Testo depositato
Il 16 aprile 2010 la Commissione della concorrenza (COMCO) ha pubblicato una perizia, nella quale ha esaminato i contratti di concessione dei comuni a favore di privati per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica. La COMCO giunge alla conclusione che tali concessioni rientrano nell'ambito della legge sul mercato interno e pertanto in linea di principio devono essere oggetto di gare pubbliche. La vommissione ritiene inoltre che le condizioni dei bandi di gara debbano essere disciplinate in modo unitario mediante norme di diritto speciale. La COMCO raccomanda al Consiglio federale di mettere a punto le relative disposizioni nell'ambito della revisione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) in corso.
Fatte queste premesse, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come giudica in generale il Consiglio federale la perizia della COMCO?
2. Qual è il calendario dei lavori relativi alla revisione della LAEl?
3. Attualmente come sono aggiudicate le concessioni relative alle reti elettriche nei cantoni e nei comuni? Altrimenti come viene disciplinata l'utilizzazione delle reti?
4. In quale misura cantoni e comuni sono stati coinvolti nella perizia della COMCO?
5. Le reti elettriche sono oggetto di gare pubbliche anche nell'UE?
6. La raccomandazione emanata dalla COMCO deve essere applicata dopo un periodo transitorio di cinque anni. Vista la prospettiva futura di una gara pubblica, nessun gestore sarà motivato a effettuare investimenti nella sua rete. Come giudica il Consiglio federale la perizia della COMCO alla luce del principio della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico?
7. Anche altri diritti di utilizzazione vengono conferiti mediante concessioni da cantoni e comuni. Tra questi vi sono in particolare le concessioni per i diritti d'acqua. Diverse aziende elettriche estere sono fortemente interessate allo sfruttamento delle risorse idriche della Svizzera, dove esistono numerosi laghi artificiali, e pertanto non perderebbero l'occasione di partecipare ai bandi di gara pubblici. Come giudica il Consiglio federale la possibile estensione di gare pubbliche ad altri tipi di concessione?
8. Nel complesso quali potranno essere le difficoltà di attuazione della raccomandazione della COMCO?
Risposta del Consiglio federale
del
01.09.2010
La Commissione della concorrenza (COMCO) ha il compito di emettere raccomandazioni e pareri all'attenzione delle autorità politiche e di redigere perizie su questioni fondamentali in materia di concorrenza. In questo contesto la commissione ha prodotto una perizia concernente il rinnovo dei contratti di concessione tra la Centralschweizerische Kraftwerke SA e i comuni del cantone di Lucerna relativi allo sfruttamento del suolo pubblico e all'approvvigionamento di energia elettrica. Nella perizia la COMCO, in virtù dell'articolo 8 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02) raccomanda al Consiglio federale di stabilire, nella legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), le condizioni necessarie per i bandi di gara mediante norme di diritto speciale.
1./8. Il Consiglio federale non condivide il parere secondo il quale di regola si debbano indire gare pubbliche per le concessioni comunali e cantonali in materia di sfruttamento del suolo, adducendo i seguenti motivi:
- Attualmente le tasse di utilizzazione della rete sono già disciplinate dalla Commissione federale dell'energia elettrica (Elcom). Ai fini del calcolo delle tasse sono computabili solo i costi di una rete efficiente. L'obbligo ulteriore di bando di gara costituirebbe un secondo provvedimento dell'autorità finalizzato alla garanzia dell'efficienza. Così facendo ci sarebbero due strumenti con la stessa finalità e non si potrebbe raggiungere una maggiore efficienza energetica. Inoltre i bandi di gara comporterebbero ulteriori costi.
- La valutazione dell'infrastruttura esistente (trasformatori, strumenti di misurazione, tralicci e linee) e le possibili questioni relative alla disgiunzione sono di natura complessa. Inoltre il raggiungimento di un accordo tra il vecchio e l'eventuale nuovo concessionario non è cosa semplice. Il rilascio della concessione potrebbe dare adito a numerose controversie giuridiche. In generale i bandi di gara comportano elevati costi di transazione e non è chiaro chi se li accollerebbe. La soluzione più probabile sarebbe quella di addossare tali spese ai consumatori di elettricità, in quanto i costi per i gestori di rete sarebbero inevitabili.
- L'infrastruttura delle reti di distribuzione dell'energia elettrica ha una durata di vita molto lunga e un periodo di ammortamento fino a cinquant'anni. Ripetute nuove concessioni durante tale periodo possono ridurre la sicurezza della pianificazione e quindi la propensione agli investimenti da parte dei gestori di rete. Ciò può avere a sua volta ripercussioni sulla qualità dell'approvvigionamento di elettricità.
- Un obbligo generalizzato di indire bandi di gara limiterebbe l'autonomia dei cantoni e in parte dei comuni. Ciò sarebbe accettabile se vi fosse un chiaro aumento di efficienza sul piano economico. Poiché tale condizione non è data, in virtù del federalismo occorre invece fare astrazione da tale obbligo. Inoltre, visto l'attuale gran numero di disciplinamenti giuridici, ne conseguirebbero lunghi periodi di transizione.
In questo contesto, il Consiglio federale ritiene necessarie norme di diritto speciale nella LAEl.
2. Il Consiglio federale ha preso la decisione di principio in merito alla revisione della LAEl a metà novembre 2009. Il materiale e le proposte in materia saranno messi a punto entro la fine del 2010. L'avamprogetto per l'indagine conoscitiva sarà pronto all'inizio del 2011, dopodiché si procederà alla consultazione. La revisione della LAEl e la decisione relativa alla seconda fase di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.
3. I disciplinamenti cantonali sono molto diversi tra loro. Un'ultima visione d'insieme risale a uno studio del 2003 commissionato dall'Ufficio federale dell'energia UFE (ordinamento del settore elettrico: panoramica e valutazione del diritto cantonale, Istituto per il federalismo dell'Università di Friborgo). La necessità di un aggiornamento dello studio sarà valutata il prossimo anno.
4. Il Consiglio federale non dispone dei dati per rispondere a questa domanda.
5. Il Consiglio federale tratterà la questione del diritto UE e delle norme di alcuni Stati membri nell'ambito della risposta alla mozione Freitag 10.3469, "Concessioni per l'utilizzazione delle risorse idriche e per le reti di distribuzione dell'energia elettrica. Diritto di decisione da parte degli enti pubblici".
6. Questa situazione può ridurre la sicurezza di approvvigionamento e la propensione agli investimenti dei gestori di rete. A lungo termine ciò può avere a sua volta ripercussioni sulla qualità dell'approvvigionamento di elettricità.
7. Anche nel caso del rilascio di concessioni per lo sfruttamento delle acque, il Consiglio federale rifiuta l'obbligo di indire bandi di gara pubblici. Per questo motivo propone di accogliere la citata mozione Freitag, con la quale si chiede tra l'altro che i cantoni e i comuni non siano soggetti all'obbligo di indire gare pubbliche per il rilascio di concessioni per lo sfruttamento delle acque finalizzato alla produzione di energia elettrica.