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Curia Vista - Atti parlamentari

11.417 – Iniziativa parlamentare

Limitare le decisioni di sospensione del divieto d’entrata

Depositato da
Data del deposito
16.03.2011
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Non ancora trattato
 

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Occorre modificare la legislazione in modo che gli stranieri contro cui sono stati pronunciati un'espulsione o un divieto d'entrata non possano più beneficiare di una decisione di sospensione che ne permetta l'ingresso in Svizzera per motivi familiari.

Motivazione

Numerosi criminali stranieri ottengono decisioni di sospensione del divieto d'entrata al fine di visitare i loro familiari in Svizzera. Tali decisioni causano un onere amministrativo e sono inutili. Si tratta di decisioni sollecitate da persone la cui presenza in Svizzera è indesiderata e la cui intenzione è quella di continuare a delinquere nel nostro Paese, ad esempio organizzando traffici di persone o di droga. Il 14 febbraio 2011, in occasione di un controllo d'identità, la Polizia cantonale di Zurigo ha arrestato due trafficanti di droga kosovari in possesso di 30 grammi di eroina: uno si trovava in Svizzera nonostante un divieto d'entrata, l'altro beneficiava di una decisione di sospensione. Se vogliono visitare il loro padre criminale, i familiari possono farlo anche all'estero. Non è necessario entrare in Svizzera per questioni familiari.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
08.09.2011CIP-CNAll'iniziativa è dato seguito.
13.01.2012CIP-CSNon accettata
 
 
 
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