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Curia Vista - Atti parlamentari

08.3720 – Mozione

Indennizzo delle prestazioni speciali dei proprietari di monumenti storici

Depositato da
Data del deposito
03.10.2008
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Conformemente all'ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (RS 642.116) i lavori di restauro di monumenti storici devono poter essere ripartiti sull'arco di dieci anni. In questo quadro occorre adeguare parallelamente l'ordinanza sull'applicazione della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.

Motivazione

Oggi per monumenti storici non si intendono più soltanto i castelli e le ville, ma anche la maggior parte degli edifici storici importanti di struttura più semplice. I loro proprietari, che appartengono a tutte le classi di reddito, li utilizzano, ma sovente si vedono notevolmente limitati nella fruizione. Con una manutenzione costante e i periodici lavori di restauro essi forniscono un contributo importante al mantenimento di questi importanti beni culturali. La mano pubblica ha ogni interesse a lasciare che i privati se ne occupino.

Le risorse elargite sotto forma di contributi pubblici sono talmente esigue da essere destinate prevalentemente a lavori di restauro particolarmente onerosi, ma non alle misure di mantenimento. Queste ultime sono infatti troppo dispendiose rispetto a quelle necessarie per edifici "normali". I mezzi finanziari della Confederazione sono stati ridotti da 36 a 16 milioni di franchi. Le prestazioni speciali effettuate dai proprietari di monumenti storici possono pertanto essere prese in considerazione soltanto in maniera sporadica e molto limitata.

La legislazione attualmente in vigore in materia fiscale prevede che i lavori di manutenzione possano essere dedotti dalle imposte sul reddito unicamente nell'anno dell'investimento. Questa norma vale indistintamente per tutte le costruzioni; i monumenti non sono contemplati. Nella prassi essa obbliga di fatto a suddividere i lavori di restauro in piccoli interventi, impedendo che i lavori siano eseguiti in una successione razionale e confacente alla costruzione.

La possibilità di far valere fiscalmente i lavori di restauro sui monumenti storici nell'arco di dieci anni costituirebbe non soltanto una soluzione sotto il profilo del mantenimento del valore culturale, ma sarebbe altresì un incentivo a conservare i monumenti storici, anche nell'interesse pubblico.

Parere del Consiglio federale del 12.11.2008

1. Conformemente alla legislazione in vigore in materia di imposta federale diretta, nell'ambito dei beni immobili privati le spese per i lavori di cura dei monumenti storici sono deducibili a condizione che siano soddisfatte cumulativamente le seguenti premesse: le spese sostenute per i lavori non devono essere sussidiate e i lavori devono essere stati intrapresi in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine. In questo quadro, nella legge sull'armonizzazione delle imposte dirette il legislatore ha ancorato soltanto una disposizione potestativa volta a mantenere il margine d'azione dei cantoni nell'ambito delle deduzioni per la cura di monumenti storici. In ottemperanza all'armonizzazione delle imposte, uno scaglionamento temporale delle spese deducibili per i lavori di cura dei monumenti storici dovrebbe essere disciplinato a livello di legge, e non di ordinanza come richiesto dall'autore della mozione.

2. La fattispecie tributaria in oggetto coincide in ampia misura con il tenore della mozione 07.3385, concernente gli incentivi per risanamenti energetici sostanziali di immobili privati. La richiesta formulata nella mozione può invero incentivare ad effettuare risanamenti complessivi per evitare che, per ragioni fiscali, i lavori di restauro siano ripartiti in piccoli interventi di risanamento. Tuttavia, essa comporta una serie di conseguenze negative: ripartire le spese deducibili per la cura di monumenti storici sull'arco di dieci anni complicherebbe infatti la legislazione tributaria. Ogni anno gli importi parziali scaglionati (le spese per i lavori di cura dei monumenti storici) dovrebbero essere inseriti nella nuova dichiarazione delle imposte. Bisognerebbe dunque predisporre nuove tabelle, che le autorità fiscali dovrebbero controllare. Inoltre, uno scaglionamento temporale delle spese ridurrebbe gradualmente la progressione fiscale, producendo un risparmio sulle imposte. E questo nonostante la capacità economica sia stata ridotta soltanto nell'anno in cui sono sorte le spese per i lavori di cura dei monumenti storici. Un'imposizione del reddito corretta dal punto di vista del sistema fiscale muove però dal principio della periodicità, secondo il quale le spese connesse al conseguimento del reddito devono essere dedotte nel medesimo periodo di calcolo. Lo scaglionamento temporale chiesto dall'autore della mozione contraddice il principio dell'imposizione secondo la capacità economica, secondo il quale occorre tenere conto in modo adeguato del reddito imponibile effettivamente conseguito dal contribuente durante il periodo di calcolo.

3. Chi rinnova monumenti storici ha bisogno di risorse finanziarie al momento dell'investimento. Diversamente da quelli dei sussidi diretti, gli effetti finanziari delle deduzioni fiscali si manifestano solo mesi o addirittura anni dopo la conclusione dell'investimento. Per di più, esse sono uno strumento privo di trasparenza non solo per il proprietario, ma anche per lo Stato, poiché l'entità dell'agevolazione fiscale non è nota e ciò rende impossibile una valutazione precisa. Con le spese deducibili per i lavori di cura dei monumenti storici si perseguono, infine, obiettivi non fiscali per tenere conto della particolare importanza della tutela dei monumenti storici nel contesto politico e culturale. Di regola una simile agevolazione non è né efficiente né efficace. L'estensione dell'agevolazione fiscale alle deduzioni progressive non costituirebbe un provvedimento mirato. Per i motivi esposti, il Consiglio federale respinge la ripartizione scaglionata nel tempo delle spese deducibili per i lavori di restauro dei monumenti storici.

Proposta del Consiglio federale del 12.11.2008

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
10.06.2010 CN Reiezione.
 
 

Soggetti (in tedesco):

Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

2831

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