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Curia Vista - Atti parlamentari

11.3758 – Mozione

Più trasparenza sull'origine dei combustibili utilizzati nelle centrali nucleari svizzere

Depositato da
Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN
Portavoce
Nussbaumer Eric
Data del deposito
22.08.2011
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di effettuare ulteriori accertamenti sulla produzione e sull'origine del materiale nucleare utilizzato nelle centrali nucleari svizzere. In particolare deve esaminare le possibilità per aumentare la trasparenza e garantire la tracciabilità nella catena della fornitura dei combustibili, dall'estrazione delle materie prime fino all'utilizzo. Inoltre, il collegio deve verificare se è legalmente possibile fissare requisiti per l'importazione di materiale nucleare concernenti la protezione dell'ambiente e della salute nelle fasi dell'estrazione e della produzione. Sulla base dei dati raccolti, il Consiglio federale presenterà un progetto di modifica legislativa.

Parere del Consiglio federale del 23.11.2011

Il Consiglio federale è consapevole della problematica relativa alla provenienza dei materiali nucleari e alla produzione di elementi combustibili e attribuisce pertanto grande importanza ai criteri della sostenibilità. Rispondendo a diversi interventi parlamentari, il Consiglio federale si è già espresso più volte sulla procedura ritenuta attualmente più idonea (tra cui mozione Müller Geri 09.4048, Vigilanza totale sui materiali nucleari, interpellanza Sommaruga Simonetta 10.3107, Materiali radioattivi svizzeri in Russia?, mozione Jans 10.4112, Rispetto degli standard ambientali internazionali nell'acquisto di combustibili nucleari, domanda Müller Geri 10.5375, Axpo und der kreative Umgang mit der Wahrheit, domanda Chopard-Acklin 10.5476, Unsaubere Atombrennstäbe in Schweizer AKW, mozione Müller Geri 11.3343, Obbligo di dichiarazione per le importazioni di uranio, ecc.).

La legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu, RS 732.1) prevede gli obblighi di licenza e di tenuta dei libri contabili per tutti i materiali nucleari (plutonio, torio, uranio) che si trovano in Svizzera. Inoltre, conformemente all'articolo 11 capoverso 3 LENu e all'articolo 16 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sull'applicazione delle garanzie (RS 732.12), le imprese svizzere proprietarie di materiali nucleari che si trovano all'estero devono notificare gli stock all'Ufficio federale dell'energia (UFE). L'UFE pubblica una volta all'anno i dati relativi a questi stock, indicandone il quantitativo globale. La regolamentazione esistente permette di registrare in modo completo tutti i materiali nucleari di proprietà di centrali nucleari svizzere situate in Svizzera e all'estero.

L'UFE è l'autorità svizzera competente in materia di vigilanza, controllo e autorizzazione per i materiali nucleari ed è costantemente controllata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). L'UFE non può tuttavia eseguire propri controlli sul territorio di uno Stato estero. Ciò significa, ad esempio, che non può controllare gli stock di materiali nucleari all'estero e neppure se i fornitori delle centrali nucleari svizzere rispettano le disposizioni ambientali emanate da Paesi terzi. I controlli all'estero vengono effettuati dalle autorità di vigilanza dei singoli Paesi e dall'AIEA.

La Svizzera non può imporre il rispetto di norme ambientali negli altri Paesi. Deve rispettare i limiti della sovranità degli Stati. Tuttavia, il Consiglio federale si impegna a migliorare la trasparenza e la tracciabilità nella catena di fornitura dei combustibili.

Gli obblighi di tenuta dei libri contabili e di notifica per i materiali nucleari all'estero sono stati introdotti durante il dibattito in Parlamento. Durante il dibattito, si è sottolineato a più riprese che queste disposizioni non possono garantire la completezza della tenuta della contabilità all'estero e un controllo completo dei materiali nucleari all'estero e quindi la tracciabilità dell'origine. Ciò significa che non è raggiunto lo scopo della disposizione inserita in Parlamento cioè la tracciabilità nella catena dei materiali nucleari. Questo dato di fatto è tuttora valido.

Tra l'altro, per questo motivo, le Camere federali hanno stabilito nell'articolo 106 capoverso 4 LENu che per 10 anni a decorrere dal 1° luglio 2006 è vietata l'esportazione di elementi combustibili esausti a scopo di ritrattamento. L'Assemblea federale può prorogare di 10 anni al massimo il termine decennale mediante decreto federale semplice.

L'UFE sta raccogliendo ulteriori dati di base, in particolare anche presso le organizzazioni internazionali competenti (soprattutto l'AIEA a Vienna e l'Agenzia dell'energia nucleare, AEN, a Parigi). Inoltre, sta verificando se è possibile una visita delle centrali nucleari civili e militari situate in Russia in cui sono trattati i materiali nucleari.

In riferimento alle informazioni disponibili, l'UFE verificherà se la provenienza del materiale nucleare è interamente tracciabile. Il Consiglio federale ritiene estremamente importante che le eventuali nuove misure disposte per legge siano effettivamente attuabili. In particolare le misure non sono attuabili se toccano la sovranità di Paesi terzi. Inoltre un'eventuale definizione e l'applicazione di standard ambientali internazionali potrebbero essere raggiunte soltanto passando per un approccio internazionale.

Soltanto una volta ultimati gli accertamenti sarà possibile stabilire se è opportuno e fattibile un inasprimento delle attuali basi giuridiche che vada al di là dell'autocertificazione non verificabile resa dagli esercenti delle centrali nucleari svizzere.

Proposta del Consiglio federale del 23.11.2011

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
06.12.2011 CN Adozione.
28.02.2012 CS Reiezione.
 
 

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

 

Competenza

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