Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere la ripartizione tra i cantoni dell'imposta alla fonte prelevata sui contributi di previdenza professionale, in modo da compensare quei cantoni dove sono state praticate le deduzioni sul secondo e terzo pilastro durante l'esercizio dell'attività lucrativa dei beneficiari della previdenza professionale.
Motivazione
In base alle vigenti norme fiscali, i lavoratori stranieri non domiciliati sul nostro territorio, ma che lavorano da noi, si vedono tassare, tramite imposta alla fonte, i contributi della previdenza professionale già mentre sono attivi professionalmente. Quei soldi, circa 90 milioni di franchi all'anno complessivamente, non vanno però a finire nelle casse del fisco del cantone dove effettivamente queste persone lavorano e dove sono state applicate in base alla legge le deduzioni sul secondo e terzo pilastro, ma dei cantoni dove hanno sede gli istituti di previdenza, quasi sempre fondazioni.
Di fatto questa pratica favorisce cantoni che non hanno contribuito a nessuna prestazione, a scapito di quei cantoni che hanno invece dovuto assumersi questi oneri. È il caso, ad esempio, del canton Ticino, dove lavorano molti non residenti, ma non vi sono sedi di questi istituti privati: molte risorse fiscali partono indebitamente dal Ticino per andare in altri cantoni. Il cantone Ticino produce un'imposta alla fonte complessiva di 136,5 milioni di franchi (dato 2003), ma incassa dal secondo e terzo pilastro solo 854 000 franchi (lo 0,63 per cento). Svitto, su un'imposta alla fonte complessiva di 13,5 milioni di franchi, ne incassa 4,6 milioni (il 34,2 per cento), ossia 55 volte quanto il Ticino.
Nel 2007 il parlamento aveva respinto un'iniziativa parlamentare del collega Robbiani che chiedeva una modifica della legislazione fiscale, in modo che le persone residenti all'estero, ma attive professionalmente nel nostro Paese, fossero imposte nel cantone dove lavorano al momento del ritiro dell'avere della previdenza professionale. Le motivazioni alla base del mancato accoglimento dell'iniziativa adducevano un aumento del lavoro amministrativo. Per questa ragione chiedo che, tenendo anche conto delle motivazioni allora espresse dal Parlamento, si proponga una diversa e più equa ripartizione dell'imposta alla fonte prelevata sui contributi della previdenza professionale.
Parere del Consiglio federale
del
19.08.2009
1. Le prestazioni previdenziali che la Svizzera versa a persone residenti all'estero sottostanno all'imposizione alla fonte svizzera. Debitore della prestazione imponibile è l'istituto previdenziale, che deve versare l'imposta alla fonte all'autorità competente (cantone dove l'istituto di previdenza ha sede). Una conseguenza di tale sistema è il forte afflusso di proventi dell'imposta alla fonte in particolare nei cantoni dove hanno sede grandi fondazioni collettive. Inoltre, i cantoni sul cui territorio hanno sede pochi istituti di previdenza conseguono un minore gettito fiscale dalle prestazioni previdenziali, nonostante abbiano eventualmente dovuto concedere durante l'attività lucrativa del beneficiario delle deduzioni a titolo di contributi al secondo e al terzo pilastro. Questo meccanismo sfavorisce in primo luogo i cantoni con un gran numero di lavoratori frontalieri.
2. Negli ultimi anni il Parlamento ha respinto in due occasioni le richieste di una nuova regolamentazione in materia (disegno di legge elaborato a seguito dell'iniziativa parlamentare Robbiani 04.440 e della mozione Robbiani 07.3454). Anche il Consiglio federale aveva risposto negativamente a entrambi i progetti.
Nella sua presa di posizione, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) ha affermato che un'ulteriore ridistribuzione delle entrate tributarie non sarebbe opportuna. Il Consiglio federale condivide questo giudizio in quanto la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni comporta già nuovi e sostanziali trasferimenti di mezzi finanziari dai cantoni finanziariamente forti a quelli deboli. Occorre quindi evitare che i primi siano di nuovo chiamati alla cassa.
La CDCF si era pronunciata a favore del mantenimento della prassi attuale anche per motivi di praticabilità. Alla comprensibile richiesta di una distribuzione più equa dei proventi delle imposte alla fonte si contrappongono costi amministrativi supplementari e un'eccessiva complicazione del diritto tributario.
Poiché la situazione di partenza non si è modificata, queste motivazioni permangono pertinenti, ragione per cui il Consiglio federale non può sostenere la richiesta della mozione.
Proposta del Consiglio federale del 19.08.2009
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.