Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Consiglio d'Europa, in collaborazione con i Paesi confinanti, in particolare con la Francia, di ridurre la protezione del lupo nell'ambito della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, assegnando alla specie lo status di "specie faunistica protetta" in base all'allegato III invece dello status di "specie faunistica assolutamente protetta" in conformità all'allegato II.
Motivazione
I conflitti tra agricoltori e allevatori di animali di piccola taglia da un lato e la presenza del lupo in Svizzera dall'altro diventano sempre più evidenti. Nonostante le diverse misure di protezione adottate, il lupo causa danni ingenti che non si possono più accettare.
In Svizzera è ormai data per certa la presenza di circa una dozzina di lupi. Gli sviluppi degli scorsi mesi indicano chiaramente che anche da noi si sta formando un branco. Le misure adottate sinora, in particolare la protezione delle greggi e l'autorizzazione di singoli abbattimenti, non sono più sufficienti per regolare in modo adeguato la popolazione di lupi e per prevenire i danni eccessivi arrecati agli animali da reddito (ad es. agli ovini).
La situazione attuale si ripercuote anche sugli equilibri delle popolazioni della fauna selvatica e, per quanto riguarda singole specie, già si può constatare una diminuzione della rendita venatoria.
Il lupo non è più una specie minacciata d'estinzione a livello mondiale. Al contrario: in molti Paesi le sue popolazioni crescono rapidamente. Pertanto, l'assegnazione dello status di "specie faunistica assolutamente" protetta a questo predatore non è più giustificata. Includere il lupo nella categoria di "specie faunistica protetta" (allegato III) permetterebbe una regolazione ragionevole delle popolazioni di lupi.
In quanto "specie protetta" il lupo beneficerebbe quindi dello stesso status della lince, il che sarebbe tecnicamente giustificato. La Francia, in particolare, subisce le conseguenze di un'eccessiva diffusione del lupo e per tale motivo sarebbe utile che la Svizzera instaurasse con tale Paese un rapporto di collaborazione al fine di trovare una soluzione al problema evocato.
Parere del Consiglio federale
del
11.11.2009
Già nel 2004 la Svizzera aveva proposto al Comitato permanente della Convenzione di Berna di ridurre la protezione del lupo, relegandolo dall'allegato II all'allegato III. La proposta è stata respinta nel 2006. Pertanto, un'ulteriore iniziativa della Svizzera in tal senso non è opportuna in questo momento.
Grazie alle basi giuridiche vigenti (legge sulla caccia, LCP; RS 922.00; ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01) e alla Strategia Lupo Svizzera, la Confederazione dispone di un margine di manovra sufficiente per evitare che gli animali da reddito subiscano danni eccessivi. Secondo l'articolo 9 della Convenzione di Berna, singoli abbattimenti di animali che provocano danni sono ammessi in via eccezionale anche per animali appartenenti alle specie contemplate nell'allegato II.
Il Consiglio federale resta del parere che la riduzione della protezione del lupo è, in sé, giusta e sostiene la proposta di collaborare con i Paesi confinanti per trovare soluzioni congiunte. La delegazione svizzera utilizzerà pertanto la piattaforma "Predatori ed ungulati selvatici", fondata recentemente nell'ambito della Convenzione delle Alpi, per discutere del lupo e del suo status di specie protetta in Europa. La Svizzera sarebbe peraltro disposta a sostenere un'eventuale proposta congiunta dei Paesi dell'arco alpino all'attenzione del Comitato permanente della Convenzione di Berna a Strasburgo volta a modificare lo status di protezione.
Proposta del Consiglio federale del 11.11.2009
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.