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Curia Vista - Atti parlamentari

09.3814 – Mozione

Pianificazione della gestione degli alpi

Depositato da
Data del deposito
23.09.2009
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione agricola in modo tale che la Confederazione debba elaborare, in tempi utili e in collaborazione con i cantoni, una pianificazione della gestione degli alpi che preveda una valutazione della possibile protezione dei greggi contro i predatori, con rispettivo finanziamento, uniforme per tutta la Svizzera. Tale pianificazione della gestione degli alpi dovrebbe fornire la base per una regolazione semplificata degli effettivi di predatori sugli alpi che non possono essere protetti.

Motivazione

In Svizzera ci sono oggi circa 450 000 pecore, 250 000 delle quali vengono estivate sui nostri alpi. La presenza sempre maggiore di predatori (soprattutto il lupo) costituisce un enorme problema per l'agricoltura di montagna e la detenzione di bestiame minuto: il lupo causa, regolarmente, ingenti danni.

I provvedimenti di protezione dei greggi previsti nella Strategia lupo Svizzera non sono attuabili su tutti gli alpi. Su alcuni di questi, gli strumenti di protezione non possono essere attuati se non con ingenti spese perché gli effettivi di animali sono molto piccoli o perché tecnicamente inattuabili o proporzionalmente troppo dispendiosi a causa di condizioni topografiche sfavorevoli.

Una pianificazione della gestione degli alpi dovrebbe indicare su quali alpi d'estivazione non è ragionevolmente possibile attuare provvedimenti di protezione del gregge e consentire quindi, per gli stessi, una regolazione semplificata degli effettivi di predatori.

La pianificazione deve inoltre indicare quali mezzi devono mettere a disposizione la Confederazione e i cantoni per l'attuazione di provvedimenti di protezione dei greggi realizzabili sugli alpi che possono essere protetti.

Parere del Consiglio federale del 27.11.2009

Il reinsediamento e la diffusione del lupo nella zona alpina hanno generato, per forza di cose, conflitti legati alla detenzione di animali da reddito, in particolare di quella degli ovini nelle aziende d'estivazione. Dal 2002 si sostiene l'estivazione sostenibile degli ovini in maniera mirata, stanziando contributi d'estivazione più elevati per la sorveglianza e i pascoli da rotazione. Ai sensi dell'ordinanza sui contributi d'estivazione (OCEst; RS 910.133) il contributo per carico normale ammonta per ogni ovino sorvegliato a 320 franchi, per ogni ovino su pascolo da rotazione a 240 franchi e per ogni ovino detenuto sui restanti pascoli a 120 franchi; per carico normale si intende un'unità di bestiame grosso (circa undici pecore) con una durata d'estivazione di 100 giorni. Contributi più elevati dovrebbero servire a indennizzare i costi di personale e materiale generati dalla sorveglianza e dalla recinzione. Attualmente è detenuto in maniera sorvegliata e su pascoli di rotazione circa il 60 per cento degli ovini e più del 75 per cento dei contributi d'estivazione per gli ovini è stanziato per tale sistema di pascolo sostenibile. Quest'ultimo assicura anche una certa protezione contro i grandi predatori. Tale sistema d'incentivi basato sulla legge sull'agricoltura (LAgr: RS 910.1) risponde, fondamentalmente, alla questione di base dell'autore della mozione; in ogni caso, considerate le strutture delle greggi di oggigiorno, costituite per lo più da tante piccole greggi in zone talvolta discoste e la topografia nelle zone d'estivazione, non è possibile sorvegliare tutti gli ovini o detenerli su pascoli di rotazione.

Con la Strategia lupo Svizzera del 10 marzo 2008 sono state fornite le condizioni quadro per ridurre al minimo i problemi che possono crearsi dalla coesistenza tra l'uomo, con le sue attività, e il lupo. La rispettiva base legale è contenuta nella legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) e nell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.1). Esse disciplinano anche le relative misure di prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dai grandi predatori. Questa base legale e la Strategia lupo Svizzera, elaborata in virtù di essa, consentono di affrontare i compiti di pianificazione e concettuali richiesti dall'autore della mozione. A tal fine non è necessaria una nuova base legale. Per misure preventive permanenti di protezione delle greggi, valide oltre una fase pilota, l'attuale legislazione è tuttavia ritenuta insufficiente. Per tale motivo, il Consiglio federale incaricherà l'Ufficio federale dell'ambiente di elaborare, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura, soluzioni per il finanziamento a lungo termine di misure di protezione delle greggi e di rispettive basi legali.

Proposta del Consiglio federale del 27.11.2009

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
30.09.2010 CN Reiezione.
 
 
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