Testo depositato
Tenuto conto della posizione e della funzione delle emittenti radiotelevisive private, il Consiglio federale è incaricato di definire le prestazioni di servizio pubblico fornite dalla SSR, finanziate attraverso il canone di ricezione e prossimamente attraverso una tassa generale.
Motivazione
In vista dell'introduzione di una tassa radiotelevisiva, le economie domestiche e le imprese nonché i fornitori di prestazioni devono poter sapere con certezza quali prestazioni saranno incluse nella concessione e finanziate attraverso questa tassa. A questo scopo, il Consiglio federale deve definire in modo chiaro l'insieme delle prestazioni che di fatto compongono il servizio pubblico nonché le offerte e le funzioni che il mercato è in grado di garantire senza sovvenzioni.
La progressiva convergenza dei sistemi mediali (stampa, radio, TV, Internet) genera nuovi conflitti tra le emittenti radiotelevisive che beneficiano di una partecipazione al canone (la SSR in particolare) e i media privati. Del resto, su Internet la concorrenza è sempre più spesso esercitata ad armi impari. Chiarire definitivamente la questione senza creare ulteriori distorsioni del mercato diventa quindi necessario.
Il Consiglio federale dovrebbe anche indicare, per ogni ambito del servizio pubblico (informazione, politica, cultura risp. cultura popolare, sport) e regione linguistica, dove l'offerta radiotelevisiva pubblica beneficerebbe dei proventi della tassa rispettivamente quali offerte mediatiche potrebbero essere lasciate al libero gioco del mercato senza creare ulteriori distorsioni del mercato.
Parere del Consiglio federale
del
18.05.2011
La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), la relativa ordinanza federale del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e la concessione della SRG SSR idée suisse del 28 novembre 2007 (Concessione SSR; FF 2007 7709, ultima versione 2010 6993) fissano i servizi che la SSR è tenuta a garantire.
L'articolo 24 LRTV definisce il mandato di programma dell'emittente pubblica ad un livello astratto, mentre la concessione SSR lo concretizza: giusta l'articolo 25 LRTV, infatti, nella concessione il Consiglio federale deve stabilire il numero e il genere dei programmi radiotelevisivi ed anche il volume della cosiddetta ulteriore offerta editoriale, tra cui rientrano i contributi on line della SSR. La concessione fissa anche le modalità di diffusione per ogni programma, i particolari per la fornitura dei servizi (art. 2 cpv. 6) e infine i requisiti qualitativi dei programmi e l'obbligo dell'emittente di garantirne il rispetto (art. 3).
Il legislatore e il Consiglio federale definiscono, quindi, in misura sufficiente le prestazioni del servizio pubblico che la SSR è tenuta a fornire e che vengono finanziate in buona parte con i proventi dei canoni radiotelevisivi, e le distinguono altrettanto chiaramente dalle offerte commerciali private.
In occasione dell'ultima revisione della LRTV, il Parlamento ha discusso diffusamente sul grado di precisione delle sue disposizioni. Le norme attuali derivano dalla convinzione che una regolamentazione estremamente dettagliata dei programmi sarebbe inopportuna. Una rigida definizione giuridica dei contenuti dei programmi, del resto, non sarebbe nemmeno possibile. Come si potrebbe descrivere, ad esempio, un programma di carattere culturale? A fronte del dinamismo del mercato dei media e delle sue offerte, inoltre, anche l'azienda concessionaria del servizio pubblico deve poter disporre della libertà di manovra necessaria per rispondere rapidamente a ogni eventuale cambiamento. Una definizione troppo precisa dei programmi entrerebbe per di più in contrasto con l'autonomia sancita nella Costituzione. La concezione dei programmi è tutelata a livello costituzionale e i media possono assolvere alla propria funzione sociale e politica solo se dispongono di sufficiente libertà di azione.
Le recenti modifiche all'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo non cambiano questa impostazione di fondo. Il cambiamento deciso intende prima di tutto tener nel giusto conto l'evoluzione tecnologica: in futuro, infatti, chiunque possiederà un computer sarà in grado di convertire i segnali radiotelevisivi digitali in immagini e suoni e sarà dunque un potenziale utente radiotelevisivo. È in fondo interesse di tutti, fruitori o no di programmi, che il sistema mediatico svizzero riesca a offrire quei servizi necessari alla formazione democratica delle opinioni e della volontà e alla crescita culturale del Paese. È importante inoltre ribadire che il nuovo sistema non mira al conseguimento di maggiori entrate: all'aumentare del numero dei cittadini assoggettati al pagamento della futura tassa, diminuirà proporzionalmente l'importo dovuto da ciascuno.
Proposta del Consiglio federale del 18.05.2011
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.