Testo depositato
In relazione ai grossi problemi finanziari di diversi Paesi dell'Unione Europea e del relativo pericolo svalutazione della valuta comunitaria, prima di adottare ulteriori misure il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Fino a che punto la BNS può ed è autorizzata a spingersi nei suoi acquisti di sostegno di euro contro franchi svizzeri (scorte di euro rispetto alla somma di bilancio)?
2. In quali circostanze queste operazioni della BNS provocherebbero ripercussioni finanziarie dirette sul bilancio federale (crollo delle entrate oppure obbligo di rifinanziamento di capitale proprio) e chi dovrebbe sopportare gli eventuali rifinanziamenti della BNS?
3. Qualora i soldi della BNS presso il FMI non venissero, in parte o del tutto, restituiti, subentrerebbe una garanzia della Confederazione. Il Consiglio federale come intende affrontare questi costi supplementari (a seguito della garanzia della Confederazione) tenendo conto del regime del freno all'indebitamento?
4. Secondo il Consiglio federale l'indipendenza della BNS voluta dal legislatore è ancora garantita oppure la Banca centrale è già troppo fortemente coinvolta nella coordinazione della politica monetarie europea?
5. Il governo come valuta il rischio che le misure previste dal FMI per salvare la Grecia ed eventualmente altri Paesi vadano oltre i suoi mezzi finanziari e si rendano quindi necessari altri rifinanziamenti (ad es. attraverso nuovi accordi di credito)?
6. In quale misura la Svizzera potrebbe essere coinvolta in questi rifinanziamenti o addirittura costretta per via contrattuale?
7. Il Consiglio federale come intende integrare nella pianificazione delle finanze federali e compensare queste possibili uscite supplementari tenendo conto del freno all'indebitamento?
8. Quali sono le possibili ripercussioni finanziarie per la Svizzera, qualora, come annunciato, gli USA non partecipassero alle misure di salvataggio (crediti)?
9. Secondo il Consiglio federale i prestiti statali in euro nei bilanci delle banche devono continuare a essere considerati come investimenti di primo rango con una piccola base di capitale proprio oppure in futuro la FINMA intende fissare a tale scopo aliquote per le basi di capitale proprio?
10. A quanto ammontano le perdite di valore che hanno dovuto sopportare le casse pensioni svizzere e le assicurazioni con i prestiti PIIGS?
11. È vero che il Consiglio federale sta pianificando un nuovo contributo di coesione all'UE per un totale di circa 1,6 miliardi di franchi e, in caso affermativo, perché?
12. Su quale base legale verrebbe concesso un eventuale ulteriore contributo di coesione?
Risposta del Consiglio federale
del
01.09.2010
1. Nel corso di un anno la BNS è intervenuta sul mercato valutario per contrastare il pericolo di deflazione collegato a una rivalutazione eccessiva. Dall'inizio della crisi finanziaria le riserve valutarie si sono quasi quintuplicate; alla fine di giugno erano pari a 233 miliardi di franchi.
Gli accantonamenti per le riserve valutarie (fine 2009: 44,3 miliardi di franchi) costituiscono la parte principale del capitale proprio della Banca nazionale. Fa parte del capitale proprio anche la riserva di distribuzione (fine 2009: 19 miliardi di franchi). Nel suo bilancio la Banca nazionale ha tenuto conto della maggiore esposizione al rischio, decidendo nel mese di dicembre del 2009 di aumentare il capitale proprio. Negli esercizi 2009-2013 essa raddoppierà le assegnazioni agli accantonamenti per le riserve valutarie. In questo modo, la Banca nazionale continuerà ad essere in grado di assorbire grandi perdite.
2. Eventuali perdite su investimenti in valuta riducono l'utile annuo distribuibile. Un utile distribuibile negativo comporta che sia questa perdita sia la distribuzione alla Confederazione e ai cantoni (attualmente 2,5 miliardi di franchi) debbano essere coperte mediante la riserva di distribuzione.
Se a lungo termine le perdite sono così elevate che la riserva negativa di distribuzione supera gli accantonamenti per le riserve valutarie nonché il capitale azionario, risulterebbe un indebitamento eccessivo rispettivamente una perdita di bilancio. La legge sulla Banca nazionale non contiene normative sulle conseguenze in materia di diritto della società anonima in caso di indebitamento eccessivo. Tuttavia, in tal caso sarebbe garantita la protezione dei creditori. La Banca nazionale può emettere denaro autonomamente e far fronte ai suoi impegni anche in caso di indebitamento eccessivo. Sebbene a breve termine una banca centrale possa continuare ad esistere anche in caso di indebitamento eccessivo e possa eseguire il suo mandato in materia di politica monetaria, la BNS dovrebbe adottare misure per ricostituire il capitale proprio. Ciò può avvenire anche con la ritenzione degli utili o eventualmente con il versamento di nuovo capitale proprio. Per la Confederazione non esiste alcun obbligo legale di rifinanziare il capitale proprio.
3. Secondo la legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (RS 979.1), la Banca nazionale fornisce le prestazioni finanziarie incombenti alla Svizzera nella sua qualità di membro del Fondo monetario internazionale. Questi contributi non sono garantiti dalla Confederazione.
4. Gli interventi sul mercato valutario non possono essere interpretati come limitazione dell'indipendenza della BNS. Essi sono stati effettuati a seguito di una necessità in materia di politica monetaria e non sono stati coordinati con altre banche centrali. Operare indipendentemente non significa che la Banca nazionale può agire disgiuntamente dalle evoluzioni nei mercati importanti di commercializzazione, specialmente se questi interessano il tasso di cambio del franco. Indipendentemente significa che la Banca nazionale adempie al suo mandato costituzionale senza essere influenzata da terzi, ossia può svolgere una politica monetaria nell'interesse generale del Paese.
5. La pianificazione finanziaria del FMI prevede che siano messi a disposizione mezzi finanziari sufficienti per ottemperare agli impegni. In questo contesto il FMI calcola costantemente la sua capacità di finanziamento con un anticipo di dodici mesi. In questo calcolo vengono pianificate riserve precauzionali per garantire un rifinanziamento anche in caso di un ricorso significativo ai fondi del FMI.
6. La partecipazione finanziaria regolare della Svizzera al FMI avviene nell'ambito della quota svizzera. Essa corrisponde alla quota di capitale del nostro Paese al Fondo monetario ed è determinante per la ponderazione dei voti della Svizzera nel FMI. Oltre alla quota sono a disposizione del FMI fino a circa 5,5 miliardi di franchi. Finché sono utilizzati dal FMI, questi fondi vengono rimunerati a favore della BNS conformemente alle leggi di mercato. La quota viene utilizzata solo dai membri che hanno una posizione sufficientemente forte in materia di politica estera. Se dovessero essere attivati i Nuovi accordi di credito (NAC) del FMI, la BNS metterebbe a disposizione fondi supplementari per un importo massimo di circa 2,5 miliardi di franchi. Anche questi fondi vengono rimunerati conformemente alle leggi di mercato. Alternativamente - ma non in maniera complementare - ai NAC potrebbero essere successivamente attivati gli Accordi generali di credito (AGC) del FMI. In questo caso sarebbe prevista una partecipazione della BNS per un importo fino a 1,7 miliardi di franchi. Attualmente non è disponibile una base contrattuale per la messa a disposizione di ulteriori fondi.
La riforma dei NAC prevede un aumento di questi ultimi fino a 540 miliardi di dollari americani. Un corrispondente progetto per un'ulteriore partecipazione della BNS ai NAC sarà sottoposto alle Camere federali presumibilmente nella sessione invernale 2010.
7. La messa a disposizione di fondi a favore del FMI nel quadro della quota svizzera, dei NAC e degli AGC successivamente attivati viene effettuata dalla BNS e senza garanzia della Confederazione. Pertanto, le relative concessioni di crediti non hanno alcun influsso sulla pianificazione delle finanze federali.
8. Nella legge recentemente approvata sulla riforma della regolamentazione dei mercati finanziari (Dodd-Frank Act) viene affidato al direttore esecutivo americano in seno al FMI il mandato di verificare le concessioni di crediti a favore dei Paesi che hanno un tasso d'indebitamento superiore al 100 per cento del PIL. Se non sono in grado di rimborsare il credito, il direttore esecutivo dovrà respingere la domanda di concessione di credito. In questo contesto occorre sottolineare che finora tutti i Paesi che hanno ricevuto crediti dal FMI durante i suoi sessanta anni di esistenza hanno sempre saldato i loro debiti. Nelle domande di credito viene esaminata nei dettagli anche la capacità di estinzione del debito del Paese richiedente. Il Dodd-Frank Act non limita, pertanto, l'ulteriore partecipazione degli Stati Uniti al finanziamento dei crediti del FMI.
9. Secondo le normative esistenti per la copertura con fondi propri delle banche, i prestiti statali in euro vengono già oggi valutati con rating in particolare in base alla loro solvibilità e vengono trattati in maniera differenziata secondo il rischio. La FINMA non ritiene necessario differenziare ulteriormente la normativa per la copertura con fondi propri per i prestiti statali in euro a causa della crisi del debito in euro. Tuttavia, nell'ambito della crisi dell'euro è importante tenere conto del fatto che le posizioni dirette in obbligazioni in euro rappresentano un problema minore per le banche svizzere di quanto non lo siano i loro crediti nei confronti delle banche europee, che a loro volta hanno già crediti elevati nei confronti di Paesi europei in crisi. Tali relazioni più complesse vengono analizzate mediante test di stress nel cosiddetto pilastro 2 di Basilea II (cfr. art. 34 OFoP). In linea di principio la FINMA osserva costantemente e nei dettagli le posizioni di rischio e la dotazione di fondi propri delle banche e se rileva delle carenze, adegua la sua regolamentazione in materia di copertura con fondi propri. Secondo l'articolo 34 OFoP già oggi dalle banche ci si attende che detengano fondi propri supplementari per tenere conto dei rischi non contemplati dalle esigenze minime e per garantire l'osservanza delle esigenze minime anche in caso di situazioni sfavorevoli.
10. Dal 1° gennaio al 31 maggio 2010 tutti i gruppi assicurativi sottoposti alla sorveglianza degli assicuratori hanno subito una perdita di valore dello 0,18 per cento, calcolato sull'intero portafoglio obbligazionario degli otto gruppi e dello 0,87 per cento calcolato sul capitale proprio. Per le circa 200 società individuali di assicurazione non sono disponibili dati sulle perdite di valore. Al 31 marzo 2010, invece, la FINMA ha effettuato un sondaggio sull'esposizione ai rischi delle imprese individuali di assicurazione nei titoli di Stato dei Paesi PIIGS. Le imprese individuali di assicurazione svizzere detenevano titoli di Stato dei Paesi PIIGS pari a solo lo 0,68 per cento degli interi investimenti di capitale. La perdita totale piuttosto improbabile dei titoli di Stato di questi Paesi annienterebbe complessivamente lo 0,68 per cento degli interi investimenti di capitale rispettivamente il 5,27 per cento del capitale proprio totale di queste imprese.
Le circa 2500 istituzioni di previdenza attive in Svizzera nel settore della previdenza professionale gestiscono i loro investimenti autonomamente. Non è possibile avere una panoramica esaustiva se non mediante le statistiche elaborate ogni anno dall'Ufficio federale di statistica (UST). Le cifre pubblicate recentemente si riferiscono alla fine del 2008, ma non danno informazioni sulla ripartizione degli investimenti effettuati in ciascun Paese. Il corrispondente rilevamento con una differenziazione degli investimenti singoli sarebbe legato a costi elevati, un notevole onere amministrativo e a ritardi. In passato gli istituti di previdenza hanno sempre dimostrato di poter affrontare i rischi corrispondenti.
11. Attualmente il Consiglio federale non prevede alcun nuovo contributo all'allargamento a favore dell'UE. Il periodo d'impegno per i contributi ai primi dieci Paesi dell'UE allargata decorre fino a giugno 2012, quello per la Romania e la Bulgaria fino alla fine del 2014. Nel caso pervenga una richiesta in merito da parte dell'UE, al momento opportuno e alla luce delle relazioni generali con l'UE il Consiglio federale deciderà sull'ulteriore modo di procedere.
12. La base legale per il contributo all'allargamento, ossia la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), è valida fino alla fine di maggio 2017.