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Curia Vista - Atti parlamentari

08.3462 – Interpellanza

Registro per pedofili e criminali sessuomani o violenti

Depositato da
Data del deposito
16.09.2008
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Il Consiglio federale ha respinto la mozione 08.3033, "Creazione di un registro nazionale dei pedofili con precedenti penali", da me presentata. La sua risposta contiene diverse contraddizioni e affermazioni non comprovabili. Il governo lascia intendere che il registro penale centrale Vostra garantisce la necessaria sicurezza. Questa affermazione vale solo in parte, dato che il registro contiene poche informazioni, peraltro neanche accessibili alla polizia. Vi sono invece altri sistemi (ad es. Viclas) che potrebbero completare questo tipo di registro o che già contengono informazioni rilevanti. Inoltre questo tipo di registro dovrebbe essere allargato a criminali sessuomani o violenti (soprattutto a quelli con alto rischio di recidiva). Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come può intervenire la polizia - ad esempio nel caso di rapimento di un bambino da parte di un recidivo - senza aver accesso alle necessarie informazioni? Come è esattamente disciplinato l'accesso ai dati del registro Vostra?

2. Il governo non ritiene che sia importante avere una banca dati - non pubblica - che contenga indirizzi e foto di pedofili e criminali sessuomani? Questi dati sono già registrati con il sistema Viclas? Questo sistema, a differenza di Vostra, dispone di una funzione di ricerca?

3. È vero che Vostra non registra le persone indiziate di reato e che le pene con la condizionale, totale o parziale, non sono più visibili se l'autore del reato ha tenuto buona condotta durante il periodo di prova? Ciò vale anche per gli stupri?

4. È vero che una volta scontata la pena, i reati sono cancellati dal registro Vostra? Con quale criterio avviene la cancellazione?

5. Anche il Consiglio federale è del parere che le autorità preposte alla giustizia e all'esecuzione dovrebbero informare la polizia del rilascio di criminali a rischio di recidiva? Come vuole garantire questo passaggio di informazioni?

6. Il Consiglio federale scrive che il tasso di recidiva di criminali sessuomani è molto più basso di quanto si possa generalmente credere. Su quali dati è basata questa affermazione?

7. Perché il Consiglio federale ritiene troppo onerosa la gestione di un registro per pedofili, mentre ha creato ad esempio la banca dati Hoogan (per gli hooligans)?

8. È vero che grazie a Viclas è stato possibile arrestare diversi criminali sessuomani e violenti perché la polizia aveva registrato e analizzato i loro reati e il loro comportamento? È vero quindi che Viclas, ad esempio, costituirebbe la base per integrare il registro richiesto o per crearne uno nuovo?

Risposta del Consiglio federale del 19.11.2008

Per pronunciarsi sull'opportunità, considerate le banche dati esistenti a livello federale (Vostra, banca dati del DNA, sistema di identificazione delle impronte digitali AFIS), di registrare separatamente i criminali pedofili sessuomani e violenti, occorre interrogarsi sullo scopo concreto di tale misura. Occorre dunque chiedersi se un tale registro sarebbe destinato a facilitare le indagini, far rispettare il divieto dell'esercizio di una professione o di un'attività oppure a informare l'opinione pubblica, poiché gli effetti, dal punto di vista giuridico, sono diversi. Le domande poste dall'autrice dell'interpellanza riguardano soprattutto le indagini delle autorità inquirenti. La problematica sollevata è dunque più specifica rispetto agli obiettivi perseguiti dalla mozione Rickli.

1. In caso di rapimento di un bambino - ma anche quando sono commessi altri reati - le indagini delle autorità inquirenti si concentrano dapprima sul luogo e sulle circostanze del reato nonché sullo svolgimento dei fatti. Si acquisiscono le prove, si interrogano i testimoni, si accertano gli ultimi contatti ed eventualmente l'ambiente del bambino. Attualmente diverse banche dati permettono di verificare le informazioni raccolte (AFIS, DNA, Vostra, Viclas). L'accesso a Vostra non è tuttavia prioritario per le indagini, poiché per poter lanciare una ricerca occorre già conoscere il nome della persona in questione.

Nel caso in cui da tali indagini dovessero risultare primi indizi su autori concreti, il giudice istruttore o il procuratore pubblico incaricato di dirigere il caso ha la possibilità di consultare online tutti i dati del casellario giudiziale (sentenze e procedimenti penali pendenti) per accertare se tra i sospetti figurano eventualmente persone con precedenti penali in tale ambito o coinvolte in altri procedimenti, quindi possibili recidivi (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. in combinato disposto con l'art. 367 cpv. 2 lett. a e cpv. 4 CP). Queste informazioni possono eventualmente portare a ulteriori accertamenti. Oggi i servizi di polizia cantonali non hanno un diritto d'accesso proprio a Vostra. Possono tuttavia ottenere tali informazioni da chi dirige il procedimento. L'opportunità di allacciare i servizi di polizia cantonali a Vostra è attualmente valutata nel quadro dell'ampia revisione del diritto in materia di casellario giudiziale.

2. È fondamentale che la polizia disponga di mezzi efficaci per impedire e chiarire reati, in particolare quelli commessi da criminali sessuomani o violenti. Nella sua risposta alla mozione Rickli summenzionata il Consiglio federale aveva infatti già dichiarato che per le autorità inquirenti potrebbe essere interessante usufruire di una banca dati esaustiva contenente tutti i dati segnaletici raccolti e informazioni sulle circostanze in cui sono stati commessi i reati.

A livello cantonale la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera ha già fatto un passo in questa direzione decidendo, nel 2001, di introdurre Viclas a livello nazionale. Si tratta di un sistema d'analisi sviluppato in Canada e impiegato anche in svariati Paesi europei teso a individuare i nessi tra i reati seriali, in particolare nell'ambito dei reati sessuali violenti. Questa banca dati, cui possono partecipare tutti i cantoni, non è un mero elenco di condannati, poiché contiene anche casi che non sono stati chiariti e i cui autori sono ignoti. L'iscrizione dei dati è tuttavia un compito molto oneroso, poiché l'allestimento di un'"impronta psicologica" presuppone una dettagliata descrizione del caso. In Svizzera il sistema è dunque impiegato principalmente per gli omicidi e i reati sessuali. Di principio vengono registrate tutte le informazioni rilevanti sui casi. Si possono inserire e consultare anche informazioni sul domicilio e sul luogo di lavoro nonché descrizioni dei connotati. In futuro sarà possibile inserire anche le fotografie come elemento informativo supplementare.

3. Vostra è in primo luogo una banca dati di sentenze. In Vostra vengono tuttavia registrate anche le persone contro cui in Svizzera è pendente un procedimento penale per crimini o delitti (art. 366 cpv. 4 CP). L'iscrizione della sentenza avviene al momento della pronuncia della sanzione. Se il procedimento sfocia in un'assoluzione o viene sospeso, la relativa iscrizione è eliminata.

Una sentenza passata in giudicato che, in caso di pronostico positivo, contiene una pena con la condizionale, totale o parziale, è conservata nel casellario giudiziale per dieci anni (art. 369 cpv. 3 CP), periodo durante il quale è accessibile alle autorità di giustizia penale (tribunali, giudici istruttori, procuratori pubblici). Se l'interessato ha superato con successo il periodo di prova, la sentenza non viene riportata nel suo estratto (art. 371 cpv. 3 CP). Questo vale per tutti i reati, anche per gli stupri.

4. L'articolo 369 CP disciplina i termini per l'eliminazione delle iscrizioni e l'articolo 371 CP regola la durata delle iscrizioni nell'estratto rilasciato a privati. I termini sono stati fissati in modo tale da garantire che prima dell'"espiazione" della pena non è possibile eliminare l'iscrizione. L'"espiazione" della sanzione non implica tuttavia l'eliminazione diretta di un'iscrizione. Nel caso di misure terapeutiche e dell'internamento il termine inizia a decorrere soltanto dal giorno della soppressione di questa misura (art. 369 cpv. 6 lett. b CP).

5. I criminali sessuomani o violenti ad alto rischio di recidiva rappresentano una categoria per la quale va ordinata regolarmente una misura stazionaria o, in ultima istanza, anche un internamento (in determinati casi anche successivo) dal quale l'interessato non può essere rilasciato finché rappresenta un pericolo. Simili informazioni non sarebbero d'altronde utili in termini di prevenzione, visto che la polizia non dispone dei mezzi necessari per poter sorvegliare adeguatamente le persone rilasciate. Tali informazioni permetterebbero al massimo di esaminare gli alibi in modo mirato. Non si può tuttavia escludere che potrebbero consentire di risolvere singoli casi.

6. L'affermazione secondo cui il tasso di recidiva di criminali sessuomani sarebbe molto più basso di quanto si possa generalmente credere si basa sull'idea preconcetta che un criminale sessuomane resterà un criminale sessuomane per sempre. Svariate indagini (ad es. gli studi condotti dal servizio centrale di criminologia di Wiesbaden o i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica) mostrano tuttavia che la maggior parte dei criminali sessuomani non sono recidivi. Va tuttavia detto che l'eloquenza di uno studio dipende da svariati fattori quali la scelta del campione, il tipo di autore di reato, la natura del reato sessuale oggetto dell'indagine o il periodo d'osservazione. Oltre a ciò occorre pure tenere conto della percentuale di reati chiariti e della predisposizione a sporgere denuncia. Non va infine dimenticato l'elevato numero oscuro di reati sessuali contro minori.

7. L'onere derivante dall'allestimento e dalla manutenzione di una banca dati va sempre valutato in rapporto alla sua utilità. In questo contesto un assetto concreto riveste un'importanza capitale. Non è pertanto possibile paragonare il sistema d'informazione Hoogan a un registro sui pedofili condannati. Visto che i dati sul domicilio e il luogo di lavoro così come i connotati degli autori di reato non sono prioritari ai fini del perseguimento penale, il Consiglio federale ritiene che l'allestimento di un registro simile a livello federale presupponga un onere sproporzionato.

8. Il Consiglio federale è stato informato da autorità cantonali che in svariati casi in particolare Viclas ha permesso di condurre le indagini a buon fine. Viclas è una banca dati allestita e gestita su iniziativa dei cantoni nel quadro delle loro competenze in materia di perseguimento penale. Compete pertanto ai cantoni decidere sull'eventuale ampliamento della banca dati.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
19.12.2008 CN La discussione è differita.
03.06.2009 CN Liquidato.
 
 
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