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Curia Vista - Atti parlamentari

09.3733 – Mozione

Applicazione caso per caso del diritto penale degli adulti ai giovani criminali

Depositato da
Data del deposito
11.08.2009
Depositato in
Consiglio degli Stati
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di procedere ai seguenti adeguamenti del Diritto penale minorile (DPMin).

In caso di reati particolarmente gravi, di determinate fattispecie qualificate e di grave colpevolezza del giovane autore, il giudice deve poter applicare il diritto penale degli adulti già a partire dai 16 anni compiuti e non più solo a partire dai 19 anni. Una privazione della libertà fino a quattro anni deve poter essere ordinata con il compimento dei 14 anni (al posto degli attuali 16 anni).

Motivazione

I gravi reati commessi di recente da giovani, che hanno scosso fortemente l'opinione pubblica, mostrano chiaramente che occorre infliggere pene più severe anche nei confronti di autori adolescenti. È possibile che le misure educative e terapeutiche consentano il reinserimento sociale di determinati delinquenti minorenni. Ciononostante, in molti casi le lievi pene che i giovani autori rischiano di subire hanno perso il loro effetto deterrente. La punizione rappresenta però una funzione centrale del diritto penale e può risultare efficace soltanto sotto forma di una privazione della libertà adeguata al reato commesso. Tale detenzione è giustificata in particolare se si considerano i numerosi giovani criminali provenienti da un contesto migratorio, che a causa della loro origine sono spesso abituati a un altro rapporto culturale con la violenza. Per questo gruppo una pena seria costituisce dunque la migliore delle terapie. Le modifiche chieste (in particolare degli art. 3 e 25 DPMin) rappresentano un passo in tale direzione.

Parere del Consiglio federale del 11.09.2009

Già il 20 marzo 2009 il consigliere nazionale Ulrich Schlüer (UDC) aveva depositato la mozione 09.3314, "Diritto penale minorile: abbassare l'età minima", che presentava il medesimo tenore della presente mozione. Nella sessione estiva 2009 il Consiglio nazionale ha respinto detta mozione a grande maggioranza.

Nella sua risposta il Consiglio federale aveva fatto riferimento alla mozione del gruppo UDC 07.3692, "Adattamento del diritto penale minorile alle sfide attuali", anch'essa respinta, facendo notare che in particolare le pene detentive non solo non impediscono ai giovani autori di commettere nuovi reati, ma possono essere anche controproducenti. Per contro, le misure educative e terapeutiche risultano spesso di gran lunga più efficaci per il reinserimento sociale dei minorenni. Il sistema sanzionatorio del Diritto penale minorile (DPMin) tiene conto di questo fatto. Anche queste misure possono costituire una forma di privazione della libertà e durare diversi anni. Se dovesse risultare che l'effetto preventivo delle sanzioni previste nel DPMin è insufficiente in generale e nel caso specifico, il Consiglio federale adotterà provvedimenti appropriati.

Il Consiglio federale ha nel frattempo approvato e pubblicato il rapporto del Dipartimento federale dell'interno "I giovani e la violenza. Per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media", menzionato nella risposta alla mozione 09.3314. Per sostenere i cantoni e i comuni nella prevenzione e nella lotta alla violenza giovanile, il Consiglio federale propone un programma nazionale quinquennale, il cui contenuto va elaborato da un gruppo di lavoro comune entro la primavera del 2010. Nell'ambito di un tale programma andranno effettuati anche lavori tesi a migliorare le misure di prevenzione, intervento e repressione esistenti.

La motivazione della presente mozione non contiene alcun elemento che metta in discussione le precedenti risposte del Consiglio federale. Di conseguenza, continua a non sussistere alcun motivo per avviare una revisione di legge nel senso proposto nella mozione. Anche l'affermazione secondo cui la punizione rappresenta una funzione centrale del diritto penale e può risultare efficace soltanto sotto forma di una privazione della libertà adeguata al reato commesso non cambia la situazione.

Il principio della punizione è certamente importante nel contesto della commisurazione della pena, tuttavia, come rilevato anche dal Tribunale federale (DTF 124 IV 246, consid. 2b), il diritto penale serve in particolare a prevenire i reati.

Proposta del Consiglio federale del 11.09.2009

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
23.09.2009 CS Reiezione.
 

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (4)

 
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