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Curia Vista - Atti parlamentari

09.3272 – Interpellanza

Valore del punto tariffario Tarmed unitario a livello cantonale

Depositato da
Data del deposito
20.03.2009
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta le differenze tra i cantoni e in particolare all'interno dei singoli cantoni riguardo al valore del punto tariffario Tarmed per le prestazioni fornite dai medici liberi professionisti e quello per le cure ospedaliere ambulatoriali?

2. È disposto ad adottare misure per pervenire, perlomeno all'interno di ogni cantone, a un'armonizzazione del valore del punto tariffario Tarmed?

3. Quali misure dovrebbero essere adottate?

4. Sarebbe necessaria una revisione della legge?

5. Quale sarebbe il potenziale di risparmio per gli assicuratori malattie se ogni cantone adottasse un punto tariffario unitario per le prestazioni mediche e le cure ospedaliere?

6. Secondo il Consiglio federale qual è il valore massimo accettabile del punto tariffario per le prestazioni mediche e le cure ospedaliere?

Motivazione

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore nei cantoni il Tarmed, ossia il tariffario medico per le prestazioni fornite dai medici liberi professionisti e le cure ospedaliere ambulatoriali basato sul principio della neutralità dei costi. Mentre nel caso dei medici liberi professionisti il monitoraggio dei costi avviato in concomitanza con l'introduzione del Tarmed è riuscito a contenerne l'aumento, nel settore delle cure ospedaliere ambulatoriali i costi sono lievitati quasi del doppio.

Sebbene la struttura del tariffario compensi già le differenze dei costi, nella maggior parte dei cantoni il punto Tarmed per le cure ospedaliere è sensibilmente superiore a quello per i medici liberi professionisti. Nel canton Soletta, ad esempio, il punto Tarmed ammonta per questi ultimi a 84 centesimi, mentre per le stesse prestazioni gli ospedali possono fatturare 94 centesimi, ossia oltre il 10 per cento in più. Questa disparità fa sì che per le stesse cure ambulatoriali un ospedale emette una fattura nettamente più salata rispetto a quella di uno studio medico.

Alcuni cantoni sovvenzionano il settore ospedaliero ambulatoriale. Uno di questi è il canton Ticino, dove il punto Tarmed per le cure ambulatoriali prestate dagli ospedali ammonta a 76 centesimi, contro i 96 centesimi praticati dai medici liberi professionisti. Complessivamente i cantoni in cui l'ago della bilancia pende a favore degli studi medici sono cinque. Per questa ragione il punto Tarmed per le prestazioni fornite dai medici liberi professionisti non può essere semplicemente allineato a quello degli ospedali sovvenzionati. A seconda della situazione la riduzione massima consentita non dovrebbe scendere ad esempio al di sotto dei 90 centesimi.

Risposta del Consiglio federale del 13.05.2009

1. Le differenze dei valori del punto tariffale tra i cantoni si spiegano con il passaggio alla nuova struttura tariffale Tarmed, che ha cristallizzato gli scarti preesistenti tra i cantoni al fine di rispettare il principio della neutralità dei costi. All'interno dei singoli cantoni, la differenza del valore del punto tra gli studi medici e il settore ambulatoriale degli ospedali continua a persistere nonostante le raccomandazioni emesse dal Consiglio federale il 30 settembre 2002 al momento dell'approvazione del Tarmed. In quasi tutti i cantoni il valore del punto per i medici liberi professionisti è dunque differente da quello per il settore ambulatoriale degli ospedali, una situazione che l'esecutivo aveva ritenuto ammissibile soltanto durante la fase di neutralità dei costi, raccomandando un ravvicinamento dei valori del punto a medio termine. Da allora la sua posizione è rimasta invariata, poiché non vi sono ragioni oggettive per differenziare le tariffe in funzione dei fornitori di prestazioni all'interno di un cantone. Il Consiglio federale si riserva pertanto il diritto di adottare provvedimenti nel caso in cui i partner tariffali non dovessero procedere al ravvicinamento auspicato.

2.-4. Attualmente le tariffe sono stabilite per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (art. 43 cpv. 4 LAMal). Se questi non riescono ad accordarsi, la tariffa è stabilita dal governo cantonale (art. 47 cpv. 1 LAMal). Finora il Consiglio federale non ha mai messo in discussione l'autonomia tariffaria dei partner. Ma questa autonomia implica anche una grande responsabilità. Il collegio governativo chiede quindi ai partner tariffali di tenere conto dell'evoluzione dei costi quando negoziano le tariffe e di procedere al ravvicinamento dei valori del punto richiesto, in particolare applicando il principio secondo cui la stessa prestazione deve essere rimunerata in modo uguale. Se i partner tariffali non dovessero seguire l'invito, il Consiglio federale si vedrebbe costretto a prendere in considerazione la possibilità di procedere a una modifica di legge.

5. Il Consiglio federale non è in grado di esprimersi su un potenziale di risparmio, dato che questo dipende dall'ammontare del valore del punto unificato nei singoli cantoni. Rileva però che se oggi tutti i cantoni allineassero il valore del punto per il settore ambulatoriale degli ospedali a quello praticato dai medici liberi professionisti, i costi registrerebbero una sensibile diminuzione. Questa è tuttavia difficilmente quantificabile.

6. Considerati i molteplici fattori che influenzano i costi e le differenze strutturali sul piano regionale, il Consiglio federale non può indicare un valore del punto preciso. Come già spiegato nelle sue raccomandazioni del settembre del 2002, il collegio governativo è del parere che il valore del punto non debba superare i costi calcolati. Il valore del punto deve inoltre rimunerare una prestazione efficace e tenere conto dell'evoluzione dei costi.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
12.06.2009 CN La discussione è differita.
18.03.2011 CN Tolto dal ruolo poiché pendente da più di due anni.
 
 
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