Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di precisare in una legge i criteri in base ai quali le persone giuridiche possono essere esentate dall'imposta federale diretta secondo l'articolo 56 lettera g LIFD. Occorre in particolare evitare che grossi gruppi sportivi mascherati da organizzazioni di pubblica utilità beneficino di questo tipo di esenzione fiscale. La legge deve inoltre prevedere:
a. disposizioni concernenti l'impiego dell'utile, la struttura e la trasparenza dell'organizzazione, la trasparenza delle finanze e le indennità versate ai membri degli organi direttivi;
b. l'obbligo per le federazioni sportive di dimostrare la sostenibilità ecologica, sociale ed economica degli eventi organizzati.
Motivazione
Diverse discipline sportive negli ultimi decenni hanno vissuto una commercializzazione in piena regola. Ciò riguarda in particolare anche il calcio, sotto l'egida della FIFA, e gli eventi organizzati nell'ambito del CIO. In tutto questo tempo tali federazioni hanno assunto la veste di grandi imprese piuttosto che di organizzazioni di pubblica utilità. Mark Pieth, presidente dell'Independent Governance Committee della FIFA descrive così la situazione: "Per me la FIFA è un'impresa in cui non vi è sufficiente controllo" ("Tages-Anzeiger", 10 dicembre 2011). Inoltre, alla luce dei ripetuti scandali legati alla corruzione, degli introiti milionari realizzati con l'organizzazione di eventi sportivi a dimensione planetaria, dell'ammontare delle indennità versate ai membri degli organi direttivi, nonché delle agevolazioni accordate dagli Stati ospitanti (esenzioni fiscali, legislazioni speciali, monopoli nell'ambito della commercializzazione) si può nutrire qualche dubbio riguardo al carattere di pubblica utilità di tali federazioni. Nella sua risposta all'interpellanza Fehr Hans-Jürg 11.3552, il Consiglio federale giustifica l'esenzione fiscale con il fatto che l'organizzazione di campionati mondiali di calcio contribuisce a trasmettere nei Paesi ospitanti valori positivi e duraturi (fair play ed effetti che favoriscono la promozione dell'integrazione sociale e culturale). In considerazione degli scandali e dei reali effetti socioeconomici generati da eventi sportivi planetari come i campionati del mondo 2010 in Sudafrica, non si vede come si possa parlare di trasmissione di valori positivi (cfr. ad es. "South Africa's World Cup - A Legacy for Whom?", Eddie Cottle, UKZN Press 2011). In un periodo di ristrettezze finanziarie esentare simili organizzazioni dai loro obblighi fiscali è un'offesa nei confronti dei contribuenti onesti.
Parere del Consiglio federale
del
01.02.2012
Secondo l'articolo 56 lettera g LIFD, le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini sono oggi esenti dall'imposta federale diretta. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. Le indennità (compresi eventuali bonus) versate ai dipendenti di una persona giuridica non costituiscono di per sé un criterio di valutazione dell'utilità pubblica di un'organizzazione.
Conformemente a una decisione di principio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008, la prassi cantonale dell'esenzione fiscale per le federazioni sportive internazionali vale anche per l'imposta federale diretta. Attraverso una circolare, il 12 dicembre 2008 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha informato le amministrazioni cantonali delle contribuzioni su questa decisione. L'amministrazione cantonale delle contribuzioni competente può richiedere alle federazioni sportive internazionali tutte le informazioni che potrebbero avere rilevanza per statuire l'esenzione fiscale. I documenti presentati sottostanno al segreto fiscale. Inoltre, secondo la risposta del Consiglio di Stato zurighese a un intervento cantonale (KR 128/2011), la FIFA non è esente dall'imposta.
Parecchie federazioni sportive internazionali hanno la loro sede in Svizzera e offrono quindi un numero considerevole di posti di lavoro. I redditi degli impiegati sono assoggettati all'imposta. Dal punto di vista economico l'insediamento assume particolare importanza, in particolare nei cantoni in cui hanno sede le federazioni sportive internazionali.
Attualmente esiste una circolare dell'AFC come pure diversi esaurienti rimandi pratici della Conferenza fiscale svizzera, che stabiliscono i criteri per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta ai sensi dell'articolo 56 lettera g LIFD. Ulteriori norme legali non sono necessarie. Le competenti autorità cantonali decidono in merito all'esenzione dall'imposta secondo criteri oggettivi e ragionevoli.
L'attuazione dei criteri supplementari richiesti dall'autore della mozione comporterebbe un maggiore e inutile dispendio sia per le organizzazioni sia per l'amministrazione. Non è da escludere che in tal caso l'attrattiva della piazza svizzera andrebbe persa e le federazioni sportive internazionali cercherebbero quindi nuove sedi.
Infine, una modifica legislativa ai sensi della mozione non toccherebbe soltanto le federazioni sportive internazionali, bensì tutte le persone giuridiche esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 56 lettera g LIFD, ovvero anche le organizzazioni dei settori dell'assistenza sociale, dell'arte, della scienza, della formazione, della protezione del paesaggio, della natura e degli animali nonché dell'aiuto allo sviluppo.
Proposta del Consiglio federale del 01.02.2012
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.