Testo depositato
La licenza di condurre in prova è in vigore dal 2010. Per poter richiedere la licenza di condurre definitiva, i candidati devono assolvere due corsi. Il primo corso va frequentato entro sei mesi dal superamento dell'esame di guida; per il secondo non sono previste prescrizioni specifiche. Sarebbe tuttavia opportuno che ogni nuovo conducente assolva anche il secondo corso all'inizio del periodo di prova per evitare di acquisire comportamenti di guida errati.
Conformemente all'ordinanza vigente, al termine dei corsi assolti ogni partecipante ottiene un attestato di frequenza. La domanda di licenza di condurre definitiva può essere però inoltrata al più presto un mese prima della scadenza della licenza di condurre in prova. Per molti candidati ciò è fonte di inutili disagi. Questa normativa rappresenta un ostacolo in particolare in caso di soggiorni all'estero. Essa penalizza però anche tutti i giovani coscienziosi che frequentano al più presto i corsi e devono poi aspettare quasi due anni prima di poter trasmettere alle autorità competenti l'attestato di frequenza.
1. Quali sono i motivi che hanno condotto all'ordinanza vigente?
2. Anche il Consiglio federale ritiene che questa normativa sia fonte di inutili disagi per le persone interessate?
3. Il Consiglio federale è disposto a elaborare una soluzione più vicina alle esigenze dei cittadini per quanto riguarda i punti summenzionati?
4. Il Consiglio federale sarebbe favorevole a una soluzione che preveda la registrazione diretta dei corsi assolti da parte delle autorità competenti e il rilascio della licenza di condurre definitiva senza bisogno di inoltrare una domanda in tal senso, a condizione che durante il periodo di prova non siano state commesse infrazioni che ne proibiscano il rilascio?
Risposta del Consiglio federale
del
11.05.2011
L'introduzione della licenza di condurre in prova ha richiesto la definizione di determinati processi amministrativi che consentissero ai cantoni di verificare la frequenza ai corsi di formazione complementare prima di rilasciare la licenza di condurre di durata illimitata al termine del periodo di prova. Le condizioni quadro sono state definite sulla base delle possibilità tecniche a disposizione a suo tempo dei cantoni.
1. La disposizione secondo la quale la domanda di licenza di condurre definitiva può essere inoltrata solo un mese prima della scadenza della licenza di condurre in prova è dovuta al fatto che molti cittadini, dopo aver traslocato, non comunicano il loro nuovo indirizzo al servizio della circolazione stradale, pur essendo tenuti a farlo. Dati questi termini di inoltro della domanda le autorità cantonali hanno la certezza di inviare la licenza di condurre a un indirizzo valido.
2. Il Consiglio federale è consapevole che questa procedura provoca disagi alle persone interessate, ma ritiene d'altra parte comprensibile che, per rilasciare una licenza di condurre di durata illimitata, i servizi della circolazione stradale necessitino di una domanda sulla quale figuri l'indirizzo attuale del richiedente.
3. I cantoni impiegano il sistema SARI (Sistema per l'amministrazione, la registrazione e l'informazione) sviluppato nel corso dell'attuazione della formazione in due fasi e che stanno già perfezionando al fine di snellire i processi in futuro. Il Consiglio federale è disposto ad adeguare, sulla base delle nuove possibilità offerte dal sistema, l'ordinanza sull'ammissione alla circolazione in occasione di una prossima revisione.
4. I corsi di formazione complementare vengono già registrati in SARI. Nell'ambito della soluzione prevista dai cantoni si potrà rinunciare all'inoltro della domanda per mezzo di un modulo. Si prevede inoltre la possibilità che il richiedente possa farsi avvisare tramite posta elettronica nonché ordinare e pagare la licenza di condurre di durata illimitata elettronicamente. Per i suddetti motivi, la licenza dovrà comunque essere ordinata poco prima della scadenza del termine indicando o confermando l'indirizzo corretto.