Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare in modo mirato il segreto bancario rivedendo il pertinente articolo 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR), in modo da garantire un sanzionamento efficace e un effetto dissuasivo contro nuove forme di violazione di detto segreto, in particolare contro la vendita a terzi, tra cui organizzazioni o Stati stranieri, di dati rubati relativi a clienti di banche.
Motivazione
Casi recentissimi come quello che ha visti implicati rappresentanti ufficiali tedeschi e la banca del Liechtenstein LGT hanno messo in luce le lacune del diritto penale applicabile alla tutela del segreto bancario.
Il segreto bancario sancito dall'articolo 47 LBCR protegge sin dal 1934 la sfera privata ed è una delle colonne portanti della piazza bancaria svizzera. Negli ultimi anni, il segreto bancario è stato involontariamente indebolito nell'ambito di riforme di altre leggi. Dal 1° gennaio 2007 (revisione della parte generale del Codice penale), la possibilità di comminare una pena detentiva fondata sull'articolo 47 LBCR in caso di violazione intenzionale del segreto bancario è stata "freddamente" soppressa, anche per i casi gravi. La possibilità di sanzionare queste infrazioni con una pena detentiva e una pena pecuniaria sarà reintrodotta a partire dal 1° gennaio 2009 con l'entrata in vigore della legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari.
Ultimamente sono venuti alla luce casi di impiegati di banca che hanno sottratto interi schedari di clienti e li hanno trasmessi dietro pagamento di un prezzo elevato (in un caso si parlava di 4 milioni di euro) al servizio di informazione o al Ministero delle finanze di Stati stranieri.
Questo stato di cose impone urgentemente una revisione: in particolare, per i casi gravi manca una fattispecie qualificata che dal profilo dell'illiceità e della pena prevista si distingua nettamente dalla semplice violazione. Chi procura a sé o a terzi un vantaggio patrimoniale violando il segreto bancario deve essere punito più severamente: a tal fine deve essere aggiunto il numero 1bis all'articolo 47 LBCR. La sanzione deve consistere in una pena detentiva che va da un minimo (ad es. di sei mesi di detenzione) a un massimo superiore a tre anni. Questa soluzione permetterebbe al contempo di qualificare i casi gravi di violazione del segreto bancario come reati preliminari del reato di riciclaggio di denaro e, di conseguenza, di perseguire come reato di riciclaggio qualsiasi utilizzo di tale denaro. Per quanto concerne la pena pecuniaria, anche gli importi che potranno essere applicati a partire dal 2009 sono, malgrado l'aumento, nettamente inferiori agli importi offerti per istigare alla violazione del segreto. Sotto questo aspetto occorre esaminare se, analogamente all'imposta sanzionatoria prevista dalla LAID e dalle leggi tributarie cantonali in caso di sottrazione d'imposta, può essere introdotta nella legge sulle banche una pena pecuniaria di entità commisurata anche all'entità del vantaggio patrimoniale ottenuto. Nel diritto penale fiscale il colpevole è notoriamente tenuto a pagare, oltre al ricupero d'imposta (che corrisponde, in caso di violazione del segreto bancario, alla confisca del vantaggio patrimoniale illecitamente conseguito), l'imposta sanzionatoria di entità pari all'imposta sottratta o a un multiplo di essa. Sotto il profilo della pena pecuniaria non vi è alcuna ragione di privilegiare la violazione persino grave del segreto bancario rispetto alla sottrazione d'imposta.
Parere del Consiglio federale
del
21.05.2008
Un inasprimento della comminatoria della pena statuita all'articolo 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) è stato recentemente deciso dal Parlamento. Nel quadro della legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari (testo sottoposto a referendum: FF 2007 4245), che entrerà in vigore con effetto al 1° gennaio 2009, vengono armonizzate e nel contempo inasprite le differenti sanzioni penali nelle leggi sui mercati finanziari. La violazione intenzionale del segreto bancario sarà punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se la legge non dispone altrimenti, la pena pecuniaria ammonta a un massimo di 360 aliquote giornaliere; un'aliquota giornaliera equivale a 3000 franchi al massimo (cfr. art. 34 cpv. 1 e 2 CP), per cui la pena pecuniaria ammonta in questo caso a un massimo di 1 080 000 franchi. Chi commette una violazione per negligenza è punito con una multa fino a 250 000 franchi. Rispetto alle disposizioni in vigore, si tratta di un chiaro inasprimento. A complemento occorre osservare che, con l'inasprimento del quadro penale, in virtù dell'articolo 47 LBCR in futuro la violazione del segreto bancario sarà punita con la stessa sanzione prevista per la violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP) e per la violazione del segreto professionale (art. 321 CP). Un ulteriore inasprimento dell'articolo 47 LBCR non sarebbe materialmente attuabile senza intervenire su norme penali paragonabili emanate parimenti a tutela della sfera privata (nella fattispecie andrebbe compresa anche la violazione dell'obbligo di discrezione ai sensi dell'art. 35 della legge sulla protezione dei dati).
Per quanto concerne la richiesta di verificare se, in caso di infrazione dell'articolo 47 LBCR, oltre alla confisca del vantaggio patrimoniale illecitamente conseguito è possibile infliggere una pena pecuniaria di entità commisurata anche all'entità del vantaggio patrimoniale ottenuto, bisogna osservare che conformemente al suddetto articolo la pena deve essere commisurata alla colpevolezza dell'autore e alla gravità obiettiva del reato. La commisurazione della pena in base al vantaggio patrimoniale conseguito sarebbe invece espressione di un diritto penale fondato sul risultato e sconosciuto nel sistema giuridico svizzero.
Proposta del Consiglio federale del 21.05.2008
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.