Testo depositato
Dalla panoramica fornita dal documento "Travaux législatifs en cours ou planifiés pour 2010-2015 en matière d'environnement" (disponibile anche in tedesco) si evince che l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sta preparando un gran numero di nuove disposizioni legislative. Salta all'occhio il numero di affari trattati a livello di ordinanza, ma legati direttamente a trattati internazionali. Circa un terzo delle modifiche previste sono completamente nuove.
Alla luce di queste constatazioni si pongono da un lato domande sull'ambito di competenza dell'UFAM e sul rispetto del meccanismo democratico. Dall'altro, le nuove disposizioni legali hanno ripercussioni rilevanti sull'economia e sull'industria, ciò che l'amministrazione nega tuttavia con coerenza.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Da dove acquisisce l'UFAM le competenze e le basi legali per le previste attività legislative?
2. Come viene garantito il diritto di essere consultati del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del popolo (segnatamente nell'ambito del diritto internazionale pubblico)?
3. A che punto è l'indagine conoscitiva sulla Convenziona di Aarhus? Quando sono previsti il rapporto e le raccomandazioni dell'UFAM sull'indagine conoscitiva della Convenzione di Aarhus e sulla revisione dell'accordo di Espoo?
4. Come spiega il Consiglio federale che, stando a valutazioni dell'amministrazione, entrambi gli accordi "non hanno praticamente ripercussioni sull'economia", mentre le associazioni economiche sono di avviso ben diverso?
5. Qual è esattamente il beneficio dovuto alla ratifica della Convenzione di Aarhus, se quasi tutti i suoi obiettivi sono già stati inseriti nella legislazione svizzera?
6. Dove vede il Consiglio federale delle possibilità di deregolamentazione nel settore ambientale? Esiste uno scadenzario e un piano di misure concreti, per abrogare leggi e ridurre la burocrazia?
Risposta del Consiglio federale
del
24.11.2010
1. I progetti legislativi elaborati dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si fondano su mandati del Parlamento, su mandati del Consiglio federale al DATEC oppure poggiano sull'ambito di attività che il Consiglio federale assegna all'UFAM nel quadro dell'ordinanza sull'organizzazione del DATEC (art. 43 cpv. 2 LOGA e Org-DATEC; RS 172.217.1). L'UFAM è responsabile dell'elaborazione e della preparazione di progetti di legge nel settore ambientale (art. 7 LOGA in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 3 lett. a Org-DATEC). Nel caso di progetti legislativi relativi a progetti di ordinanze, in fase di elaborazione viene accuratamente verificato se nella legge formale sussistono le basi necessarie per la regolamentazione.
2. La gestione degli affari avviene conformemente alle prescrizioni della Costituzione. La competenza decisionale del Parlamento (artt. 163 e 166 della Costituzione) come pure il diritto di iniziativa e di referendum del popolo (artt. 139-141 della Costituzione) sono ovviamente garantiti.
3. Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla ratifica della Convenzione di Aarhus è disponibile. Verrà pubblicato dopo che il Consiglio federale ne avrà preso atto (art. 9 legge sulla procedura di consultazione), presumibilmente all'inizio del 2011. Per quanto concerne la ratifica degli emendamenti della Convenzione di Espoo, è attualmente in fase di elaborazione l'analisi dei risultati dell'indagine conoscitiva. Il relativo rapporto verrà pubblicato presumibilmente nella primavera 2011.
4. Nel rapporto esplicativo concernente il testo per la procedura di consultazione il Consiglio federale ha ritenuto che la partecipazione della Svizzera alla convenzione non avrebbe intaccato il segreto industriale e commerciale. Il Consiglio federale ha pertanto valutato come esigue le ripercussioni sull'economia, mentre, nell'ambito della consultazione la maggioranza delle associazioni economiche erano dell'avviso che la Convenzione di Aarhus avrebbe limitato il segreto industriale e commerciale, con notevoli ripercussioni sull'economia. Considerate le prese di posizione delle associazioni economiche, il Consiglio federale riesaminerà in modo approfondito gli aspetti connessi alla protezione del segreto industriale e commerciale e, se del caso, adeguerà il progetto.
5. Il beneficio derivante dall'adozione della Convenzione di Aarhus risiede, da un lato, nel fatto che viene introdotto l'accesso a informazioni ambientali presso tutte le autorità, compresi quindi anche i cantoni e i comuni. Dall'altro, una migliore informazione della popolazione rafforza il consenso verso le disposizioni ambientali e, quindi, anche la loro esecuzione. Infine, l'adozione implica un adeguamento delle norme giuridiche svizzere a quelle degli Stati confinanti e al diritto dell'Unione europea, che, a sua volta, ha ratificato la convenzione. L'adozione della Convenzione di Aarhus sembra quindi essere vantaggiosa anche nel quadro dei negoziati in corso nell'ambito degli accordi bilaterali, non da ultimo per quanto riguarda le questioni ambientali.
6. Il 4 giugno 2009 il Parlamento ha accolto la mozione 08.3003 relativa alla promozione dell'efficienza di misure ambientali. Nel quadro di detta mozione, l'UFAM verifica in particolare anche l'efficienza di misure nell'ambito di grandi generatori di traffico. Il rapporto dovrebbe essere sottoposto al Parlamento verso la metà del prossimo anno.