Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di avviare con l'Unione europea negoziati per ottenere la reciproca apertura dei mercati delle prestazioni di servizi e lo scambio automatico di informazioni sulla base della direttiva europea sulla fiscalità del risparmio. Questa direttiva prevede soltanto la comunicazione di informazioni concernenti i pagamenti di interessi a persone fisiche, ma è attualmente sottoposta a revisione. In tale ambito la Svizzera deve adoperarsi affinché il campo d'applicazione della direttiva sia esteso agli aventi diritto economico presso strutture finanziarie come i trust e le fondazioni.
Motivazione
Il modello economico elvetico che ha permesso di guadagnare miliardi con fondi non dichiarati (fondi neri) ha fatto il suo tempo. Nel dicembre del 2009, per la prima volta anche il Consiglio federale ha finalmente comunicato che non auspica il deposito in Svizzera di fondi esteri non dichiarati alle competenti autorità fiscali, anche se per il momento non ha ancora adottato provvedimenti concreti per conseguire questo obiettivo. Invece di impegnarsi in ulteriori e inutili manovre difensive, il nostro Paese avrebbe interesse a volgersi con coraggio verso il futuro adottando una strategia a lungo termine fondata su due pilastri: da un lato il sistematico rifiuto di fondi non dichiarati e dall'altro il miglioramento dell'accesso al mercato europeo. Si potrebbero così consolidare la reputazione della Svizzera, migliorare la certezza del diritto e gettare le basi di uno sviluppo sostenibile della piazza economica e finanziaria elvetica.
Lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali riguardo ai pagamenti di interessi non ha nulla a che vedere con un controllo totale sui cittadini. Infatti, le informazioni attualmente scambiate tra i Paesi dell'UE riguardano soltanto il reddito da interessi versato ogni anno, l'identità dell'avente diritto economico e la banca depositaria del conto. Proponendo oggi all'UE di aderire allo scambio automatico di informazioni previsto nella direttiva sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera può chiedere la concessione di un termine transitorio e la conclusione di un accordo sulle prestazioni di servizi che garantisca alla nostra piazza economica e finanziaria il libero accesso al mercato europeo. Occorre però chiedersi quanto a lungo il nostro Paese potrà ancora approfittare di tale opportunità.
Nel luglio del 2002, il Consiglio federale aveva formalmente avviato con la CE le trattative per la conclusione di un accordo sulle prestazioni di servizi nell'ambito dei negoziati sugli accordi bilaterali II. Queste trattative sono poi fallite poiché Economiesuisse non ha voluto estendere la protezione del consumatore svizzero al livello europeo e poiché l'Associazione svizzera dei banchieri ha difeso in modo ostinato la possibilità di continuare a gestire fondi non dichiarati. Per il momento il nostro Paese può ancora scegliere una soluzione che tenga maggiormente conto dei bisogni e delle aspettative di ampie cerchie della popolazione.
Parere del Consiglio federale
del
12.05.2010
Nel dicembre del 2009 il Consiglio federale ha abbozzato gli indirizzi strategici per la politica della piazza finanziaria svizzera (vedi rapporto del 16 dicembre 2009 "Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari"). In questo rapporto vengono, tra l'altro, fissati come indirizzi strategici la garanzia e il miglioramento dell'accesso al mercato come pure la garanzia dell'integrità della piazza finanziaria.
In quest'ottica, il 25 febbraio 2010 il Consiglio federale ha deciso di voler esaminare la possibilità di facilitare ulteriormente l'accesso ai mercati di singoli Stati nonché dell'UE. Ha però respinto la possibilità di concludere con l'UE un ampio accordo sulle prestazioni di servizi per migliorare l'accesso ai mercati. Le analisi di un gruppo di lavoro hanno mostrato che le differenze giuridiche e istituzionali tra la Svizzera e l'UE (segnatamente nel settore delle infrastrutture) richiederebbero trattative troppo lunghe e complesse.
In relazione al miglioramento dell'accesso al mercato sono già in corso colloqui specifici con singoli Stati. In particolare, nel quadro del gruppo di lavoro bilaterale istituito il 26 marzo 2010 dal consigliere federale Hans-Rudolf Merz e dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble per chiarire le questioni finanziarie e fiscali pendenti in vista della firma della Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania, verrà trattato anche l'accesso al mercato di banche svizzere in quest'ultima.
Come menzionato nella motivazione della mozione, il Consiglio federale non accetta fondi non tassati provenienti dall'estero. Per salvaguardare l'integrità dell'importante piazza finanziaria svizzera, il governo indirizza la propria strategia alla gestione di patrimoni fiscalmente dichiarati. Esso ha quindi incaricato il DFF di continuare ad attuare in modo coerente e rapido la nuova politica in materia di assistenza amministrativa ai sensi degli standard dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Per creare chiarezza e certezza del diritto il Consiglio federale intende portare avanti la regolarizzazione di patrimoni non dichiarati tutelando al contempo la sfera privata. L'elaborazione da parte del DFF delle relative varianti di soluzione è in corso. Il Consiglio federale respinge lo scambio automatico di informazioni.
Questo vale anche per l'accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE. Il sistema della ritenuta d'imposta con la possibilità di una comunicazione volontaria convenuto con l'UE ha dato buoni risultati. Per contro, il Consiglio federale è disposto, in caso di relativa domanda dell'UE a discutere su un adeguamento dell'accordo sulla fiscalità del risparmio ai sensi degli sforzi attuali dell'UE per colmare le lacune nella direttiva sulla fiscalità del risparmio vigente.
Questa revisione interna dell'UE tratta da un lato l'imposizione di ulteriori strumenti finanziari come crediti affini ai titoli, determinate assicurazioni sulla vita e prodotti strutturati, nonché fondi d'investimento finora non presi in considerazione. Dall'altro vuole impedire che l'applicazione della direttiva, ossia l'obbligo fiscale delle persone fisiche, possa essere eluso per il tramite di persone giuridiche interposte. A tale scopo gli agenti pagatori che effettuano i pagamenti di interessi come pure i loro obblighi saranno meglio definiti. In futuro ad esempio anche una fondazione o un trust saranno identificati quali agenti pagatori in base ad elenchi positivi; al momento del ricevimento del pagamento di interessi essi dovranno pertanto effettuare una comunicazione o prelevare un'imposta alla fonte.
Proposta del Consiglio federale del 12.05.2010
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.