Testo depositato
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Occorre completare l'articolo 322 del Codice penale affinché le federazioni sportive internazionali siano equiparate alle organizzazioni internazionali.
Motivazione
Per la posizione di monopolio che occupano e per il fatto che ai loro vertici spesso siedono membri dei governi nazionali, le federazioni sportive internazionali quali la FIFA svolgono una funzione quasi pubblica. L'assegnazione di un campionato mondiale di calcio non porta solo prestigio al Paese, ma anche capitali miliardari. Non stupisce quindi troppo che i funzionari sportivi internazionali vengano corrotti con danaro.
Il più grande scandalo di corruzione della storia dello sport sta scuotendo l'opinione pubblica. Alcuni membri del comitato esecutivo della FIFA hanno ottenuto tangenti milionarie.
Manifestamente l'autodisciplina non basta. La corruzione dei funzionari sportivi deve essere perseguita penalmente e d'ufficio.
Purtroppo, in occasione della revisione del diritto penale in materia di corruzione del 2006, la Svizzera non ha inserito la corruzione passiva dei rappresentanti delle organizzazioni sportive internazionali fra i reati perseguiti dal Codice penale. Questa situazione non ha alcuna ragion d'essere. L'impunità non è un vantaggio geopolitico; le agevolazioni fiscali bastano.
La Svizzera non deve diventare un'isola per affari di dubbia natura.