamente con ulteriori provvedimenti giuridici.

 

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

 
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