Testo depositato
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Il diritto vigente va modificato come segue:
1. L'autorità di protezione degli adulti è incaricata di informare l'ufficio d'esecuzione del domicilio della persona interessata sull'adozione o sull'abolizione di una misura del diritto della protezione degli adulti.
2. Le informazioni sulle misure di protezione degli adulti vanno iscritte nel registro delle esecuzioni e rilasciate dall'ufficio d'esecuzione ai terzi che fanno richiesta di un estratto del suddetto registro.
Motivazione
In seguito alla revisione del diritto tutorio, il 1° gennaio 2013 entrerà in vigore il nuovo diritto di protezione degli adulti, che introdurrà una modifica dalle gravi conseguenze per l'economia. Con la presente iniziativa parlamentare si intende eliminarle.
Secondo il diritto oggi in vigore, le tutele (ossia la sospensione dell'esercizio dei diritti civili) vengono
pubblicate nei rispettivi fogli ufficiali cantonali (cantone di domicilio e cantone di origine). Ognuno ha così la possibilità di prendere atto che un eventuale partner contrattuale non ha più l'esercizio dei diritti civili e non può quindi stipulare contratti. In tal modo l'economia è costretta a essere a conoscenza della tutela e, per diritto, i terzi non sono protetti dalle conseguenze degli atti conclusi con persone sotto tutela.
Dal 1° gennaio 2013, simili misure di protezione degli adulti non verranno più pubblicate. L'incapacità civile mantiene però lo stesso effetto: i contratti conclusi con chi non ha l'esercizio dei diritti civili sono nulli ex tunc. Ciò significa che un terzo (persone esercitanti un'attività commerciale, privati, imprese ecc.) non può più venire a conoscenza delle misure di protezione degli adulti, ma deve sopportarne tutte le conseguenze, compresa la completa estinzione del suo credito. Conformemente al nuovo articolo 451 capoverso 2 del Codice civile, chiunque rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti. Ma questa è soltanto un'eccezione all'obbligo generale di segretezza.
Gli interessi eventuali di singoli individui vengono posti al disopra della protezione giuridica nei rapporti d'affari quotidiani, il che minaccia la certezza del diritto. Le ripercussioni sull'economia sono fatali e l'esigenza della prova dell'interesse difficilmente può essere applicata nei rapporti d'affari quotidiani. Una simile situazione è sproprozionata e causa oneri amministrativi elevati. A ciò si aggiunge che ogni singola autorità di protezione degli adulti può decidere autonomamente se esiste o no un interesse giustificato al rilascio dell'informazione e può rifiutarsi senz'altro di fornire l'informazione richiesta. Contro questo rifiuto non sussiste acluna protezione giuridica: vi è perciò urgenza di legiferare.