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Curia Vista - Atti parlamentari

09.1102 – Interrogazione

No alle zone di residenza per super ricchi

Depositato da
Data del deposito
12.06.2009
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Grazie ad un adeguamento della sua legge sulle costruzioni, il cantone di Obwaldo intende delimitare, in aree particolarmente belle, delle zone edificabili speciali destinate a contribuenti ad alto gettito fiscale o a persone in grado di contribuire sostanzialmente alla creazione di posti di lavoro. La delimitazione di zone destinate esclusivamente a una cerchia molto ristretta di persone, in alcuni casi su richiesta, va contro il principio di uguaglianza.

Nell'ambito dell'ora delle domande del Consiglio nazionale del 2 giugno 2009, il Consiglio federale ha confermato che il piano direttore cantonale di Obwaldo, approvato nel 2008, menziona un progetto relativo ad aree capaci di offrire un'alta qualità abitativa. Nella cartina del piano direttore sono raffigurate nove aree approssimativamente definite in cui il cantone intende esaminare la possibilità di creare tali zone residenziali. Il piano direttore cantonale non prevede invece esplicitamente la creazione di zone destinate esclusivamente ad un certo ceto sociale; esso non sarebbe stato approvato se avesse contenuto tale principio.

Il cantone Obwaldo contesta tala posizione del Consiglio federale. Il capo del Dipartimento costruzioni obwaldese, Hans Matter, ha dichiarato nel giornale svizzero tedesco "Zentralschweiz am Sonntag" di aver già condotto delle trattative con dei potenziali committenti e di non temere il ricorso al Tribunale federale, aggiungendo di non sapere come il semplice trasferimento di competenze tra comuni e cantone possa essere definito illecito.

È indispensabile un chiaro intervento da parte della Confederazione, al fine di elucidare la situazione anche nei confronti di altri cantoni.

In virtù dell'articolo 111 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale può richiedere di partecipare ai procedimenti cantonali e se necessario opporre ricorso contro l'approvazione di una zona.

La Confederazione ha intenzione di fare uso di questo diritto?

Risposta del Consiglio federale del 19.08.2009

Dal 1° gennaio 2007, le autorità federali hanno il diritto, esplicitamente sancito dall'articolo 111 della legge del 15 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110) di avvalersi dei rimedi giuridici previsti dalla legislazione cantonale e di richiedere di partecipare alle procedure cantonali.

Nel complesso, in Svizzera, le zone edificabili sono molto estese e, spesso, sono collocate in aree inappropriate. Pertanto la delimitazione di nuove zone edificabili deve fondarsi su argomenti validi. Meno è possibile invocare un interesse che va chiaramente oltre ai bisogni comunali, più ci si riferisce a un territorio complesso, meno l'azzonamento corrisponde al principio di compattezza degli insediamenti, tanto più la Confederazione deve, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza, prestare attenzione alla situazione. Anche l'ipotesi che criteri non pertinenti possano influenzare l'azzonamento può giustificare la partecipazione della Confederazione alla procedura cantonale relativa alla delimitazione delle zone edificabili.

Se il nuovo articolo 9 capoverso 3 della legge sulle costruzioni del cantone Obwaldo entrerà in vigore come approvato, ci si deve aspettare che l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale si avvarrà della facoltà di partecipare alla procedura cantonale, al fine di verificare se detta disposizione è applicata conformemente alla legge federale.

 

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

 

Soggetti (in tedesco):

Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

2846

Competenza

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