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Curia Vista - Atti parlamentari

10.3848 – Interpellanza

Angolagate. Obbligo di riservatezza degli ex alti funzionari

Depositato da
Data del deposito
01.10.2010
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

1. Il Consiglio federale pensa forse che il ruolo assunto da Walter Fust nelle trattative per l'accordo con l'Angola sia compatibile con le sue nuove funzioni esercitate in seno alla fondazione di cui uno dei membri fondatori è figlio dell'attuale presidente angolano e suo probabile successore?

2. La suddetta fondazione, che persegue scopi encomiabili, prevede in particolare un programma di formazione. Tale programma è connesso al programma di educazione sviluppato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) nell'ambito dell'accordo negoziato da Walter Fust?

3. Il Consiglio federale intende prendere misure affinché gli ex alti funzionari della Confederazione adottino un comportamento più riservato allorché accettano funzioni all'esterno dell'amministrazione federale?

4. Il diritto del personale consente di evitare simili violazioni (ad esempio: un alto funzionario dell'esercito che assume responsabilità in un esercito privato)?

5. I requisiti in materia di obbligo di riservatezza per gli alti funzionari dell'amministrazione federale dopo il termine del rapporto di lavoro sono lacunosi. Come pensa il Consiglio federale di rimediare a questa situazione?

Motivazione

Recentemente, l'ex direttore della DSC Walter Fust ha assunto compiti in seno a una fondazione, l'Afrikanische Innovations-Stiftung, negli organi della quale è presente anche Filomeno de Sousa dos Santos, figlio del presidente-dittatore angolano José Eduardo dos Santos, parte del cui patrimonio è stato confiscato dalla Svizzera nel 2000 per appropriazione indebita.

Nel 2005 Walter Fust ha trattato con l'Angola la restituzione di 24 milioni di franchi (21 milioni sequestrati e 3 milioni di interessi), che sarebbero stati destinati al finanziamento di progetti di sviluppo. 12 milioni di franchi sono stati attribuiti a un progetto di sminamento che si è già concluso e gli altri 12 milioni di franchi sono stanziati per un progetto di formazione agricola non ancora iniziato.

L'operazione relativa ai lavori di sminamento è stata condotta in condizioni non trasparenti. La RUAG, un'impresa di armamenti di proprietà della Confederazione, ha ottenuto il contratto pur non avendo alcuna competenza in materia di sminamento. Successivamente ha subappaltato i lavori alla società tedesca MineWolf. Nonostante le interrogazioni rivolte al Consiglio federale non è stato possibile scoprire l'importo che la RUAG ha percepito per il suo ruolo di mediatrice.

La seconda tranche di 12 milioni di franchi per il progetto di formazione agricola si sta attualmente concretizzando.

Risposta del Consiglio federale del 17.11.2010

1./2. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) non ha alcun collegamento con la fondazione cui appartiene Walter Fust. Le attività dei due settori del programma DSC (sminamento e formazione professionale in zone rurali) non sono eseguiti dalla fondazione in questione ma da altri partner angolani. Pertanto, il Consiglio federale è del parere che la funzione di Walter Fust in questa fondazione non abbia alcun legame con la DSC.

3.-5. Il Consiglio federale ha risposto a queste domande nel novembre 2008 in occasione della risposta alla mozione del gruppo dell'Unione democratica di centro (Mo. 08.3647, "Vietare il 'pantouflage'", (risposta del Consiglio federale del 19 novembre 2008). In tale risposta, e basandosi su una decisione del 3 settembre 2008 nell'ambito di una nota di discussione relativa alla valutazione della Svizzera da parte del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione), il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare la raccomandazione 9 del GRECO, riguardante tra l'altro i conflitti di interessi che possono insorgere nel passaggio all'economia privata, nel quadro della revisione della legge sul personale federale (LPers) e dell'ordinanza sul personale federale (OPers). In questo contesto, dal 1° gennaio 2010 è stato adottato un nuovo articolo (94a OPers) che disciplina la questione dell'indipendenza. L'articolo 94a capoverso 2 OPers permette di convenire con gli impiegati in determinate funzioni il divieto di svolgere un'attività (direttore, direttore sostituto o vicedirettore di un'unità amministrativa, che preparano o adottano decisioni in materia di vigilanza, tassazione, aggiudicazione o altre decisioni di portata simile) per un altro datore di lavoro o mandatario. Questi impiegati, durante un periodo di due anni al massimo dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, non possono operare per un destinatario nel quadro di un rapporto di assunzione o di un mandato che nei due anni precedenti la cessazione del loro rapporto di lavoro è stato interessato in misura determinante da una delle suddette decisioni. Questo articolo si applica tuttavia solo alle attività esercitate contro remunerazione. L'unità amministrativa competente per l'assunzione decide se inserire o meno nel contratto di lavoro questa disposizione.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
17.12.2010 CN Liquidato.
 
 
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