Testo depositato
1. In caso di grave recessione, che cosa intende fare il Consiglio federale per lottare contro l'aumento della disoccupazione, in particolare per quanto riguarda la popolazione immigrata?
2. Quali sono le misure che il governo intende adottare, oltre al tasso minimo dell'euro nei confronti del franco, per lottare contro la potenziale delocalizzazione delle industrie svizzere?
Motivazione
Da qualche mese il sistema economico e finanziario è in crisi. A seguito dell'apprezzamento del franco le imprese svizzere hanno sempre più problemi di liquidità. I margini si sciolgono come neve al sole e sembra che non si abbia ancora piena coscienza del fenomeno.
In seguito all'introduzione della libera circolazione delle persone, è ormai molto facile per gli stranieri stabilirsi in Svizzera in un lasso di tempo molto breve.
Tuttavia, in caso di una seria recessione, la maggior parte dei nuovi lavoratori da poco immigrati resterebbe in Svizzera, facendo aumentare i dati relativi alla disoccupazione e, di conseguenza, l'assistenza sociale.
Risposta del Consiglio federale
del
23.11.2011
1. Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, chi è sottoposto al regime della libera circolazione deve almeno aver esercitato un'attività economica come lavoratore salariato in Svizzera prima di rimanere disoccupato, sommando eventualmente i periodi di contribuzione maturati all'estero. In caso di recessione, l'AD prevede già una serie di provvedimenti inerenti il mercato del lavoro che verranno attuati dalle autorità competenti, in base alle esigenze, per contrastare gli effetti della disoccupazione.
La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) non fa distinzioni tra lavoratori svizzeri e stranieri. Un lavoratore straniero disoccupato, proveniente o meno dall'UE/AELS, ha infatti gli stessi diritti e doveri di un lavoratore svizzero per quanto riguarda il diritto alle indennità, la ricerca di un impiego e la partecipazione ai provvedimenti inerenti il mercato del lavoro. Tuttavia, per prevenire eventuali abusi, i cantoni devono segnalare alla SECO le persone che hanno versato contributi in Svizzera per un periodo inferiore a un mese. Questa misura è entrata in vigore all'inizio del 2010.
Inoltre, in occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno da cinque anni può essere limitata a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi (art. 6 cpv. 1 dell'allegato I ALC). Quanto ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, essi sono autorizzati a rimanere in Svizzera almeno per il periodo in cui hanno diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.
2. La politica monetaria è di competenza della Banca nazionale svizzera, la quale ha fissato il tasso di cambio minimo con l'euro a 1,20 franchi. Il Consiglio federale si sta concentrando su provvedimenti finalizzati a migliorare le condizioni quadro e ad aumentare il potenziale di crescita della nostra economia. Ha inoltre deciso di stanziare contributi per incentivare il trasferimento del sapere e delle tecnologie e intende creare maggiore trasparenza per quanto riguarda la distribuzione dei vantaggi di cambio. Infine, il Consiglio federale è determinato a inasprire la legge sui cartelli con il divieto di stipulare accordi orizzontali e verticali.