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Curia Vista - Atti parlamentari

10.3933 – Interpellanza

Determinazione del reddito ipotetico d’invalido e disparità salariale tra uomini e donne

Depositato da
Data del deposito
08.12.2010
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Nel diritto svizzero l'invalidità è una nozione economica. Per determinare il grado d'invalidità di un assicurato si paragona il reddito che egli conseguiva prima dell'insorgenza del danno alla salute a quello che può ancora realizzare tenendo conto di questo danno. Se questi dati non sono disponibili, ci si basa sulla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS). Questo avviene sovente per determinare il reddito ipotetico d'invalido se l'assicurato non consegue alcun reddito effettivo. Si può procedere in tal modo anche se il reddito realizzato prima dell'invalidità non può essere determinato in modo chiaro. Il reddito ipotetico d'invalido continua a svolgere un ruolo importante nel progetto di revisione 6b dell'AI (v. art. 28a cpv. 1bis, nuovo), in quanto si potrà fissare un reddito ipotetico d'invalido superiore al 20 per cento del reddito senza invalidità.

La RSS riflette le disparità della realtà in cui viviamo: secondo questa rilevazione, nel 2008 il salario lordo mensile delle donne ammontava a 8392 franchi, quello degli uomini a 11 017 franchi.

In questo contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

- Com'è possibile che nel calcolo del diritto a prestazioni sociali vengano utilizzati dati che contraddicono l'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione, secondo cui uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore?

- Il sistema dell'AI non dovrebbe essere modificato per porre fine alla disparità salariale nel calcolo delle rendite?

Risposta del Consiglio federale del 11.03.2011

Per il calcolo dell'invalidità, l'assicurazione invalidità (AI) si basa sulla situazione socioeconomica degli assicurati. Giusta l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Quanto più grande è la differenza tra il reddito senza invalidità e il reddito d'invalido, tanto più elevato è il grado d'invalidità. Nel calcolo dell'invalidità, i redditi mediani della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) sono sovente utilizzati per determinare un reddito ipotetico senza invalidità o d'invalido che rifletta approssimativamente la situazione reale dell'assicurato, nel caso in cui egli non conseguisse un reddito effettivo prima dell'insorgenza dell'invalidità e/o non ne consegua uno da invalido. Di regola, per quanto riguarda il calcolo dell'invalidità, la differenza salariale tra uomini e donne riscontrabile nella RSS non svantaggia le donne per i seguenti motivi:

- Se soltanto il reddito d'invalido è calcolato sulla base della RSS, questo fa sì che, a parità di condizioni, il reddito d'invalido delle donne sia più basso e quindi il loro grado d'invalidità più elevato rispetto a quello degli uomini.

- Se la RSS funge da base non solo per il reddito d'invalido, ma anche per quello senza invalidità, i salari delle donne riportati nella RSS, più bassi, non costituiscono né un vantaggio né uno svantaggio, in quanto è determinante il rapporto tra i due valori e non il loro valore assoluto.

- Se soltanto il reddito senza invalidità è calcolato sulla base della RSS, a parità di condizioni i salari mediani delle donne figuranti nella RSS, più bassi, portano a un grado AI più basso rispetto a quello degli uomini. Questi casi sono però molto rari, poiché presuppongono che venga conseguito un reddito effettivo solo dopo l'insorgenza dell'invalidità. Va aggiunto che lo strumento della parallelizzazione permette di correggere risultati inaccettabili.

L'AI è tenuta a garantire la parità dei sessi e, come spiegato in precedenza, per il calcolo dell'invalidità questo principio è rispettato. Tuttavia, l'eliminazione delle differenze salariali tra uomini e donne supera le competenze e le possibilità delle assicurazioni sociali. Bisogna invece rilevare i provvedimenti e gli strumenti con cui il Consiglio federale intende attuare efficacemente la parità salariale tra i due sessi. Vanno menzionati in particolare il dialogo sulla parità salariale, sostenuto dal Consiglio federale e lanciato nel 2009 dalle parti sociali, il programma di controllo della parità salariale Logib, sviluppato su incarico dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), e la verifica, mediante controlli casuali svolti dall'UFU, della parità salariale nel settore degli acquisti pubblici.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
17.06.2011 CN La discussione è differita.
17.12.2012 CN Tolto dal ruolo poiché pendente da più di due anni.
 
 
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