Zum Inhalt
Versione stampa

Curia Vista - Atti parlamentari

10.3748 – Interpellanza

Revisione della LADI. Entrata in vigore

Depositato da
Data del deposito
29.09.2010
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Più colpita dalla disoccupazione della Svizzera tedesca, la Svizzera latina - come anche Basilea Città - ha votato in massa contro la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Alla luce di questa situazione, ritengo che il Consiglio federale debba tenere conto della realtà economica dei cantoni romandi e utilizzare il suo margine di manovra per l'entrata in vigore della nuova legge.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. E disposto a rimandare l'entrata in vigore della nuova legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) fino al termine della crisi, in modo da ridurre al massimo l'impatto negativo della nuova legge sulla popolazione, tanto più che non ha alcun obbligo di porla in vigore per il 1° gennaio 2011?

2. Può garantire il mantenimento dei diritti acquisiti, in particolare per i termini quadro aperti?

3. Può impegnarsi a migliorare le misure d'integrazione nel mercato del lavoro, affinché gli assicurati che subiranno le conseguenze della revisione abbiano reali opportunità professionali?

4. E disposto a fare il possibile per tenere conto della particolare situazione di determinate regioni e per istituire misure adeguate come ad esempio misure congiunturali mirate?

5. E disposto a fare in modo che i redditi elevati contribuiscano equamente al finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione?

Risposta del Consiglio federale del 24.11.2010

1. Nel corso della seduta del 1° ottobre 2010, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la nuova LADI il 1° aprile 2011 anziché già a partire dal 1° gennaio 2011. In tal modo le regioni particolarmente colpite dalla disoccupazione e gli stessi disoccupati avranno più tempo per prepararsi alla nuova situazione.

2. In linea di principio, una nuova legge esplica i suoi effetti con l'entrata in vigore, a meno che il legislatore non abbia stabilito altre disposizioni transitorie. Nella nuova LADI il legislatore non ha previsto alcuna disposizione transitoria e quindi non è formalmente garantito il mantenimento dei diritti vigenti. Perciò la diminuzione del numero massimo d'indennità giornaliere sarà applicata a tutti a partire dal 1° aprile 2011.

3. Gli attuali provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per la reintegrazione di disoccupati si sono dimostrati validi per molti anni e in seguito all'ultima crisi sono stati completati in modo mirato con misure di stabilizzazione che rimarranno valide sino alla fine del 2011. Attraverso regolari controlli sia presso i cantoni che presso gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, la SECO verifica costantemente che le misure offerte siano adeguate allo scopo di migliorare le prospettive di integrazione delle persone assicurate.

4. Nell'ambito dell'attuazione del terzo pacchetto di misure di stabilizzazione, si stanno attualmente adottando misure di politica congiunturale per il mercato del lavoro al fine di attenuare le conseguenze della crisi. Lo sfruttamento di queste misure è stato finora inferiore alle aspettative anche nei cantoni particolarmente colpiti dalla disoccupazione, pertanto al momento non sono ritenute opportune altre attività di politica congiunturale. Per risolvere in modo duraturo i problemi strutturali, il Consiglio federale invita invece i cantoni a fare uso degli strumenti della nuova politica regionale.

5. L'assicurazione contro la disoccupazione presenta già oggi aspetti di solidarietà. Considerato che le persone con un reddito elevato sono meno colpite dalla disoccupazione, ma come tutti i lavoratori versano contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, questa categoria di persone partecipa al finanziamento dell'AD più di quanto non usufruisca delle sue prestazioni. Attraverso la temporanea introduzione del contributo di solidarietà sulle parti di reddito non assicurate comprese tra 126 000 e 315 000 franchi, i redditi elevati contribuiscono in modo mirato alla riduzione del debito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
17.12.2010 CN Liquidato.
 
 
Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte