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Curia Vista - Atti parlamentari

10.3860 – Mozione

Relazioni personali tra nonni e nipoti

Depositato da
Data del deposito
01.10.2010
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica dell'articolo 274a del Codice civile svizzero:

Articolo 274a (nuovo)

1. Nonni e nipoti minorenni hanno un diritto reciproco a intrattenere relazioni personali adeguate, se ciò non è contrario al bene del figlio.

2. In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche ad altre persone, purché sia per il bene del figlio.

Motivazione

Oggi la cura extrafamiliare dei figli è demandata ai nonni in oltre il 50 per cento dei casi. I nonni sono le persone di riferimento con cui sia i genitori sia i figli hanno il rapporto più stretto e nei quali ripongono la massima fiducia. Inoltre, la generazione dei nonni, essendo ormai in pensione, può dedicare più tempo ai nipoti e dispone di comprovata esperienza in materia di educazione, accudimento e formazione.

L'accudimento da parte dei nonni esplica pertanto effetti preziosi e auspicabili sullo sviluppo dei nipoti, fatto dimostrato anche scientificamente.

Alla luce della situazione appare inadeguato l'attuale articolo 274a del Codice civile, che conferisce ai nonni il diritto alle relazioni personali soltanto in presenza di circostanze straordinarie, alla stregua di quanto previsto per terzi.

Pertanto ai nonni e al nipote minorenne deve spettare un diritto reciproco di visita, analogo a quello previsto per genitori e figli, affinché la relazione con i nonni, importante per lo sviluppo del bambino, possa essere mantenuta anche in caso di modifica della situazione familiare (divorzio, decesso, adozione, trasferimento in una famiglia affidataria, ecc.).

Normative analoghe sono previste anche nelle leggi dei Paesi limitrofi, come ad esempio nel Codice civile francese (art. 371-4), che conferisce il diritto alle relazioni personali a tutti i parenti in linea ascendente.

Parere del Consiglio federale del 17.11.2010

L'articolo 273 capoverso 1 della Codice civile (CC) sancisce il principio secondo il quale i genitori cui non spetta l'autorità parentale o la custodia e il figlio minorenne hanno il diritto di intrattenere relazioni personali reciproche. L'articolo 274a CC prevede l'eccezione secondo cui è possibile conferire a terzi un diritto alle relazioni personali, purché sia per il bene del figlio.

Il Consiglio federale riconosce e accoglie positivamente l'impegno dei nonni nell'accudimento dei nipoti e l'aiuto che esso apporta ai genitori. Tuttavia, non ritiene opportuno conferire ai nonni un diritto alle relazioni personali sancito generalmente nella legge e che quindi può essere fatto valere in tribunale. Il Consiglio federale è dell'avviso che spetti in primo luogo ai genitori, entro i loro diritti e doveri, determinare i contatti del figlio con i nonni. I conflitti familiari sono sempre una fonte di stress per il bambino. In tal senso, di norma una controversia giuridica sul diritto di visita dei nonni non è nell'interesse del figlio, in particolare quando i genitori non vivono insieme e il diritto di visita dei nonni entra in concorrenza con quello di un genitore. Peraltro, se, come avviene nella maggior parte dei casi, genitori e nonni giungono a un accordo, una normativa legale è superflua. Il Consiglio federale ritiene pertanto che un diritto di visita per i nonni imponibile per via giudiziaria debba restare limitato a casi eccezionali, per i quali esiste già oggi una base legale sufficiente all'articolo 274a CC.

Proposta del Consiglio federale del 17.11.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
10.09.2012 CN Reiezione.
 
 
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