Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sull'asilo disciplinando i punti seguenti:
1. i costi sopportati per la carcerazione nel settore dell'asilo sono rimborsati integralmente ai cantoni;
2. questo vale per la carcerazione preliminare, cautelativa e in vista di rinvio coatto nonché per la carcerazione di "casi Dublino";
3. come contropartita, i cantoni devono eseguire l'allontanamento imperativamente e nel rispetto dei termini previsti;
4. la Confederazione verifica l'esecuzione dell'allontanamento;
5. i cantoni uniformano le procedure pratiche di esecuzione delle leggi in materia di stranieri e di asilo;
6. le procedure di ricorso contro decisioni d'asilo negative non devono durare più di un anno;
7. l'esecuzione della pena nel Paese d'origine è incentivata;
8. i controlli delle persone nelle zone di confine e all'interno del Paese sono potenziati.
Motivazione
I cantoni ricevono scarsi incentivi per eseguire efficacemente le decisioni di allontanamento della Confederazione in caso di domande d'asilo respinte, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione dei tipi di carcerazione amministrativa previsti per l'espulsione. Infatti attualmente i cantoni sono indennizzati soltanto in parte dalla Confederazione. Un rimborso integrale dovrebbe quindi incentivarli a migliorare l'esecuzione dell'allontanamento. Il corpo delle guardie di confine e le polizie cantonali non sono in grado, a causa dei loro effettivi limitati, di combattere risolutamente la migrazione illegale in occasione dell'entrata o durante il soggiorno in Svizzera. Continua inoltre la massiccia immigrazione illegale dovuta all'attività delle organizzazioni di passatori. La cooperazione tra il corpo delle guardie di confine e le polizie cantonali permette di potenziare i controlli delle persone nelle zone di confine.
Parere del Consiglio federale
del
12.05.2010
1.-4. In base al diritto vigente, la Confederazione assume buona parte dei costi insorti nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento di richiedenti l'asilo respinti. Oltre a una somma forfettaria, che include un indennizzo per l'esecuzione dell'allontanamento, rimborsa integralmente ai cantoni le spese di partenza e li indennizza con un importo forfettario di 140 franchi per giorno di carcerazione. In alcuni cantoni l'importo forfettario versato dalla Confederazione basta a coprire le spese. Un ulteriore aumento non risolverebbe i noti problemi di esecuzione degli allontanamenti, illustrati qui di seguito.
Secondo il diritto vigente, i cantoni sono già tenuti a eseguire gli allontanamenti nel settore dell'asilo e degli stranieri. Per motivi di ordine finanziario e di politica di sicurezza, hanno interesse a rimpatriare rapidamente nel Paese di provenienza soprattutto i criminali stranieri respinti. Le difficoltà di esecuzione non sono dovute all'assenza di incentivi finanziari, bensì in gran parte al fatto che le persone in questione si rifiutano di comunicare la loro identità e di collaborare con le autorità nel procurare i documenti di viaggio necessari. Inoltre, vari cantoni non dispongono di un numero sufficiente di posti per la detenzione. Per ovviare a tali difficoltà, l'Ufficio federale della migrazione aiuta le autorità cantonali a procurare i documenti di viaggio e a organizzare la partenza.
5. La legge federale sugli stranieri (RS 142.20) disciplina in maniera uniforme per tutti i cantoni le misure coercitive e l'espulsione sia nel settore degli stranieri sia in quello dell'asilo. Inoltre, la legge sulla coercizione (RS 364) contiene le basi per le misure di polizia e l'impiego della coercizione da parte delle autorità cantonali in occasione del rimpatrio.
6. In base al diritto vigente, i tempi per l'evasione dei ricorsi contro decisioni d'asilo negative ad opera del Tribunale amministrativo federale sono di sei settimane o cinque giorni (in caso di decisioni di non entrata nel merito) e di due mesi (in caso di decisioni materiali). Si tratta di termini ordinatori; sono un invito del legislatore a decidere il più rapidamente possibile. Inoltre, l'obbligo di giudicare i ricorsi entro un termine ragionevole è già applicabile in virtù del diritto di rango superiore (divieto di denegata giustizia secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale, obbligo di celerità secondo l'art. 6 cpv. 1 CEDU). Obbligare il Tribunale amministrativo federale a trattare i ricorsi entro un termine previsto nella legge significherebbe violare il principio dell'indipendenza dei giudici (art. 191c della Costituzione).
7. È nell'interesse dei cantoni e della Confederazione che il maggior numero possibile di stranieri condannati in Svizzera a una pena detentiva possano scontare la condanna nel loro Paese d'origine. La Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati (RS 0.343) e il relativo protocollo addizionale (RS 0.343.1), entrato in vigore per la Svizzera nell'autunno 2004, costituiscono le basi per concludere accordi in merito con i Paesi d'origine. Purtroppo alcuni importanti Paesi d'origine non hanno ancora ratificato l'accordo e il protocollo addizionale. La Svizzera si adopera affinché il maggior numero possibile di Stati ratifichi e applichi anche il protocollo addizionale.
8. Da qualche tempo il corpo delle guardie di confine (Cgcf) e i cantoni di frontiera intrattengono una stretta cooperazione. Di principio, i cantoni sono competenti per le misure di polizia sostitutive necessarie in seguito all'abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne; sono coadiuvati dal Cgcf in base ad accordi di cooperazione. Il numero di effettivi e le modalità d'impiego dei corpi di polizia cantonali rientrano nella competenza dei cantoni. Negli ultimi mesi il problema delle risorse del Cgcf è stato oggetto di numerosi interventi parlamentari. Di conseguenza l'Amministrazione federale delle dogane è stata incaricata di stilare un rapporto sulla situazione del personale.
Proposta del Consiglio federale del 12.05.2010
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.