Testo depositato
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Si chiede la modifica della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), segnatamente dell'articolo 85a, affinché si creino le premesse ad una celere cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati, a tutela degli interessi di coloro che giocoforza sono chiamati a far valere un'azione di disconoscimento di debito, poiché il debito non è mai esistito, oppure semplicemente estinto.
Motivazione
Ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 LEF l'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie. Purtroppo spesso si constata un abuso di questo diritto conferito dalla norma di legge, nel senso di esecuzioni attivate senza giustificazione, soprattutto senza una qualsiasi obbligazione. Si tratta di un problema che purtroppo crea parecchie difficoltà a coloro che ingiustamente si ritrovano confrontati con una procedura esecutiva.
Infatti, riscontriamo casi di evidenti disagi nell'affrontare esigenze importanti come la stipulazione di un contratto di locazione, il quale spesso è condizionato alla presentazione da parte del conduttore delle necessarie garanzie di solvibilità. Oppure nella ricerca di un posto di lavoro. Senza poi dimenticare il delicato settore delle commesse pubbliche. Coloro che intendono far accertare l'inesistenza del debito ai sensi dell'articolo 85a LEF devono attivare una procedura giudiziaria in via accelerata.
La soluzione del legislatore si sta rivelando un'ulteriore fonte di problemi. Ad esempio, una procedura esecutiva per un importo di 5 000 000 franchi implica il versamento anticipato di una tassa da parte del presunto creditore di meno di 500 franchi. Mentre la relativa azione di disconoscimento ai sensi dell'articolo 85a LEF prevede il versamento anticipato della tassa di giustizia; e tale importo può raggiungere addirittura 50 000 franchi (cfr. legge sulla tariffa giudiziaria del Canton Ticino).
Quindi, la cancellazione di una procedura esecutiva ingiustificata implica altresì un serio pregiudizio finanziario di coloro che devono accertare l'inesistenza del debito. E ciò a prescindere dal fatto che sia mai esistito, oppure estinto per pagamento. Senza infine dimenticare la durata della procedura attivata.
Occorre dunque chinarsi nuovamente su questo aspetto.
Si potrebbe ad esempio ipotizzare un periodo massimo entro il quale far valere in via giudiziaria il credito garantito da un'esecuzione, pena la scadenza dell'esecuzione con conseguente cancellazione e annullamento del precetto esecutivo.