Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato, sulla base degli articoli 77 (foreste) e 104 (agricoltura) della Costituzione, di esentare temporaneamente dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) le imprese nazionali di produzione naturale e quelle incaricate della successiva elaborazione, al fine di impedire la perdita irreversibile di tali aziende. Le misure devono essere strutturate in modo da non incidere su altri settori dell'economia svizzera (anch'essi vittime di una crisi monetaria a loro non imputabile) né da comportare oneri aggiuntivi.
Motivazione
Nell'UE, le imprese di produzione dell'economia del legno sono state regolarmente sostenute con contributi a fondo perso fino a un massimo del 30 per cento della somma d'investimento. Nella situazione economica attuale, prodotti esteri non fab-bricati alle stesse condizioni economiche, sociali ed ecologiche invadono il mercato svizzero e minacciano l'economia nazionale, concorrenziale in caso di normali corsi dei cambi. Risulta pertanto giustificato un allineamento delle condizioni quadro da parte del Consiglio federale (p. es. con un decreto federale urgente).
Ogni azienda produttrice dell'economia del legno che chiude è persa per sempre. Se ciò si verificasse, la dipendenza della Svizzera dall'estero aumenterebbe in caso di ristabilizzazione dell'economia. Le aziende agricole e forestali, essendo più dipendenti dalle esportazioni, subirebbero una diminuzione dei ricavi. Sarebbe inoltre necessario importare prodotti che potrebbero invece essere fabbricati in modo più ecologico e sostenibile in Svizzera.
L'autore della mozione riconosce gli sforzi della Banca nazionale per stabilizzare il corso dei cambi, ma ritiene che questi non siano sufficienti a proteggere i settori della produzione naturale dal tracollo.
Sono quindi necessari interventi attuabili in tempi rapidi e immediatamente efficaci.
Parere del Consiglio federale
del
23.11.2011
Soggiacciono alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) i veicoli a motore e i rimorchi di trasporto il cui peso totale supera ciascuno le 3,5 tonnellate. La tassa è calcolata in base al peso totale del veicolo trattore o del veicolo combinato e ai chilometri percorsi sulle strade pubbliche. In linea di massima, il tipo di carico trasportato non è determinante.
Già all'atto dell'introduzione della TTPCP, il Consiglio federale ha adottato un disciplinamento speciale per i settori della produzione naturale di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (RS 641.81). Sono interamente esonerati dalla tassa i veicoli agricoli muniti di targhe di controllo verdi. Per i trasporti di legname nonché di latte alla rinfusa e di animali di reddito sono previste, a determinate condizioni, riduzioni della tassa pari al 25 per cento.
L'economia forestale e la silvicoltura beneficiano da sempre delle agevolazioni contemplate dall'articolo 11 dell'ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811). Per i veicoli che trasportano esclusivamente legname greggio e in presenza di un relativo impegno, la tassa ammonta al 75 per cento dell'aliquota normale di cui all'articolo 14 OTTP. Al contrario, per i veicoli che non trasportano solo legname greggio l'Amministrazione federale delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di fr. 2.10 per metro cubo di legname greggio trasportato. L'importo della restituzione non può tuttavia essere superiore al 25 per cento del totale della tassa riscossa per veicolo e periodo. Nel 2010 il settore ha beneficiato di restituzioni per 5,33 milioni di franchi.
Fanno parte degli assortimenti e dei prodotti di legno che danno diritto alla restituzione il legname di bosco e i cascami. Il primo viene ottenuto esclusivamente con processi di estrazione ed elaborazione nei boschi, mentre i secondi con la successiva lavorazione del legno in aziende del settore (segherie).
La temporanea esenzione in base al tipo di carico trasportato e per singole corse comporterebbe notevoli difficoltà nella prassi e sarebbe realizzabile solo con un enorme dispendio burocratico, anche da parte del detentore del veicolo.
Nell'ambito della TTPCP non sono previsti meccanismi per temporanee riduzioni delle aliquote o per esenzioni di singole corse. Inoltre, la tassa costituisce solo una parte delle spese di trasporto. Gli stipendi, gli oneri sociali, il carburante, la manutenzione e le spese di ammortamento o leasing rappresentano altri elementi di costo preponderanti. La generosa concessione di eccezioni non rispetterebbe la prescrizione legale concernente una fatturazione dei costi non coperti conforme ai principi della causalità. Di conseguenza, anche nel messaggio e nella fase di consultazione parlamentare si è richiesto esplicitamente un trattamento restrittivo del regime d'eccezione. Respingendo diversi interventi parlamentari aventi l'obiettivo di allentare il regime d'eccezione, il Parlamento ha confermato la sua posizione restrittiva. Un trattamento di favore per singoli settori comporterebbe inoltre ulteriori richieste giustificate in tal senso.
Infine, l'adeguamento settoriale della TTPCP valido solo per le aziende svizzere per compensare differenze generali nelle condizioni quadro economiche è in contraddizione con l'accordo sui trasporti terrestri con l'UE (RS 0.740.72), nel quale si definisce esplicitamente la struttura non discriminatoria della tassa.
Proposta del Consiglio federale del 23.11.2011
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.